§ 3.8.25 – L.P. 11 aprile 2005, n. 1.
Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:11/04/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.


§ 3.8.25 – L.P. 11 aprile 2005, n. 1. [1]

Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

(B.U. 26 aprile 2005, n. 17).

 

Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

     1. In pendenza delle procedure d’infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 226 del trattato di Roma, e per un periodo comunque non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla definizione delle procedure stesse, entro il quale dovranno essere fissate le modalità definitive per il rilascio delle concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico in conformità alle indicazioni delle autorità comunitarie e ai principi della legislazione statale, le domande per nuove concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico sono presentate alla Giunta provinciale.

     2. Le domande devono essere corredate di progetti preliminari delle opere funzionali da eseguire per l’utilizzo delle acque e per il trasporto dell’energia prodotta e di un programma di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.

     3. Le domande sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’autorità di bacino e del comitato di valutazione dell’impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla Conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, e secondo le procedure di cui all’articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, 1775, e successive modifiche, in quanto compatibili con quanto disciplinato dal presente articolo, intendendosi sostituiti i riferimenti alla pubblicità degli atti alle previsioni recate dalla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in materia di trasparenza dell’azione amministrativa. Il provvedimento finale è adottato dalla Giunta provinciale. Le medesime procedure sono seguite per la valutazione dei programmi presentati ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e dei programmi presentati ai fini del rinnovo delle concessioni. [2]

     4. Il rilascio della concessione è comunque condizionato all’adozione di specifiche misure di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico, proporzionali all’impatto paesaggistico e ambientale della produzione energetica concessa. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati della produzione energetica secondo le procedure dell’ordinamento urbanistico provinciale.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicate alle domande per il rilascio di concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico presentate prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni e non ancora istruite.”


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, con le precisazioni ivi indicate.

[2] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7.