§ 5.2.102 - L.P. 2 marzo 2011, n. 1.
Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/03/2011
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Sistema integrato delle politiche familiari.
Art. 3.  Politiche strutturali.
Art. 4.  Orientamento delle politiche di settore.
Art. 5.  Sostegni economici.
Art. 6.  Interventi in favore delle famiglie numerose.
Art. 7.  Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare.
Art. 8.  Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie.
Art. 9.  Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie.
Art. 10.  Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro.
Art. 11.  Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private.
Art. 12.  Servizi di prossimità interaziendali.
Art. 13.  Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi.
Art. 14.  Banche del tempo.
Art. 15.  Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo.
Art. 16.  Distretto per la famiglia.
Art. 17.  Standard di qualità familiare e carta dei servizi.
Art. 18.  Standard di qualità familiare infrastrutturali.
Art. 19.  Certificazione territoriale familiare.
Art. 20.  Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare.
Art. 21.  Associazionismo familiare di secondo livello.
Art. 22.  Consulta provinciale per la famiglia.
Art. 23.  Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali.
Art. 24.  Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari.
Art. 25.  Coordinamento delle politiche provinciali in favore della famiglia.
Art. 26.  Raccordo istituzionale e commissione di coordinamento.
Art. 27.  Sistema informativo delle politiche familiari.
Art. 28.  Sportello unico per il cittadino e la famiglia.
Art. 29.  Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini.
Art. 30.  Utilizzo delle nuove tecnologie.
Art. 31.  Carta famiglia.
Art. 32.  Formazione, ricerca e innovazione.
Art. 33.  Valutazione d'impatto familiare.
Art. 34.  Strumenti di coordinamento organizzativo.
Art. 35.  Fondo per la famiglia.
Art. 36.  Disposizioni finali.
Art. 37.  Modificazioni della legge provinciale sulle politiche sociali e abrogazione dell'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.
Art. 38.  Inserimento dell'articolo 39-octies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
Art. 39.  Clausola valutativa.
Art. 40.  Parere.
Art. 41.  Disposizioni finanziarie.


§ 5.2.102 - L.P. 2 marzo 2011, n. 1.

Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

(B.U. 8 marzo 2011, n. 10)

 

Capo I

Finalità e politiche strutturali

 

Art. 1. Finalità.

1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio.

3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarietà locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale.

4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali.

5. In attuazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di sostenere e tutelare la specificità della relazione familiare, nel quadro più ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario.

6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilità sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano processi di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale.

7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia.

8. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sul benessere familiare".

 

     Art. 2. Sistema integrato delle politiche familiari.

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle proprie politiche.

2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a:

a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative;

b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare;

c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalità offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare;

d) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternità e della paternità per lo sviluppo psicofisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare;

e) favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o è impegnato nella ricerca attiva di un lavoro;

f) sostenere l'attività di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale;

g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi dì solidarietà, sussidiarietà e auto-organizzazione;

h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

i) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione;

j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilità educative;

k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonché l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni;

l) promuovere la creazione di reti di solidarietà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonché di forme di cittadinanza attiva dei giovani;

m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere;

n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per orientare servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie.

3. Le finalità previste dall'articolo 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie.

5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi.

6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.

 

     Art. 3. Politiche strutturali.

1. Per realizzare le finalità previste dall'articolo 1 le politiche familiari strutturali sono attuate mediante:

a) gli interventi previsti da questa legge;

b) il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.

2. Le politiche familiari strutturali sono attuate, in particolare, mediante:

a) interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie;

b) misure volte a coordinare i tempi del territorio e a favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro;

c) interventi volti a realizzare il distretto per la famiglia, tramite l'incremento qualitativo e quantitativo dei servizi resi dalie organizzazioni private alle famiglie con figli;

d) il coinvolgimento dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, delia legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e comunque dell'associazionismo familiare, nell'erogazione dei servizi alle famiglie e nell'elaborazione delle politiche strutturali rivolte alle famiglie;

e) la pianificazione degli interventi e dei servizi e l'attuazione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano un più agevole accesso delle famiglie ai servizi;

f) ogni altro intervento finalizzato alla promozione del benessere familiare.

3. I criteri generali per l'attuazione di questa legge sono approvati con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

4. Per l'accesso agli interventi di sostegno economico previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera b), e 6, commi 5 e 6, si applica l'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sulle politiche sociali.

