Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 27/07/2020 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modificazioni. |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020" e [...] |
Art. 3. Proroga di validità delle graduatorie di concorso. |
Art. 4. Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione. |
Art. 5. Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure. |
Art. 6. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla [...] |
Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte [...] |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e [...] |
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari [...] |
Art. 10. Utilizzo del fondo istituito dall'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento [...] |
Art. 11. Disposizioni straordinarie in materia di finanziamento di iniziative. |
Art. 12. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale. |
Art. 13. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata. |
Art. 14. Variazioni allo stato di previsione della spesa. |
Art. 15. Allegati al bilancio. |
Art. 16. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 6.1.234 - L.R. 27 luglio 2020, n. 3.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022.
(B.U. 28 luglio 2020, n. 30, Numero Straordinario n. 1)
TITOLO I
Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 100 le parole: "ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico, " sono sostituite dalle seguenti parole: "ai fini della copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti in organico successivamente all'indizione, ";
b) all'articolo 148-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore di questo articolo" sono sostituite dalle seguenti parole: "alla data di approvazione dell'elenco";
2) al comma 6, le parole: "alla data di entrata in vigore di questo articolo" sono sostituite dalle seguenti parole: "alla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1";
3) al comma 7, le parole: "Dalla data di entrata in vigore di questo articolo" sono sostituite dalle seguenti parole: "Dalla data di approvazione dell'elenco di cui al comma 1";
c) al comma 1 dell'articolo 211 le parole: "in misura non superiore a quella che è determinata" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro limiti minimi e massimi determinati".
2. La misura minima di cui al comma 1, lettera b), si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della deliberazione della giunta regionale che stabilisce i nuovi compensi. La misura minima ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale di adeguamento del compenso da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 2. Modifiche alla
1. All'articolo 2 della
a) al comma l, le parole "attraverso l'inserimento lavorativo a tempo determinate presso un comune della provincia, senza oneri per la Regione limitatamente al periodo lavorativo; l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di inserimento lavorativo" sono sostituite dalle seguenti parole: "attraverso un tirocinio di almeno 200 ore presso un comune della provincia; l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di tirocinio";
b) al comma 2, la cifra: "350" è sostituita dalla seguente cifra: "200".
Art. 3. Proroga di validità delle graduatorie di concorso.
1. Nei comuni della provincia di Trento le graduatorie di concorso pubblico per le assunzioni a tempo indeterminato e di selezione per assunzioni a tempo determinato approvate nell'anno 2017 e scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o che scadono prima del 30 settembre 2020 possono essere utilizzate fino a tale data.
Art. 4. Turno generale 2020. Compensi per i componenti gli uffici elettorali di sezione.
1. In relazione al prossimo turno generale per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali e a condizione della contestualità di tale turno con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", ai componenti gli uffici elettorali di sezione sono corrisposti i compensi aggiornati al 2020 previsti dall'articolo 232 della
2. Alla copertura degli oneri provvedono i comuni con i propri bilanci, tenuto conto del rimborso a loro spettante ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del
Art. 5. Accelerazione dei concorsi. Forme sperimentali di decentramento e digitalizzazione delle procedure.
1. Gli enti locali della Regione possono applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore, della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, richiamati dall'articolo 249 del
Art. 6. Modifica dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
"5-bis. Sono estese alle aziende pubbliche di servizi alla persona e alle aziende dei comuni e dei consorzi di comuni che gestiscono residenze per anziani, le semplificazioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previste per i piccoli comuni con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda in particolare l'attività anticorruzione le aziende stesse possono, nel rispetto delle indicazioni dell'ANAC, agire in forma associata o avvalersi delle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.".
Art. 7. Modifica dell'articolo 1 della
1. Nell'articolo 1 comma 1 lettera c) della
Art. 8. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021";
b) nel comma 1-bis le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2021".
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10, comma 2-bis della
Art. 10. Utilizzo del fondo istituito dall'articolo 12 della
1. Per gli anni 2020-2022, in ragione degli effetti finanziari negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Province possono destinare le risorse del Fondo istituito dall'articolo 12 della
Art. 11. Disposizioni straordinarie in materia di finanziamento di iniziative.
1. La Regione può ammettere a finanziamento le richieste relative alle iniziative previste all'articolo 6 comma 2 della
TITOLO II
Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione
Art. 12. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2020-2022 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.
Art. 13. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'articolo della
2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2019 di importo pari a 130 milioni di euro.
3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla parziale copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2020, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Balzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis dello Statuto speciale per il Trentino-AIto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:
a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;
b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;
c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.
Art. 14. Variazioni allo stato di previsione della spesa.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2020-2022, di cui all'articolo 2 della
2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:
a) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 204.038.615,81 e in termini di cassa in euro 302.904.372,60;
b) per l'esercizio finanziario 2021 in termini di competenza in euro -4.729.244,32;
c) per l'esercizio finanziario 2022 in termini di competenza in euro -1.729.244,32.
Art. 15. Allegati al bilancio.
1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal
Art. 16. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché nuove spese derivanti dalla presente legge.
2. Alla copertura delle spese di cui comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della