Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 16/12/2020 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 concernente "Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge [...] |
Art. 2. Finanziamento degli istituti di patronato. |
Art. 3. Agenzia Regionale della Giustizia. |
Art. 4. Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile delle APSP. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modificazioni concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende [...] |
Art. 6. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.1.235 - L.R. 16 dicembre 2020, n. 5.
Legge regionale di stabilità 2021.
(B.U. 18 dicembre 2020, n. 51 - Numero Straordinario n. 1)
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 3 comma 1 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modificazioni le parole "non oltre il 31 marzo" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 30 aprile".
Art. 2. Finanziamento degli istituti di patronato.
1. In relazione alla maggiore attivi informativa svolta a sostegno dei lavoratori e dei cittadini connessa anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla necessità di diffondere ulteriormente la conoscenza delle misure regionali e provinciali in materia di assistenza, previdenza, compresa quella complementare, e lavoro, il contributo regionale previsto dal D.P.G.R. 22 dicembre 2009, n. 10/L e successive modificazioni a favore degli istituti di patronato è aumentato di 900.000 euro negli anni 2021 e 2022 e di 400.000 euro negli esercizi successivi. Tale maggiorazione è suddivisa a metà tra i patronati operanti nelle Province di Trento e di Bolzano.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura negli stanziamenti nella missione/programma 18/01 nell'ambito del "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 3. Agenzia Regionale della Giustizia.
1. È istituita l’”Agenzia Regionale della Giustizia", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile, quale struttura organizzativa della Regione, allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi della Regione previsti dal
2. L'ordinamento dell'"Agenzia Regionale della Giustizia" è disciplinato da questo articolo e dall'atto organizzativo di cui al comma 3.
3. L'atto organizzativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare, disciplina in particolare:
a) le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia;
b) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Regione;
c) i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.
4. L'Agenzia trasmette annualmente il programma di attività, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla competente Commissione consiliare, la quale esprime un parere non vincolante sui predetti documenti.
5. La Commissione consiliare competente esprime altresì un parere non vincolante sugli accordi previsti dall'articolo 1, comma 7 del
6. La Giunta regionale nomina il Consiglio di amministrazione, del quale potranno far parte anche rappresentanti della magistratura locale, previo accordo con il Ministero della Giustizia, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore dell'Agenzia. Al fine di acquisire il parere su specifiche questioni di particolare rilevanza per il buon andamento degli uffici giudiziari, la Giunta regionale può istituire un organo consultivo, che preveda anche la partecipazione di un rappresentante designato dagli Ordini degli avvocati del Distretto del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
7. La Giunta regionale nomina altresì i revisori dei conti in numero non superiore a tre; le relative funzioni possono essere affidate dalla Giunta regionale a uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione.
8. Il personale dell'Agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi della stessa, ma - in quanto personale regionale - resta assoggettato alla normativa di riferimento ed ai contratti collettivi vigenti per il personale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
Art. 4. Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile delle APSP.
1. Al comma 4 dell'articolo 40 della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 40 della
"6-bis. In deroga al comma 4, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono decidere, con una delibera del Consiglio di amministrazione da approvare con una maggioranza di due terzi dei componenti, che gli investimenti in beni materiali non sono soggetti all'ammortamento previsto dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. In tal caso, essi sono iscritti nell'attivo immobilizzato dello stato patrimoniale e generano per pari importo un fondo di ammortamento, da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale, che è alimentato dalle risorse derivanti dalle riserve disponibili.".
3. I commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
Art. 5. Modifica dell'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
"3-bis. Per le aziende della Provincia di Trento, in caso di accertate gravi inefficienze gestionali, entro quattro anni dalla fusione di cui al comma 1, la Giunta provinciale può provvedere d'ufficio al ripristino della situazione esistente antecedentemente al provvedimento di fusione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. I rapporti patrimoniali, economico finanziari, i rapporti di lavoro, nonché tutte le situazioni giuridiche attive e passive conseguenti al ripristino sono comunque disciplinati dalla Giunta provinciale.".
Art. 6. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)