5. L'erogazione degli interventi di sostegno economico previsti da questa legge è finalizzata al sostegno del ruolo sociale delle famiglie; la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali del nucleo familiare è finalizzata a una ripartizione equa delle risorse a partire dalle famiglie più deboli ed effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

6. Salvo diversa disposizione stabilita dalla normativa di settore, i nuclei familiari che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

7. Fino all'adozione del decreto del Presidente della provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli interventi trasferiti con lo stesso decreto sono disciplinati, nel rispetto della deliberazione prevista dal comma 3, con criteri, modalità, tempi e condizioni stabiliti dalla Giunta provinciale. Le agevolazioni e i servizi erogati sono resi con le modalità stabilite da questi ultimi criteri, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 35.

 

Capo II

Interventi di sostegno dei progetti di vita delle famiglie

 

     Art. 4. Orientamento delle politiche di settore.

1. Nella determinazione delle proprie politiche settoriali la Provincia e gli enti locali sostengono i progetti di vita dei nubendi, delle giovani coppie e delle famiglie con figli.

2. Le finalità del comma 1 sono perseguite, in particolare:

a) nella concessione delle agevolazioni previste dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, con particolare riferimento alla locazione di alloggi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)";

b) nella concessione delle provvidenze previste dalla normativa provinciale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento agli interventi di sostegno economico indirizzati ai soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Ai fini di questa legge sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i minori in stato di affido familiare; ai medesimi fini le politiche di settore possono prevedere criteri e modalità per consentire a entrambi i genitori, in caso di affidamento congiunto, di richiedere alternativamente l'erogazione della prestazione a beneficio del minore.

 

     Art. 5. Sostegni economici.

1. Per favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e la formazione di nuove famiglie, nel rispetto dei singoli progetti di vita, con attenzioni specifiche per le famiglie monogenitoriali e le famiglie numerose sono previsti:

a) la concessione di prestiti, di importo non inferiore a 1.000 euro, consistenti in un'erogazione in denaro senza interessi a favore di nubendi, giovani coppie, famiglie numerose e comunque di nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più figli minori in relazione a determinate spese; la disciplina di questo intervento può derogare dai criteri generali stabiliti per l'intervento di sostegno economico previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali;

b) la concessione di un contributo mensile per il genitore che si astiene temporaneamente dall'attività lavorativa fuori dalla famiglia per dedicarsi alla cura del figlio nel suo primo anno di vita, a condizione che l'altro genitore, se presente, svolga attività lavorativa o non sia idoneo all'attività di cura; se il genitore che si dedica alla cura del figlio non è occupato il contributo corrisposto per l'attività di cura è riparametrato secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale; fino al compimento del primo anno di vita del bambino l'intervento è alternativo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 4;

c) il sostegno alle famiglie numerose con le modalità stabilite dall'articolo 6;

d) la concessione di un unico assegno familiare, comprensivo delle agevolazioni economiche disciplinate dalle norme di settore, tramite la riorganizzazione delle prestazioni e degli interventi erogati dalla Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 7;

e) la partecipazione al fondo di garanzia previsto dall'articolo 8.

 

     Art. 6. Interventi in favore delle famiglie numerose.

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

3. La concessione del prestito previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), è finalizzata tra l'altro:

a) alla copertura dei costi per l'educazione dei figli;

b) alla copertura delle spese mediche, sanitarie e socio-sanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale;

c) all'acquisto o alla riparazione di veicoli in uso della famiglia;

d) all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale delia famiglia.

4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

5. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie numerose per ridurre i costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, purché non sia compromessa l'adozione di comportamenti virtuosi e responsabili.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni.

 

     Art. 7. Semplificazione amministrativa e accessibilità dei servizi. Assegno familiare.

1. Le prestazioni e gli interventi concessi a sostegno dei progetti di vita delle famiglie sono ispirati al principio della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi organizzativi e dell'accessibilità dei servizi.

2. Il perseguimento dei fini stabiliti dal comma 1 si attua in particolare tramite:

a) la concessione di un unico assegno familiare provinciale comprensivo delle agevolazioni economiche in materia di trasporto alunni, di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia e di altre agevolazioni previste dalle norme di settore, incluso l'assegno previsto dall'articolo 9;

b) la realizzazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia disciplinato nell'articolo 28;

c) l'utilizzo in forma diffusa delle nuove tecnologie per la pianificazione, l'organizzazione, l'erogazione e la valutazione dei servizi e delle prestazioni.

