§ 17.3.135 - D.L. 24 settembre 1985, n. 480 .
Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:24/09/1985
Numero:480


Sommario
Art. 1.      Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di [...]
Art. 2.      1. Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto della catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in località Stava nel comune di Tesero [...]
Art. 3.      1. E' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verificatasi il 19 luglio [...]
Art. 4.      Le successioni dei soggetti deceduti per effetto della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di [...]
Art. 4 bis.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      1. I contributi e le provvidenze previsti dai precedenti articoli sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai [...]
Art. 7.      Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno per l'impiego di mezzi e personale dei vigili del fuoco, in occasione della catastrofe di Tesero e [...]
Art. 8.      1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale
Art. 9.      1. E' istituito, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, un comitato di sovraintendenza con il compito di predisporre ed approvare il [...]
Art. 10.  [6]
Art. 10 bis.  [7]
Art. 11.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.135 - D.L. 24 settembre 1985, n. 480 [1] .

Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati

(G.U. 25 settembre 1985, n. 226)

 

 

     Art. 1.

     Per far fronte alle necessità di ripristino nel comune di Tesero colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985, è assegnato, nell'anno 1985, alla provincia autonoma di Trento un contributo speciale di lire 30 miliardi per provvedere, anche a mezzo di delega al comune di Tesero, a tutti gli interventi di propria competenza.

 

          Art. 2.

     1. Può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto della catastrofe del 19 luglio 1985 verificatasi in località Stava nel comune di Tesero senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla predetta data.

     2. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta sia corredata da una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, il giudice istruttore, assunte le opportune informazioni, può omettere gli adempimenti istruttori di cui all'art. 728 del codice di procedura civile.

     3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

     4. Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dai provvedimenti provinciali, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità di cui al precedente comma 2.

     5. Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice che ha trattato la domanda stessa ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa, la quale dispone la restituzione della somma ricevuta in base ai benefici eventualmente ottenuti.

     6. Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni previste negli articoli 727 e 729 del codice di procedura civile, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine, il presidente del tribunale, su istanza della parte che intende proporre domanda per la dichiarazione di morte presunta e in deroga a quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, designa con proprio decreto il difensore.

 

          Art. 3.

     1. E' riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

     2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

     3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al comma 1 del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento di cui al comma 1 da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

     5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, a far tempo dal 1986, dalla provincia autonoma di Trento, la quale vi provvederà con i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto nonché con le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ove ne ricorrano i presupposti.

 

          Art. 4.

     Le successioni dei soggetti deceduti per effetto della catastrofe verificatasi il 19 luglio 1985 in località Stava nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi, se il dante causa è deceduto per la stessa catastrofe.

 

          Art. 4 bis. [2]

     1. Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso del 19 luglio 1985 non si applicano, per l'anno 1985, le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni; dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni; nonché dell'art. 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti successivamente alla data del 19 luglio 1985 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi. I soggetti medesimi devono comunque comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1985 le eventuali operazioni effettuate dal 19 luglio 1985, in relazione alle quali gli adempimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1985.

     3. Gli edifici ricostruiti ai sensi e con le provvidenze del presente decreto-legge godranno degli stessi benefici fiscali dei quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del 19 luglio 1985.

     4. I termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate dall'evento del 19 luglio 1985, per i periodi di paga in scadenza dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono prorogati di sei mesi.

     5. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutte dall'evento del 19 luglio 1985 nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     6. Per conseguire le agevolazioni tributarie e contributive previste dal presente decreto-legge deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano per i beneficiari né il pagamento di interessi né altri oneri.

 

          Art. 5. [3]

     Il termine di novanta giorni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, relativi all'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, è ridotto a trenta giorni e quello di quindici giorni, di cui all'art. 7 della stessa legge, è aumentato a sessanta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, di libretti di risparmio o di depositi al portatore, o considerati tali, dimorassero o risiedessero, alla data del 19 luglio 1985, nella località di Stava ed in via Molini nel comune di Tesero.

 

          Art. 6.

     1. I contributi e le provvidenze previsti dai precedenti articoli sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

     2. Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la provincia autonoma di Trento sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della provincia autonoma di Trento di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate.

     3. Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

 

          Art. 7.

     Per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dal Ministero dell'interno per l'impiego di mezzi e personale dei vigili del fuoco, in occasione della catastrofe di Tesero e di altre calamità, è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 3.700 milioni, da accreditare al Ministero dell'interno con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

 

          Art. 8.

     1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

     2. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi [4] :

     1) frana di Spriana, nel comune di Sondrio;

     2) frana del costone roccioso ex cava Rovelli in località Chiuso, nel comune di Lecco;

     3) frana in località Sottofrua, nel comune di Formazza (Novara);

     3-bis) frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze) [5].

     3. Il piano concernente gli interventi relativi alla frana di Spriana comprende anche l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere da realizzare per la salvaguardia della città di Sondrio.

     4. Gli studi, le indagini e i rilevamenti nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al presente articolo sono, di norma, eseguiti dallo Stato e possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad imprese o gruppi di imprese specializzate, anche col sistema della trattativa privata.

 

          Art. 9.

     1. E' istituito, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia, un comitato di sovraintendenza con il compito di predisporre ed approvare il piano generale degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia della città di Sondrio, nonché per l'eventuale utilizzazione idroelettrica delle opere medesime.

     2. Il comitato, di cui al precedente comma, è così composto:

     a) dal provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia, che lo presiede;

     b) dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche o un suo delegato;

     c) dall'ingegnere capo designato dal Ministero dei lavori pubblici per la provincia di Sondrio;

     d) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile e del Ministro per l'ecologia;

     e) da due rappresentanti della regione Lombardia;

     f) da due rappresentanti del comune di Sondrio.

     3. Alle sedute del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia partecipano con voto deliberativo due rappresentanti della regione Lombardia, due rappresentanti designati dal comune di Sondrio, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, un rappresentante del Ministro per l'ecologia.

 

          Art. 10. [6]

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire 56 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi, 10 miliardi e 4 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3) e 3-bis) del comma 2 del precedente art. 8. La predetta somma di lire 56 miliardi è iscritta, quanto a lire 51 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     2. La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene determinata in lire 15 miliardi, di cui lire 13.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La quota relativa all'anno 1988 è determinata in lire 6 miliardi, da iscrivere quanto a lire 5.300 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 700 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 10 bis. [7]

     1. Al fine di provvedere con urgenza alla ricognizione su tutto il territorio nazionale degli invasi e dighe di ritenuta, in esercizio o in corso di esecuzione, comunque destinati all'accumulo delle acque, a completamento di quelli già classificati ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad effettuare il rilevamento, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati mediante affidamento in concessione a ditte specializzate con il sistema della trattativa privata 2. La relativa spesa valutabile in 4.500 milioni di lire è a carico del fondo per la protezione civile e sarà accreditata al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

 

          Art. 11.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 6 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Difesa del suolo" [8] .

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base di un piano di riparto da redigersi dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste [9] .

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 21 novembre 1985, n. 662.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Alinea così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Numero aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.