§ 17.1.68 - Decisione 28 novembre 2002, n. 946.
Decisione quadro del Consiglio n. 2002/946/GAI relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:28/11/2002
Numero:946


Sommario
Art. 1.  Sanzioni.
Art. 2.  Responsabilità delle persone giuridiche.
Art. 3.  Sanzioni per le persone giuridiche.
Art. 4.  Competenza giurisdizionale.
Art. 5.  Estradizione e azione penale.
Art. 6.  Diritto internazionale dei rifugiati.
Art. 7.  Comunicazione di informazioni tra gli Stati membri.
Art. 8.  Applicazione territoriale.
Art. 9.  Attuazione.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 17.1.68 - Decisione 28 novembre 2002, n. 946.

Decisione quadro del Consiglio n. 2002/946/GAI relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

(G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettera e) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

     vista l'iniziativa della Repubblica francese,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Uno degli obiettivi che l'Unione europea si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

     (2) In tale contesto, occorre adottare misure volte a combattere l'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tanto correlata all'attraversamento illegale della frontiera in senso stretto, quanto perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani.

     (3) In tale prospettiva, è essenziale pervenire ad un ravvicinamento delle disposizioni giuridiche vigenti, in particolare, da un lato, la definizione precisa dell'illecito e delle relative circostanze esimenti oggetto della direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali e, dall'altro, le regole minime per le sanzioni previste, la responsabilità delle persone giuridiche e la competenza giurisdizionale, oggetto della presente decisione quadro.

     (4) È altresì fondamentale non limitare le azioni possibili alle sole persone fisiche e prevedere misure relative alla responsabilità delle persone giuridiche.

     (5) La presente decisione quadro integra altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

     (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione quadro costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto E, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

     (7) Il Regno Unito partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

     (8) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva, conformemente all'articolo 5 del protocollo che integra l'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

 

     Art. 1. Sanzioni.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l'estradizione.

     2. Se del caso, le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere accompagnate dalle seguenti misure:

     - la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato,

     - il divieto di esercitare direttamente o per interposta persona l'attività professionale esercitata in occasione della commissione del reato,

     - l'espulsione.

     3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e, ove pertinente, all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/90/CE, se perpetrati a scopo di lucro, siano passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a 8 anni, quando sono commessi in una delle circostanze seguenti:

     - il reato è commesso da un'organizzazione criminale quale definita nell'azione comune 98/733/GAI,

     - la commissione del reato mette in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime.

     4. Qualora ciò sia necessario al fine di preservare la coerenza del sistema di sanzioni nazionale, le azioni di cui al paragrafo 3 sono passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a 6 anni, a condizione che rientrino tra le pene massime più rigorose applicate a reati di gravità comparabile.

 

          Art. 2. Responsabilità delle persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati per loro conto da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica in cui detenga una posizione dominante, basata:

     - sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica,

     - sull'autorizzazione ad adottare decisioni a nome della persona giuridica, o

     - sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

     2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte del soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetuazione degli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

     3. La responsabilità delle persone giuridiche a norma dei paragrafi 1 e 2, non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 3. Sanzioni per le persone giuridiche.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:

     a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;

     b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;

     c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

     d) un provvedimento giudiziario di scioglimento.

     2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o di misure effettive, proporzionate e dissuasive.

 

          Art. 4. Competenza giurisdizionale.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la propria competenza giurisdizionale in merito agli illeciti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati

     a) totalmente o parzialmente nel suo territorio;

     b) da un suo cittadino, o

     c) per conto di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in particolari casi o circostanze, la regola di competenza figurante al:

     - paragrafo 1, lettera b),

     - paragrafo 1, lettera c).

     3. Ciascuno Stato membro informa per iscritto il segretario generale del Consiglio della decisione di applicare il paragrafo 2, indicando, se del caso, le circostanze o le condizioni specifiche in cui si applica la decisione.

 

          Art. 5. Estradizione e azione penale.

     1. a) Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, perpetrati da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.

     b) Ciascuno Stato membro che, ove uno dei propri cittadini sia sospettato di aver commesso in un altro Stato membro illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non procede all'estradizione di questa persona verso l'altro Stato membro unicamente a motivo della cittadinanza, sottopone il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale. Per consentire l'esercizio dell'azione penale, i fascicoli, gli atti istruttori, il corpo e le cose pertinenti al reato sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato in merito alle azioni penali avviate e ai loro risultati.

     2. Ai fini del presente articolo, la nozione di «cittadino» di uno Stato membro va interpretata conformemente a eventuali dichiarazioni rese da tale Stato in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione europea di estradizione, se del caso modificata da eventuali dichiarazioni rilasciate per quanto riguarda la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

 

          Art. 6. Diritto internazionale dei rifugiati.

     L'applicazione della presente decisione quadro non pregiudica la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo conformemente al diritto internazionale relativo ai rifugiati o ad altri strumenti internazionali sui diritti dell'uomo, e in particolare l'osservanza da parte degli Stati membri delle loro obbligazioni internazionali ai sensi degli articoli 31 e 33 della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 1967.

 

          Art. 7. Comunicazione di informazioni tra gli Stati membri.

     1. Se uno Stato membro è informato di illeciti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che costituisca una violazione della legislazione di un altro Stato membro in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, esso ne informa quest'ultimo Stato membro.

     2. Uno Stato membro che richieda ad un altro Stato membro di perseguire, per una violazione della propria legislazione in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, un illecito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve specificare, tramite una relazione ufficiale o un certificato delle autorità competenti, quali disposizioni del suo ordinamento siano state violate.

 

          Art. 8. Applicazione territoriale.

     La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

 

          Art. 9. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro anteriormente al 5 dicembre 2004.

     2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da dette informazioni dalla Commissione, il Consiglio esamina entro il 5 giugno 2005, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

 

          Art. 10. Abrogazione.

     Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen del 1990 sono abrogate a decorrere dal 5 dicembre 2004. Qualora uno Stato membro attui la presente decisione quadro conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, prima di questa data, le summenzionate disposizioni cessano di applicarsi a tale Stato membro a partire dalla data di attuazione.

 

          Art. 11. Entrata in vigore.

     La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.