§ 9.5.17 - Decisione 26 giugno 2001, n. 500.
Decisione n. 2001/500/CE quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.5 lotta contro la frode e l'evasione fiscale
Data:26/06/2001
Numero:500


Sommario
Art. 1.  Riserve alla convenzione del 1990.
Art. 2.  Sanzioni.
Art. 3.  Pene sostitutive per il valore in causa.
Art. 4.  Trattamento delle richieste di assistenza.
Art. 5.  Abrogazione delle disposizioni esistenti.
Art. 6.  Attuazione.
Art. 7.  Applicazione territoriale.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 9.5.17 - Decisione 26 giugno 2001, n. 500.

Decisione n. 2001/500/CE quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

(G.U.C.E. 5 luglio 2001, n. L 182).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a), c) ed e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista l'iniziativa della Repubblica francese,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/699/GAI sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

     (2) E’ opportuno tener conto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nonché delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998.

     (3) Il Consiglio europeo, constatando che le forme gravi di criminalità presentano sempre più spesso aspetti relativi a imposte e dazi, invita gli Stati membri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti la criminalità economica grave.

     (4) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che si configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.

     (5) Il Consiglio europeo di Tampere ha ritenuto che, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità finanziaria.

     (6) Il suddetto Consiglio europeo ha constatato che il riciclaggio di denaro è il nucleo stesso della criminalità organizzata e che occorre sradicarlo ovunque si manifesti. Esso è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

     (7) Gli Stati membri hanno aderito ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, in seguito denominata "convenzione del 1990",

     ha adottato la presente decisione quadro:

 

Art. 1. Riserve alla convenzione del 1990.

     Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione del 1990:

     a) articolo 2: se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

     Gli Stati membri possono tuttavia mantenere riserve riguardo all'articolo 2 della convenzione del 1990 per la confisca dei proventi di reati fiscali al solo fine di poter procedere alla confisca di detti proventi, sia in ambito nazionale sia nell'ambito della cooperazione internazionale, in virtù di strumenti di diritto nazionale, comunitario e internazionale relativi al ricupero dei crediti fiscali;

     b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

 

     Art. 2. Sanzioni.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, in modo coerente con il proprio sistema di applicazione della legge, affinché le infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione del 1990, quali risultano dall'articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni.

 

     Art. 3. Pene sostitutive per il valore in causa.

     Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano anche, almeno nei casi in cui tali proventi non possono essere rintracciati, di confiscare beni per un valore corrispondente a quello di siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali sia in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di confisca straniere. Gli Stati membri possono comunque escludere la confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato nei casi in cui tale valore sia inferiore a 4.000 EUR.

     I termini "beni", "proventi" e "confisca" hanno un significato identico a quello di cui all'articolo 1 della convenzione del 1990.

 

     Art. 4. Trattamento delle richieste di assistenza.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le richieste presentate dagli altri Stati membri per quanto concerne l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato siano trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali.

 

     Art. 5. Abrogazione delle disposizioni esistenti.

     L'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 98/699/GAI sono abrogati.

 

     Art. 6. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

     2. Entro il 1° marzo 2003 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni fatte ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione del 1990. Entro il 31 dicembre 2003 il Consiglio esamina, sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

 

     Art. 7. Applicazione territoriale.

     La presente decisione quadro si applica a Gibilterra non appena l'applicazione della convenzione del 1990 è estesa a Gibilterra.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.