§ 1.3.38 - L.R. 15 novembre 2019, n. 7.
Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:15/11/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione.
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5.
Art. 3.  Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 28 ottobre 2004, n. 4.
Art. 4.  Rideterminazione.
Art. 5.  Misure minima e massima dell'assegno vitalizio rideterminato.
Art. 6.  Montante contributivo.
Art. 7.  Limiti di spesa.
Art. 8.  Norma di coordinamento.
Art. 9.  Disposizioni finanziarie.
Art. 10.  Entrata in vigore e decorrenza di effetti.


§ 1.3.38 - L.R. 15 novembre 2019, n. 7.

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo.

(B.U. 15 novembre 2019, n. 46, Numero Straordinario n. 1)

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.

1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali vigenti in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali per i Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la presente legge reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere membro del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Con le prerogative previste dallo Statuto speciale, le presenti disposizioni si conformano a quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 1, comma 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità disciplinati dalla legislazione regionale, considerando il loro importo lordo.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura, per i quali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, è intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima Legislatura. Sono esclusi parimenti i Consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive Legislature, per i quali è previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5.

1. L'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Allineamento dei requisiti di età per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio con il sistema contributivo INPS

1. In attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, l'età anagrafica per la maturazione del diritto all'attribuzione dell'assegno vitalizio o comunque denominato è pari a quella fissata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", per i contributivi puri che abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata.

2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di cinque anni di diminuzione e fino all'età minima di sessanta anni.".

2. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 sono abrogati.

 

     Art. 3. Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 28 ottobre 2004, n. 4.

1. L'articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 è abrogato.

2. L'articolo 4-bis della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 4. Rideterminazione.

1. Gli importi lordi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6.

2. La rideterminazione dell'assegno vitalizio secondo il metodo di calcolo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 6 per il coefficiente di trasformazione indicato alla Tabella 1 di questa legge, corrispondente alla Tabella 2 allegata all'Intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Per i soggetti titolari di assegni diretti e di reversibilità attualizzati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e successive modifiche, il montante contributivo individuale è calcolato sulla base dei contributi versati nell'esercizio delle funzioni consiliari, esclusi quelli versati negli anni, fino al massimo di dodici anni, presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale medio, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. Per anni presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale si intendono quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio delle funzioni consiliari e, per i Consiglieri che abbiano maturato più di quattro Legislature, quelli compresi tra il nono e il ventesimo anno successivi all'inizio del ventennio antecedente la cessazione delle funzioni consiliari.

4. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere ed il numero dei mesi.

6. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

7. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. L'assegno vitalizio spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato.

9. È attribuita facoltà all'Ufficio di Presidenza di dettare con proprie deliberazioni disposizioni attuative della presente legge finalizzate all'armonizzazione tra il sistema di ricalcolo secondo il metodo di calcolo contributivo e le norme già in vigore, relative al valore attuale.

 

     Art. 5. Misure minima e massima dell'assegno vitalizio rideterminato.

1. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui alla Tabella 2 della presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dell'articolo 4.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

3. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

 

     Art. 6. Montante contributivo.

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del Consigliere e del Consiglio regionale come determinate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".

3. La quota di contribuzione posta a carico del Consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. Rientra nel montante contributivo la eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal Consigliere regionale nelle Legislature antecedenti la XVI per il completamento della Legislatura.

5. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del Consigliere.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

7. Al solo fine di incrementare il montante contributivo, coloro che hanno ottenuto la restituzione della contribuzione versata per l'ottenimento dell'assegno di reversibilità possono riversare al bilancio del Consiglio regionale, anche parzialmente, i contributi ricevuti in restituzione, maggiorati delle percentuali di rendimento derivanti dalla gestione del fondo ove i contributi erano depositati.

8. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal Consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del Consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

 

     Art. 7. Limiti di spesa.

1. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, le aliquote base della Tabella 2 sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

2. In ogni caso la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può essere superiore a quella sostenuta prima dell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 8. Norma di coordinamento.