3. La Provincia adegua la propria struttura organizzativa per erogare i servizi di sua competenza in forma coordinata con le prestazioni e gli interventi previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1(Pacchetto famiglia e previdenza sociale). Nell'ambito dell'assegno unico possono essere erogate anche provvidenze di competenza degli enti locali, previo accordo con essi.

4. L'attivazione dell'assegno unico ai sensi del comma 2, lettera a), può avvenire anche gradualmente, secondo tempi, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione. La deliberazione può prevedere l'utilizzo dello sportello anche attraverso servizi erogati ai sensi delle norme di settore.

 

     Art. 8. Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie.

1. Per promuovere l'accesso a crediti di modeste entità da parte delle famiglie che vivono in condizioni d'incertezza economica la Provincia favorisce la prestazione di garanzie, sostenendo l'assunzione dei rischi connessi alla concessione di finanziamenti a queste famiglie. La Provincia promuove l'attuazione di iniziative di formazione sulla gestione del bilancio e dell'indebitamento familiare.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare finanziamenti, da destinare alla costituzione e all'incremento del fondo di garanzia, a soggetti che li richiedono. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche e i requisiti di questi soggetti, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso al fondo da parte delle famiglie, le finalità per le quali è ammissibile il prestito. In caso di una pluralità di richieste la Giunta provinciale, con la predetta deliberazione, può scegliere uno o più soggetti destinatari dei finanziamenti, sulla base di un'idonea procedura comparativa.

3. I finanziamenti sono assegnati previa stipula di una convenzione con il soggetto gestore del fondo, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale. La convenzione può disciplinare, in particolare:

a) l'obbligo per il soggetto gestore di rispettare le direttive di carattere generale della Giunta provinciale per l'erogazione delle garanzie;

b) le modalità di rendicontazione;

c) i casi e le modalità di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi;

d) le modalità di restituzione alla Provincia del residuo del fondo di garanzia, in caso di scioglimento del soggetto gestore del fondo, nei limiti delle somme apportate dalla Provincia.

4. Nell'ambito della convenzione il soggetto gestore del fondo s'impegna ad attivare iniziative di formazione e sensibilizzazione delle famiglie sulle tematiche della gestione del bilancio familiare e dell'indebitamento, anche con la collaborazione dell'associazionismo familiare.

 

Capo III

Misure per coordinare i tempi del territorio e favorire la conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro

 

     Art. 9. Servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni. Diritti delle famiglie.

1. La Provincia e gli enti locali assumono come obiettivo il completo soddisfacimento della domanda delle famiglie di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro con riguardo ai servizi per la prima infanzia nella fascia di età compresa tra zero e tre anni secondo criteri coerenti con gli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e).

2. Per le finalità del comma 1 sono promossi:

a) la diffusione territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti dalla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4(legge provinciale sugli asili nido), nel rispetto della pianificazione di settore;

b) la diffusione territoriale del servizio Tagesmutter previsto dalla legge provinciale sugli asili nido;

c) l'utilizzo di buoni di servizio per l'acquisto di servizi per la prima infanzia erogati dalle organizzazioni accreditate, anche impiegando gli stanziamenti del fondo sociale europeo;

d) la diffusione dei progetti di auto-organizzazione di servizi da parte dell'associazionismo familiare, ai sensi dell'articolo 23.

3. Per conseguire l'obiettivo previsto dal comma 1, a richiesta delle famiglie è predisposto un progetto di conciliazione familiare; al raggiungimento dell'obiettivo concorrono inoltre la diffusione e la specializzazione della filiera di servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia zero - tre anni indicati nel comma 2.

4. Se il progetto di conciliazione famiglia - lavoro, nel rispetto della pianificazione di settore, non assicura alla famiglia richiedente il godimento di uno degli strumenti previsti dal comma 2, in ragione dell'indisponibilità del servizio sul territorio, è erogato un assegno economico mensile per dare alle famiglie la possibilità di conseguire servizi di conciliazione alternativi. L'importo dell'assegno tiene conto anche delle provvidenze erogate ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005, Le famiglie numerose definite dall'articolo 6, su richiesta, possono accedere al sostegno economico previsto da questo comma anche prescindendo dall'indisponibilità sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, le attività previste da questo articolo sono svolte dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, prevista dall'articolo 39-octies della legge provinciale n. 3 del 2006, anche avvalendosi degli sportelli unici per il cittadino e la famiglia, ai sensi dell'articolo 28.

6. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2 e 4 sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, coordinando comunque questi interventi con quelli previsti in materia dalla vigente normativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

 

     Art. 10. Potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro.

1. La Provincia promuove il potenziamento dei servizi che favoriscono la conciliazione famiglia - lavoro, anche con riguardo alla domanda di questi servizi relativamente alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni.

2. Con deliberazione dalla Giunta provinciale sono individuati gli interventi previsti dal comma 1. Agli interventi derivanti dalla messa a regime di progetti sperimentali si applica, a seguito di una loro valutazione positiva, quanto previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge provinciale sulle politiche sociali.

3. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può erogare buoni di servizio per l'acquisto di servizi da soggetti accreditati, anche utilizzando gli stanziamenti del fondo sociale europeo.

4. La Provincia promuove la rimozione degli ostacoli di spazio e di tempo all'esercizio dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori domiciliati lontano dai maggiori centri residenziali, favorendo la costituzione di postazioni di telelavoro o di telecentri. Questi interventi possono essere affidati anche a Trentino sviluppo S.p.a.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in vigore la Provincia può determinare l'articolazione del calendario scolastico tenendo conto anche delle esigenze di conciliazione dei tempi familiari con i tempi di lavoro.

 

     Art. 11. Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private.

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Con deliberazione la Giunta provinciale può disciplinare le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono a questo modello.

2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2.

 

     Art. 12. Servizi di prossimità interaziendali.

1. La Provincia favorisce l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità a supporto dello svolgimento degli impegni familiari; a questo fine promuove l'incontro tra domanda e offerta di servizi valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, nonché l'erogazione di questi servizi, compresa la fornitura di prodotti e servizi all'utente, anche da parte delle organizzazioni rientranti nel distretto dell'economia solidale.

2. Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, la Provincia in particolare promuove la messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di questi servizi da soggetti terzi.

 

     Art. 13. Coordinamento dei tempi e fruizione degli spazi.

1. La Provincia promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari del territorio, per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana, le pari opportunità fra uomini e donne e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé.

2. L'azione prevista dal comma 1 è volta a promuovere:

a) la mobilità sostenibile di persone e di merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'automezzo privato;

b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, e in particolare dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali, con specifico riferimento a biblioteche, musei ed enti culturali, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerte;

c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità, per favorire le attività ludico-ricreative e di mobilità che promuovono l'autonomia, lo sviluppo psico-fisico e cognitivo di bambini e ragazzi;

d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità professionali e familiari e una migliore ripartizione di queste responsabilità all'interno della famiglia;

e) la fruizione degli spazi e delle strutture pubbliche per accrescere le opportunità di incontro e confronto delle famiglie e dell'associazionismo familiare e per sostenere la coesione sociale e il capitale relazionale della comunità;

f) le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;

g) le azioni di ricerca volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università degli studi di Trento.

3. Il coordinamento dei tempi e la fruizione degli spazi si attua tramite la predisposizione di piani territoriali degli orari, anche a carattere sperimentale e graduale, volti al coordinamento e all'armonizzazione degli orari. I piani territoriali degli orari sono realizzati nella reciproca cooperazione fra la Provincia, i comuni, le comunità, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti strumentali della Provincia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. I piani, tra l'altro, sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

5. Per le finalità di questo articolo la Provincia coinvolge il sistema delle autonomie locali.

 

     Art. 14. Banche del tempo.

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni e organizzazioni che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia e gli enti locali sostengono le banche del tempo, associazioni di promozione sociale iscritte nel registro previsto dall'articolo 3-bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato).

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia e gli enti locali possono mettere a disposizione delle banche del tempo beni mobili e immobili, in comodato anche gratuito, e concedere contributi per il loro funzionamento fino all'80 per cento della spesa ammessa, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia inoltre sostiene le organizzazioni di secondo livello previste dall'articolo 21 che realizzano attività di incontro e di coordinamento a livello provinciale delle banche del tempo nonché iniziative di formazione e di informazione relative alle banche del tempo, attraverso il finanziamento di specifici progetti, anche pluriennali, definiti secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 15. Attività lavorative per studenti durante il periodo estivo.

1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attività lavorative che gli studenti in età lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attività lavorative estive quale strumento per:

a) promuovere la formazione dei giovani;

b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona;

c) promuovere il benessere familiare;

d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in età di obbligo scolastico.

