§ 2.1.16 - L.P. 27 novembre 1964, n. 11.
Modificazioni alla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:27/11/1964
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, viene stabilito in Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e [...]
Art. 4.      La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964


§ 2.1.16 - L.P. 27 novembre 1964, n. 11. [1]

Modificazioni alla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, concernente i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento.

(B.U. 8 dicembre 1964, n. 54).

 

     Art. 1.

     Il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 1 della Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, viene stabilito in Lire 2.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici ed in Lire 4.000 per gli estranei alle medesime.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento previsto all'articolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 e corrispondente per gli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     La presente legge avrà effetto dal primo luglio 1964.


[1] Legge abrogata dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[2] Modifica l'art. 2 della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4.