1. Dal giorno di decorrenza degli effetti della presente legge, ai fini del calcolo della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, la percentuale del 30,40 per cento prevista all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 agisce esclusivamente da limite massimo e l'importo corrispondente è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7. La medesima percentuale continua a produrre effetti ai fini del riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate e cessano di produrre ogni loro effetto le norme contrarie o incompatibili con quanto in essa previsto.

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie.

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'anno corrente mediante gli stanziamenti di bilancio già previsti dal bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'erogazione degli assegni calcolati secondo la normativa previgente. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'ordinamento del Consiglio regionale.

3. Gli eventuali minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati rispetto ai limiti di spesa previsti all'articolo 7 costituiscono risparmio sulla spesa per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi.

4. Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a copertura degli oneri per il pagamento degli assegni vitalizi e di reversibilità, i dati dei medesimi assegni erogati annualmente sono pubblicati con cadenza annuale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Entrata in vigore e decorrenza di effetti.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro novanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° dicembre ed il giorno di corresponsione dei nuovi importi rideterminati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegato

Tabella 1

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale

 

Età

1976-1985

1986-1995

1996-2009

2010-2012

2013-2015

2016-2018

45

3,768

3,664

3,555

3,403

3,341

3,315

46

3,849

3,741

3,626

3,466

3,401

3,374

47

3,934

3,821

3,701

3,532

3,464

3,436

48

4,023

3,905

3,780

3,602

3,531

3,500

49

4,117

3,994

3,863

3,675

3,600

3,568

50

4,217

4,087

3,950

3,751

3,673

3,639

51

4,322

4,186

4,043

3,832

3,750

3,713

52

4,433

4,289

4,140

3,917

3,830

3,790

53

4,551

4,399

4,244

4,007

3,915

3,872

54

4,677

4,516

4,354

4,101

4,004

3,958

55

4,812

4,640

4,469

4,201

4,098

4,049

56

4,955

4,770

4,593

4,307

4,198

4,145

57

5,105

4,909

4,720

4,419

4,304

4,246

58

5,264

5,057

4,860

4,538

4,416

4,354

59

5,433

5,215

5,006

4,664

4,535

4,468

60

5,614

5,383

5,163

4,798

4,661

4,589

61

5,810

5,563

5,334

4,940

4,796

4,719

62

6,022

5,755

5,514

5,093

4,940

4,856

63

6,249

5,962

5,706

5,257

5,095

5,002

64

6,494

6,186

5,911

5,432

5,259

5,159

65

6,758

6,429

6,136

5,620

5,435

5,326

66

7,043

6,692

6,378

5,823

5,624

5,506

67

7,351

6,969

6,637

6,039

5,826

5,700

68

7,684

7,263

6,918

6,274

6,046

5,910

69

8,050

7,580

7,221

6,527

6,283

6,135

70

8,445

7,927

7,553

6,800

6,541

6,378

71

8,875

8,312

7,915

7,097

6,822

6,640

72

9,342

8,734

8,312

7,418

7,127

6,924

73

9,858

9,198

8,745

7,767

7,458

7,235

74

10,424

9,699

9,217

8,147

7,818

7,576

75

11,038

10,250

9,730

8,562

8,210

7,950

76

11,695

10,850

10,291

9,013

8,636

8,364

77

12,412

11,511

10,908

9,504

9,105

8,817

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2

Assegno vitalizio spettante

Aliquota base

Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)

Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Da euro 0,00 a euro 1.500,00

9%

0%

9,9%

10,8%

11,7%

13,5%

15,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

Da euro 1.501,00 a euro 3.500,00

13,5%

0%

14,85%

16,2%

17,55%

20,20%

23,95%

 

 

 

 

 

 

 

 

Da euro 3.501,00 a euro 6.000,00

18%

0%

19,8%

21,6%

23,4%

27,00%

30,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

Da euro 6.001,00 a euro 8.000,00

22,5%

0%

24,75%

27%

29,25%

33,75%

38,25%

 

 

 

 

 

 

 

 

Da euro 8.001,00

30%

0%

33%

36%

39%

45%

51%