 

Capo IV

Trentino distretto per la famiglia

 

     Art. 16. Distretto per la famiglia.

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;

b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;

c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.

3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.

 

     Art. 17. Standard di qualità familiare e carta dei servizi.

1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione.

2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi.

3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica:

a) l'impegno espresso dall'organizzazione;

b) le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalità di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione;

c) i prezzi o le tariffe della prestazione;

d) le modalità e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche;

e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

4. La Giunta provinciale con deliberazione può adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi familiari.

5. Per le finalità del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore può essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie, pena la revoca totale o parziale del contributo.

 

     Art. 18. Standard di qualità familiare infrastrutturali.

1. La Giunta provinciale può subordinare al rispetto di standard di qualità familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere.

2. Gli standard di qualità familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalità di raccordo con le discipline amministrative di settore.

3. Questo articolo si può applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 19. Certificazione territoriale familiare.

1. La certificazione territoriale familiare è uno strumento al quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono, nell'ambito del distretto per la famiglia, adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

2. Obiettivo prioritario della certificazione è definire un processo che consente di qualificare un territorio amico della famiglia, con lo scopo di contribuire alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le linee guida disciplinando:

a) il processo di certificazione;

b) i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione;

c) gli standard di qualità familiare per i servizi e i processi di gestione;

d) le modalità di verifica e di valutazione del processo;

e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo.

 

Capo V

Associazionismo familiare

 

     Art. 20. Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare.

1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarietà la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari.

2. La Provincia in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:

a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;

b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi.

3. La Provincia può concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul volontariato.

4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, le associazioni familiari regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attività formative relative:

a) alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;

b) alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale e ai progetti di coresidenza e di condominio solidale.

 

5. La Provincia promuove la rappresentatività dell'associazionismo familiare in organi consultivi che trattano tematiche attinenti alle politiche familiari.

 

     Art. 21. Associazionismo familiare di secondo livello.

1. La Provincia sostiene le organizzazioni di secondo livello che coordinano l'attività delle associazioni familiari e degli organismi del terzo settore e realizzano attività complementari o integrative di valorizzazione e supporto della famiglia mediante:

a) l'attività di informazione sui servizi erogati a favore della famiglia e sulle opportunità esistenti;

b) la collaborazione nella realizzazione del distretto per la famiglia.

2. La realizzazione delle attività previste dal comma 1 avviene tramite una specifica convenzione, che ne disciplina le modalità di finanziamento, fino alla copertura delia spesa ritenuta ammissibile, e di erogazione del servizio.

 

     Art. 22. Consulta provinciale per la famiglia.

1. È istituita la consulta provinciale per la famiglia. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) il direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

b) due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale di cui uno designato dalle minoranze;

c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;

d) cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore.

2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

3. La consulta svolge i seguenti compiti:

a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attività attinenti alle finalità di questa legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;

c) svolge attività di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare;

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per la famiglia;

e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;

f) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge.

4. La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia - lavoro la consulta richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

5. La segreteria della consulta è svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

6. La partecipazione alla consulta è gratuita, fatti salvi i rimborsi e le indennità previste dalla vigente normativa provinciale in materia.

 

     Art. 23. Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali.

1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimento e ad integrazione dei servizi previsti dall'articolo 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell'auto-organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.

2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall'articolo 20 di progetti relativi alle fasce di età al di fuori di quella zero - tre anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 10.

3. La Provincia, con le modalità stabilite dall'articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attività previste dal comma 1 e fino all'80 per cento per la realizzazione delle attività indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.

 

Capo VI

Strumenti organizzativi e finanziari

 

     Art. 24. Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari.

1. La Provincia pubblica con cadenza biennale il rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e per la natalità.

2. Il rapporto è lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni:

a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio;

b) le modalità e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle famiglie, al coordinamento dei tempi del territorio e alla promozione dell'associazionismo familiare, e le eventuali criticità emerse nella realizzazione di questi interventi;

c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari;

d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema di certificazione territoriale familiare previsto dall'articolo 19 e degli standard di qualità familiare previsti dagli articoli 17 e 18;

e) l'operatività e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari;

f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'articolo 3.

3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili e, dopo l'approvazione da parte della Giunta provinciale, è inviato al Consiglio provinciale ai fini previsti dall'articolo 39.

