Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 07/08/2018 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni. |
§ 2.1.231 - L.R. 7 agosto 2018, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 riguardante "Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale" e successive modificazioni.
(B.U. 9 agosto 2018, n. 32 - S.O. n. 7)
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla
a) il titolo è sostituito dal seguente: "Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale";
b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 01. (Finalità)
1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonché delle norme di attuazione approvate con
c) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione";
1.2. il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al
d) all'articolo 1-bis comma 2 le parole "Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo" sono sostituite dalle parole: "I Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo";
e) l'articolo 2 è abrogato;
f) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. al comma 1 le parole ", alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo-contabile" sono sostituite dalle parole: ", al sostegno e alla promozione della previdenza complementare";
1.2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:
a) offrire, tramite apposita convenzione con i Fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;
b) offrire ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili di cui alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi;
c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;
d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;
e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili;
f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;
g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi, anche associativi o mutualistici;
h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;
i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome.";
1.3. il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: "Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate";
1.2. il comma 1 è abrogato;
h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1.1. nella rubrica le parole: "della Regione" sono soppresse;
1.2. l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: "Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:";
1.3. al comma 1 lettera a) le parole "situazioni economiche e familiari degli iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e";
1.4. al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;";
i) all'articolo 8 comma 1 le parole "Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio" sono sostituite dalle parole: "La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio";
l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis. (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare)
1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle province di Trento e Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa.
2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:
a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società;
c) da due rappresentanti della Regione;
d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;
e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.
3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.";
m) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:
"Art. 8 ter. (Comitato di sviluppo della previdenza complementare)
1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della previdenza complementare quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i Fondi pensione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 3, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.
2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società di cui all'articolo 3;
c) dai/dalle rappresentanti dei Fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) in relazione al numero di aderenti;
d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
e) da un/una rappresentante per ogni provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;
g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.
3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del numero dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lettera c) sono stabiliti con regolamento regionale.";
n) all'articolo 9 i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
2. In attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al