Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 14/02/1980 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere [...] |
Art. 2. 1. L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata; |
Art. 3. 1. Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono i soprintendenti competenti |
Art. 4. 1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, [...] |
Art. 5. 1. I documenti inventariali sono conservati presso le soprintendenze competenti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare |
Art. 6. 1. Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono [...] |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. |
Art. 12. 1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di [...] |
Art. 13. 1. Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. |
Art. 14. (Omissis) |
Art. 15. (Omissis) |
§ 5.5.11 - Legge Provinciale 14 febbraio 1980, n. 2.
Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario [1].
(B.U. 19 febbraio 1980, n. 9).
TITOLO I
1. Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla sistematica catalogazione del patrimonio medesimo e alla istituzione del relativo inventario [2].
1. L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i seguenti beni mobili e immobili, di proprietà pubblica e privata;
a) beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana;
b) beni aventi relazione con la storia, l’architettura, l'arte e le arti minori o applicate, l'etnografia, la numismatica l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica, comprese le grandi fortificazioni militari fino alla prima guerra mondiale [3];
c) fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica;
d) manoscritti di particolare interesse per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico;
e) documenti grafici, fotografie, diapositive, strumenti musicali, film di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subito radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti [4].
e bis) beni storici, architettonici e culturali correlati all’evento della prima guerra mondiale [5].
1. Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvedono i soprintendenti competenti [6].
1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di enti, istituti universitari, associazioni culturali e di singoli esperti ai quali affidare l'elaborazione scientifica del materiale inventariale, nonché di persone ritenute idonee anche riunite in cooperativa, per quanto concerne l'affidamento della ricognizione dei beni d'interesse storico, artistico e popolare.
2. Alla determinazione della natura di dette collaborazioni e della idoneità delle persone, esperti e istituzioni ai quali affidare gli incarichi di cui al primo comma, provvede la Giunta provinciale su proposta della Commissione beni culturali, di cui all'articolo 2 della
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare premi per tesi di laurea o di perfezionamento o di specializzazione, per studi, ricerche e pubblicazioni particolarmente importanti ai fini del rilevamento dei beni di cui all'articolo 2 della presente legge o di notevole interesse per l'approfondimento della conoscenza degli aspetti storici e culturali del Trentino.
4. L'ammontare di ciascun premio è stabilito in relazione all'importanza dei lavori considerati, in misura comunque non superiore alla somma di Lire 3.000.000 [7].
1. I documenti inventariali sono conservati presso le soprintendenze competenti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare [8].
2. Copia di detti documenti è consegnata all'ente, istituto o privato proprietario del bene. Copia dei documenti inventariali può essere inviata all'istituto centrale per il catalogo e la documentazione.
3. Tutti gli esemplari dei documenti inventariali dovranno essere sottoscritti dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene, dal rilevatore e da un funzionario delle soprintendenze competenti [9].
4. I documenti inventariati (schede, fotografie, microfilms e quanto altro pertinente all'inventario) potranno essere consultati dal pubblico, per ragioni di studio, previa richiesta scritta e motivata. La loro consultabilità è comunque disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza [10].
5. Copia dei documenti inventariati potrà essere rilasciata ad altri enti, istituti e privati che ne facciano richiesta scritta e motivata previo rimborso delle spese.
1. Per i fini di cui alla presente legge, i rappresentanti di enti, istituti ed i privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni d'interesse storico, artistico e popolare, sono tenuti ad agevolare tutte le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario.
(Omissis) [11].
Artt. 8. - 9.
(Omissis) [12].
TITOLO II
(Omissis) [13].
TITOLO III
1. Per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare ed alla istituzione del relativo inventario secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale [15].
1. Per l'istituzione del Dizionario toponomastico trentino secondo quanto disposto dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale [16].
(Omissis) [17].
(Omissis) [18].
[1] Titolo così modificato dall'art. 16 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 15 della
[3] Lettera così modificata dall’art. 36 della
[4] Lettera così modificata dall’art. 36 della
[5] Lettera aggiunta dall’art. 36 della
[6] Comma così modificato dall’art. 36 della
[7] Il terzo e il quarto comma sono stati così modificati dall'art. 16 della
[8] Comma così modificato dall’art. 36 della
[9] Comma così modificato dall’art. 36 della
[10] Comma così modificato dall’art. 36 della
[11] Abroga la
[12] Articoli abrogati dall'art. 15 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[14] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[15] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[16] Per le disposizioni concernenti il Dizionario toponomastico trentino vedi ora la
[17] Norme finanziarie.
[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della