4. La Provincia stabilisce le modalità per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.

 

     Art. 25. Coordinamento delle politiche provinciali in favore della famiglia.

1. L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le materie nelle quali le strutture provinciali competenti richiedono parere obbligatorio all'agenzia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.

 

     Art. 26. Raccordo istituzionale e commissione di coordinamento.

1. In attesa del trasferimento di competenze ai sensi dell'articolo 36 e al fine di coordinare, per le finalità di questa legge, l'azione della Provincia con quella degli enti locali, è istituita una commissione di coordinamento, quale organo di consultazione e di proposta della Giunta provinciale.

2. Per le finalità di coordinamento previste dal comma 1 la commissione esprime pareri sugli atti della Giunta provinciale adottati ai sensi di questa legge e può presentare iniziative, progetti e proposte per migliorare il raccordo tra gli interventi. Le proposte riguardano anche l'individuazione di tempi e modalità per l'attuazione di questa legge.

3. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, è presieduta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato ed è composta, inoltre:

a) dal direttore dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;

b) da tre rappresentanti dei comuni e delle comunità, designati dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La segreteria della commissione è svolta dall'agenzia.

5. Gli oneri relativi alla partecipazione ai lavori della commissione sono a carico dei soggetti che ne designano i componenti.

 

     Art. 27. Sistema informativo delle politiche familiari.

1. Per l'attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il sistema informativo delle politiche familiari. Esso concorre alla realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità.

2. Il sistema informativo delle politiche familiari garantisce l'integrazione dei propri dati con quelli derivanti dal sistema informativo delle politiche sociali previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali.

 

     Art. 28. Sportello unico per il cittadino e la famiglia.

1. La Provincia promuove l'attivazione dello sportello unico per il cittadino e la famiglia per favorire l'informazione su tutti i diritti e i servizi esistenti sui proprio territorio, per rendere accessibili i servizi ai cittadini e alle famiglie, aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. Lo sportello svolge le seguenti attività a favore di cittadini e famiglie:

a) orienta e informa sui diritti e servizi previsti da questa legge, dalle altre discipline settoriali provinciali, dalle discipline regionali e statali in materia di benessere familiare;

b) supporta i cittadini e le famiglie nella definizione del proprio progetto di conciliazione famiglia - lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9;

c) fornisce le informazioni sulle opportunità offerte dai soggetti pubblici e privati aderenti al distretto per la famiglia con riferimento a quanto stabilito dal capo IV;

d) concorre con le altre strutture provinciali alla gestione degli interventi stabiliti dal capo IV.

3. Lo sportello unico è organizzato dalle comunità con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, anche in collaborazione con la Provincia, con altri enti e organismi pubblici e privati, anche valorizzando la collaborazione delle associazioni di famiglie, degli enti di patronato e del terzo settore. In ogni caso lo sportello unico assicura adeguate forme di raccordo con gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), nonché con i punti di ascolto per il cittadino istituiti dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della provincia previsto dall'articolo 36, comma 1, gli sportelli possono essere attivati dalla Provincia.

 

     Art. 29. Sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini.

1. Il sistema integrato delle politiche per la promozione del benessere delle famiglie e dei cittadini persegue l'obiettivo di rappresentare in forma unitaria l'insieme delle politiche di prevenzione attivate dalla Provincia, al fine di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati sul territorio.

2. La realizzazione del sistema integrato delle politiche di prevenzione è promossa dalla Provincia mediante:

a) l'istituzione di una cabina di regia provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la prevenzione del disagio;

b) la mappatura, nel rapporto previsto dall'articolo 24, degli interventi e delle attività promosse dalla Provincia e dagli enti locali;

c) l'individuazione di specifici strumenti di coordinamento e di raccordo per orientare l'attività della Provincia e degli enti locali, in modo da evitare la sovrapposizione delle azioni e degli interventi;

d) la realizzazione di specifici interventi da attuare attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l'attività di ricerca, informazione e formazione sulle tematiche concernenti le politiche di prevenzione finalizzate ad accrescere il benessere familiare.

 

     Art. 30. Utilizzo delle nuove tecnologie.

1. Per le finalità di questa legge, la Provincia e gli enti locali promuovono l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilità a servizi e prestazioni per i cittadini e le famiglie.

