Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 20/01/1958 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1957/58, sono istituite borse annuali di studio a favore di studenti della Provincia di Trento che frequentano istituti di istruzione secondaria e superiore, [...] |
Art. 2. 1. L'ammontare delle borse di studio è così stabilito: |
Art. 3. 1. Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorsi, in considerazione delle loro condizioni di bisogno e delle capacità dimostrate |
Art. 4. 1. Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio. |
Art. 5. 1. Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta dell'apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale. |
Art. 6. 1. Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti si aggiungono a quelle della stessa categoria o a quelle delle altre categorie previste dall'art. 2. |
Art. 7. (Omissis). |
Art. 8. 1. La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge. |
Art. 9. 1. E' abrogata la legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2, salvo l'espletamento delle pratiche in corso per l'assegnazione ed il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 1956/57. |
Art. 10. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in [...] |
§ 5.3.2 - Legge Provinciale 20 gennaio 1958, n. 3. [*]
Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia [1].
(B.U. 28 gennaio 1958, n. 4).
1. A decorrere dall'anno scolastico 1957/58, sono istituite borse annuali di studio a favore di studenti della Provincia di Trento che frequentano istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati.
1. L'ammontare delle borse di studio è così stabilito:
a) (Omissis).
b) (Omissis).
2. Per gli studenti che non abbiano la residenza nelle località sede della scuola frequentata, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 5, le borse di studio di cui alla lettera b) possono essere elevate fino ad un massimo di lire 300.000.
3. Sempre su proposta della commissione, le borse di studio di cui alla lettera a) possono essere elevate fino ad un massimo di lire 250.000.
4. Tale maggiorazione è limitata a quella facoltà o tipo di scuole superiori che saranno annualmente determinate dalla Giunta provinciale.
5. La Giunta provinciale fisserà inoltre ogni anno il numero delle borse di studio riservate ai concorrenti delle categorie indicate nelle lettere a) e b) e l'ammontare delle somme da accantonare per le maggiorazioni di cui ai commi precedenti [2].
1. Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorsi, in considerazione delle loro condizioni di bisogno e delle capacità dimostrate [3].
2. Nel regolamento di esecuzione della legge potranno essere determinati, con riguardo ai criteri indicati dal precedente comma, i requisiti minimi richiesti per l'ammissione al concorso.
3. Nell'ordine di conferimento, a parità di condizioni, sono preferiti:
a) gli iscritti nell'elenco dei poveri:
b) gli orfani di padre;
c) i figli di mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e per servizio;
d) i figli di inabili al lavoro;
e) gli appartenenti a famiglie numerose.
1. Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio.
1. Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta dell'apposita commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale.
1. Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti si aggiungono a quelle della stessa categoria o a quelle delle altre categorie previste dall'art. 2.
(Omissis). [4].
1. La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge.
1. E' abrogata la
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Vedi art. 20, secondo comma,
[2] Articolo modificato da ultimo dalle LL.PP. 10 agosto 1978, n. 30 e 15 marzo 1983, n. 6.
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della