Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 19/09/2008 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone [...] |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale [...] |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 concernente “Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale”) |
Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 6.1.158 - L.R. 19 settembre 2008, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)
(B.U. 30 settembre 2008, n. 40)
Art. 1. (Modifiche alla
All’articolo 8 della
“5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all’articolo 7-bis.”.
Art. 2. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
“3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell’organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall’articolo 2 della
2. All’articolo 5 della
“1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all’Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al
Art. 3. (Modifiche alla
1. All’articolo 5, comma 1 della
Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della
2. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.