2. L'utilizzo delle tecnologie avanzate consente di rafforzare l'integrazione dei sistemi informativi e dei servizi tra le organizzazioni pubbliche e private, sostenendo la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità e migliorando la funzionalità dei servizi pubblici in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

3. La Provincia e gli enti locali promuovono, in particolare, l'utilizzo dei portali tematici per l'erogazione di servizi via internet, delle piattaforme "voce tramite protocollo internet" (VOIP), della comunicazione elettronica in fibra ottica, delle centrali tecnologiche finalizzate all'erogazione dei teleservizi e delle prestazioni di telelavoro, della televisione digitale e di altre strumentazioni utili ai fini di questo articolo.

4. La Provincia e gli enti locali promuovono attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare giovani e famiglie all'uso sicuro e responsabile delle nuove tecnologie nonché a colmare il divario digitale culturale, generazionale e territoriale.

 

     Art. 31. Carta famiglia.

1. La Provincia istituisce la carta famiglia, che attribuisce ai possessori il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo a servizi erogati da soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.

2. La carta famiglia è una carta tecnologica che può consentire al titolare di acquisire automaticamente in forma elettronica gli assegni e i benefici economici previsti da questa legge.

3. La Provincia definisce le forme di raccordo tra la carta famiglia e il fondo di garanzia previsto dall'articolo 8.

4. Il servizio offerto tramite la carta famiglia concorre ad accrescere il benessere familiare mediante:

a) la determinazione di agevolazioni e di riduzioni di prezzi e tariffe;

b) la realizzazione del distretto per la famiglia tramite un coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private;

c) la semplificazione dei processi amministrativi tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

d) il rafforzamento della coesione sociale e della solidarietà tra famiglie.

5. La Provincia promuove la diffusione delia carta famiglia tramite il coinvolgimento delle autonomie locali, delle organizzazioni pubbliche e private, del terzo settore e delle associazioni familiari.

 

     Art. 32. Formazione, ricerca e innovazione.

1. La Provincia promuove la formazione sulle politiche familiari strutturali orientate al benessere e alla natalità, per innalzare le competenze e la professionalità degli operatori istituzionali, economici, sociali, familiari e culturali che elaborano, implementano, gestiscono e valutano le politiche familiari e i relativi interventi. L'attività di formazione si pone gli obiettivi di:

a) analizzare, studiare, elaborare e valutare le tematiche relative alla famiglia a livello locale, nazionale e internazionale;

b) offrire percorsi di alta formazione concernenti le politiche familiari per amministratori, imprenditori, professionisti e altri operatori;

c) favorire, dove richiesto, il trasferimento in altri territori delle competenze relative alle politiche familiari implementate a livello locale.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia si raccorda con gli osservatori socio-economici esistenti e con gli altri istituti o organismi, anche di carattere internazionale, presenti sul territorio provinciale.

3. Per lo svolgimento delle attività disciplinate da questo articolo l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili può avvalersi del supporto della fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, prevista dall'articolo 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

 

     Art. 33. Valutazione d'impatto familiare.

1. La Provincia introduce la valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione d'impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

3. La valutazione d'impatto familiare implica:

a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;

b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari;

c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti destinatari dei servizi.

4. La Provincia indica nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione indicati nel comma 1 e promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d'impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7(legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali).

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e sono disciplinati gli obblighi d'informazione della Giunta provinciale nei confronti dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 34. Strumenti di coordinamento organizzativo.

1. La realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità è favorita utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma anche ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa;

c) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l'attivazione di tavoli di lavoro per individuare tra l'altro soluzioni partecipate e condivise a problemi di organizzazione, di pianificazione dei tempi del territorio e di realizzazione dei programmi d'intervento.

2. Per la realizzazione degli interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall'articolo 16-bis della legge provinciale sull'attività amministrativa.

 

     Art. 35. Fondo per la famiglia.

1. Per potenziare gli interventi in materia di politiche familiari è istituito il fondo per la famiglia.

2. Il fondo è destinato al finanziamento degli interventi previsti da questa legge, a esclusione di quelli che essa prevede di attivare a valere su altre leggi di settore, nonché a integrare le risorse autorizzate ai sensi della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia), della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti), della legge provinciale sugli asili nido, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), e delia legge provinciale sulle politiche sociali, per finanziare interventi in favore della famiglia.

3. La Giunta provinciale ripartisce le risorse del fondo definendo la quota da destinare a ciascun intervento o a ciascuna integrazione ai sensi del comma 2, ferma restando la possibilità di costituire nell'ambito del fondo un accantonamento di riserva. Per l'integrazione degli stanziamenti autorizzati per la copertura delle spese previste dalle leggi provinciali citate nel comma 2 la Giunta provinciale è autorizzata a disporre prelievi di somme dal fondo.

