Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 09/04/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Istituzione di posti a tempo indeterminato. |
Art. 3. Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente. |
Art. 4. Assunzione di personale docente a tempo determinato. |
Art. 4 bis. Mobilità. |
Art. 5. Revoca dell'idoneità. |
Art. 6. Incarichi ispettivi. |
Art. 7. Norme transitorie. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie. |
§ 5.3.48 - L.P. 9 aprile 2001, n. 5. [1]
Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica.
(B.U. 17 aprile 2001, n. 16).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del
Art. 2. Istituzione di posti a tempo indeterminato.
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, sono istituiti posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nel ruolo di cui all'articolo 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della
2. Ai docenti di religione cattolica di cui al comma 1 si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.
Art. 3. Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente.
1. Per l'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica di cui all'articolo 2 trova applicazione l'articolo 399 del
2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 (Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al
3. Ai candidati dei concorsi previsti dal comma 1 è richiesto, oltre ai titoli di cui al comma 2, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la
4. Almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice devono essere in possesso di titoli specifici riferiti al concorso, stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con l'ordinario diocesano. La Giunta provinciale definisce altresì i programmi d'esame, d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, nonché le ulteriori modalità e criteri di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal sovrintendente scolastico d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la
5 bis. All'atto dell'immissione in ruolo la progressione economica del personale docente di religione cattolica, già inquadrato ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, della
Art. 4. Assunzione di personale docente a tempo determinato.
1. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni.
2. Qualora per la copertura dei posti di cui al comma 1 venga assunto personale docente di religione cattolica già incaricato non stabilizzato, nonché già incaricato stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del
2 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica lo stato giuridico ed economico vigente per il personale docente a tempo determinato del rispettivo ordine e grado di scuola [4].
Art. 4 bis. Mobilità. [5]
1. Rispetto agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, trova applicazione l'istituto della mobilità, secondo le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale dei docenti della scuola a carattere statale, limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un grado all'altro di scuola. La mobilità professionale è subordinata al superamento del concorso relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica in provincia di Trento è subordinata al possesso del riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento e all'intesa con il medesimo ordinario.
Art. 5. Revoca dell'idoneità.
1. Il personale docente di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato può fruire, esclusivamente nel caso gli venga revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purchè in possesso dei prescritti titoli professionali, nel rispetto delle modalità in materia di mobilità vigenti per il personale docente della scuola a carattere statale [6].
2. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l'idoneità dall'ordinario diocesano non fruisca della mobilità di cui al comma 1, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per i fini di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento) della
3. Qualora non trovino applicazione i commi 1 e 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
Art. 6. Incarichi ispettivi.
1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, il sovrintendente scolastico conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano di Trento.
2. Per i fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 della
3. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quello previsto per il personale ispettivo dai contratti collettivi statali e provinciali di cui all'articolo 2, comma 4, del
4. A richiesta della Giunta provinciale, il personale di cui al comma 1 può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale di base di cui alla
Art. 7. Norme transitorie.
1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.
2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio.
3. Al fine del riconoscimento degli anni di servizio di cui ai commi 1 e 2 si intendono gli anni di servizio comunque prestati con incarico annuale.
4. Le modalità e i criteri di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con provvedimento della Giunta provinciale.
5. In prima applicazione l'incarico ispettivo è confermato al personale che abbia svolto da almeno dieci anni in provincia di Trento funzioni ispettive per l'insegnamento della religione cattolica. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Nel caso di mancato rinnovo dell'incarico, il personale di cui al presente comma è inquadrato, anche in soprannumero e purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, tra il personale docente di religione cattolica di cui all'articolo 2.
Art. 8. Disposizioni finanziarie.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all'unità previsionale di base 10.6.110 (capitolo 21876/001) del bilancio provinciale annuale 2001 e pluriennale 2001-2003.
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione di posti a tempo indeterminato
Art. 3 - Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente
Art. 4 - Assunzione di personale docente a tempo determinato
Art. 5 - Revoca dell'idoneità
Art. 6 - Incarichi ispettivi
Art. 7 - Norme transitorie
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
[1] Abrogata dall'art. 119 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[3] Comma così modificato dall’art. 6 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[5] Articolo inserito dall’art. 6 della
[6] Comma così sostituito dall’art. 6 della