§ 17.1.64 - Decisione 19 luglio 2002, n. 629.
Decisione n. 2002/629/GAI del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani.


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:19/07/2002
Numero:629


Sommario
Art. 1.  Reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale.
Art. 2.  Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo.
Art. 3.  Pene.
Art. 4.  Responsabilità delle persone giuridiche.
Art. 5.  Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.
Art. 6.  Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale.
Art. 7.  Protezione ed assistenza delle vittime.
Art. 8.  Ambito territoriale.
Art. 9.  Azione comune 97/154/GAI.
Art. 10.  Attuazione.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 17.1.64 - Decisione 19 luglio 2002, n. 629. [1]

Decisione n. 2002/629/GAI del Consiglio sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

(G.U.C.E. 1 agosto 2002, n. L 203).

 

     Il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione delle disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, quali figurano nel quadro di controllo, e il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne” annunciano o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare la tratta degli esseri umani, tra cui l’adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

     (2) L’azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini deve essere seguita da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri e a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro la tratta degli esseri umani.

     (3) La tratta degli esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti e della dignità dell’uomo e comporta pratiche crudeli quali l’abuso e l’inganno di persone vulnerabili, oltre che l’uso di violenza, minacce, sottomissione tramite debiti e coercizione.

     (4) Il protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini rappresenta un passo in avanti decisivo nella cooperazione internazionale in questo settore.

     (5) I bambini sono più vulnerabili e quindi corrono un rischio maggiore di essere vittime della tratta.

     (6) L’importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali, segnatamente le Nazioni Unite, deve essere integrata da quella dell’Unione europea.

     (7) E’ necessario che il grave reato di tratta degli esseri umani sia affrontato non solo attraverso l’azione individuale di ciascuno Stato membro, ma anche tramite un approccio globale che comprenda, quale parte integrante, la definizione degli elementi costitutivi della legislazione penale, comuni a tutti gli Stati membri tra cui sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

     (8) E’ necessario introdurre, contro gli autori dei reato di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare la tratta degli esseri umani nell’ambito d’applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l’azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l’azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea.

     (9) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro, e alla prevenzione della, tratta degli esseri umani, integrando gli strumenti adottati in tale settore quali l’azione comune 96/700/GAI del Consiglio, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (STOP), l’azione comune 96/748/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all’Unità Droghe di Europol, la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d’azione comunitaria sulle misure intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-03) (programma Daphne), l’azione comune 98/428/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull’istituzione di una rete giudiziaria europea, l’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’azione comune 98/427/GAI del Consiglio, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale.

     (10) L’azione comune 97/154/GAI del Consiglio dovrebbe di conseguenza cessare di applicarsi per quanto riguarda la tratta degli esseri umani,

     ha adottato la presente decisione quadro:

 

Art. 1. Reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti atti siano puniti come reato:

     il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona, il darle ricovero e la successiva accoglienza, compreso il passaggio o il trasferimento del potere di disporre di questa persona, qualora:

     a) sia fatto uso di coercizione, violenza o minacce, compreso il rapimento; oppure

     b) sia fatto uso di inganno o frode; oppure

     c) vi sia abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità tale che la persona non abbia altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima; oppure

     d) siano offerti o ricevuti pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che abbia il potere di disporre di un’altra persona a fini di sfruttamento del lavoro o dei servizi prestati da tale persona, compresi quanto meno il lavoro o i servizi forzati o obbligatori, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù oppure

     a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia.

     2. Il consenso, presunto o effettivo, da parte di una vittima della tratta degli esseri umani allo sfruttamento è irrilevante qualora si sia ricorsi a uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

     3. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche se non si è ricorsi ad alcuno dei mezzi indicati al paragrafo 1.

     4. Ai fini della presente decisione quadro per “minore” s’intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni.

 

     Art. 2. Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’istigazione, il favoreggiamento, la complicità e il tentativo nella commissione dei reati di cui all’articolo 1, siano puniti come reato.

 

     Art. 3. Pene.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 1 e 2 siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 1 siano punibili con la pena della reclusione in carcere per una durata massima non inferiore agli otto anni quando siano stati commessi in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

     a) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo a repentaglio la vita della vittima;

     b) il reato è stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile. Una vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha raggiunto l’età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia;

     c) il reato è stato commesso ricorrendo a violenza grave o ha provocato un danno particolarmente grave alla vittima;

     d) il reato commesso rientra fra le attività di un’organizzazione criminale, come definita nell’azione comune 98/733/GAI a prescindere dall’entità della pena ivi prevista.

 

     Art. 4. Responsabilità delle persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 1 e 2 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

     a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

     b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

     c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

     2. A prescindere dai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

     3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 1 e 2, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

     4. Ai sensi della presente decisione quadro, per “persona giuridica” s’intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Art. 5. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 4 siano applicabili sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

     a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; oppure

     b) misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; oppure

     c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; oppure

     d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

     e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

 

     Art. 6. Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 1 e 2 quando:

     a) il reato sia commesso in tutto o in parte sul suo territorio; oppure

     b) l’autore del reato sia un suo cittadino; oppure

     c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

     2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

     3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non concede l’estradizione dei propri cittadini, adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli 1 e 2 ed, eventualmente, a perseguirli qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

     4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne devono informare il segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

 

     Art. 7. Protezione ed assistenza delle vittime.

     1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulate da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

     2. I bambini che siano vittime di un reato di cui all’articolo 1 dovrebbero essere considerati vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4 e dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

     3. Se la vittima è un minore, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure in suo potere per garantire un’appropriata assistenza alla sua famiglia. In particolare, ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l’articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

 

     Art. 8. Ambito territoriale.

     La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

 

     Art. 9. Azione comune 97/154/GAI.

     L’azione comune 97/154/GAI cessa di essere applicata per quanto concerne la tratta degli esseri umani.

 

     Art. 10. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 1° agosto 2004.

     2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro la data di cui al paragrafo 1, il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 1° agosto 2005, valuterà, sulla base di una relazione redatta a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Sostituita dalla Direttiva n. 2011/36/UE, per effetto dell'art. 21 della direttiva stessa.