 

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 36. Disposizioni finali.

1. Le funzioni previste da questa legge in capo alla Provincia, non riservate ad essa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e non riferite alle attività di interesse provinciale previste dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della medesima legge, sono gestite dalla Provincia sino all'adozione di un decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi del medesimo articolo 8, comma 13. I tempi del trasferimento sono determinati, d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto anche della necessità di sperimentare gli interventi innovativi previsti da questa legge. È comunque trasferita entro sei mesi dalla costituzione delle comunità la concessione dell'assegno previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b). Resta fermo l'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento prevista dall'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, anche per le finalità dell'articolo 24.

2. Fino alla data di attivazione degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi l'articolo 35, comma 3, lettera e), della legge provinciale sulle politiche sociali nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'articolo 37, comma 4, di questa legge.

 

     Art. 37. Modificazioni della legge provinciale sulle politiche sociali e abrogazione dell'articolo 7 (Istituzione del fondo per la famiglia) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23.

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: "anche in relazione alla pubblicità degli atti relativi alla valutazione di impatto familiare previsti dall'articolo 29, comma 3" sono soppresse.

2. Gli articoli 28 e 29 della legge provinciale sulle politiche sociali e il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4, sono abrogati.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è abrogata.

4. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali, dopo le parole: "difficoltà finanziaria;" sono inserite le seguenti: "per le giovani coppie, i nubendi e le famiglie numerose il prestito sull'onore è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 3, della legge provinciale sul benessere familiare;".

5. L'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e l'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati.

 

     Art. 38. Inserimento dell'articolo 39-octies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

1. Dopo l'articolo 39-septies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 39-octies

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

1. Per garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali per la promozione della famiglia e della natalità, sostenere lo sviluppo del benessere della comunità e in particolare dei giovani anche per il tramite delle politiche di pari opportunità, della promozione del servizio civile e dello sport è istituita, con atto organizzativo approvato dalla Giunta provinciale, l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

2. L'agenzia svolge le seguenti funzioni e attività secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale:

a) la realizzazione degli interventi a sostegno del benessere familiare previsti della legge provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti;

b) la cura delle azioni a sostegno della natalità;

c) la gestione degli standard famiglia a livello provinciale e sovraprovinciale;

d) l'attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei giovani;

e) l'attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari opportunità, garantendo il supporto all'attività della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna e della consigliera di parità;

f) la cura degli interventi di sostegno alle attività sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile;

g) la promozione del servizio civile e la gestione delle connesse attività amministrative;

h) la promozione dei campeggi socio-educativi e la cura delle relative attività amministrative;

i) la promozione e la gestione del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, se non di competenza di altri enti strumentali;

j) l'attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla Giunta provinciale, in coerenza con le politiche previste dal comma 1.

3. Con l'atto organizzativo sono dettate le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti affidati all'agenzia ai sensi del comma 2 con quelli attribuiti ad altre strutture organizzative provinciali.

4. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per il suo funzionamento.

5. L'agenzia è diretta da personale con qualifica di dirigente e con incarico di dirigente generale ed è incardinata presso la segreteria generale della Provincia.

6. Per incarico dei comuni e delle comunità l'agenzia può esercitare le funzioni e attività di loro competenza, sulla base di un'apposita convenzione.".

 

     Art. 39. Clausola valutativa.

1. Il Consiglio provinciale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire situazioni di disagio. A tal fine la Giunta provinciale presenta al Consiglio il rapporto biennale sullo stato d'attuazione del sistema integrato delle politiche familiari, previsto dall'articolo 24.

2. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può svolgere delle audizioni con i soggetti impegnati nell'attuazione di questa legge.

 

     Art. 40. Parere.

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 3, comma 3, 7, comma 4, e 17, comma 4, sono sottoposte al parere preventivo delia competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 41. Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, ad esclusione di quelli indicati nei commi 2 e 3, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per il fondo per la famiglia sull'unità previsionale di base 40.5.130 (Altri interventi per servizi socio-assistenziali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16, comma 5, 22, comma 6, e 26 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali).

3. Alla copertura delle spese che questa legge prevede di attivare a valere su altre leggi di settore si provvede con le autorizzazioni di spesa previste per le medesime leggi.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).