Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 01/12/1971 |
Numero: | 1051 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: |
§ 81.1.G - Legge 1 dicembre 1971, n. 1051. [1]
Modifica dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci.
(G.U. 16 dicembre 1971, n. 317)
Il primo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
"Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore".
[1] Abrogata dall'art. 62 del