Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 11/04/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. |
§ 3.8.25 – L.P. 11 aprile 2005, n. 1. [1]
Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
(B.U. 26 aprile 2005, n. 17).
Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
1. In pendenza delle procedure d’infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 226 del trattato di Roma, e per un periodo comunque non superiore a quello di cui all’articolo 2, comma 1, del
2. Le domande devono essere corredate di progetti preliminari delle opere funzionali da eseguire per l’utilizzo delle acque e per il trasporto dell’energia prodotta e di un programma di miglioramento e di risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza.
3. Le domande sono esaminate, acquisito il parere dei comuni territorialmente interessati, dell’autorità di bacino e del comitato di valutazione dell’impatto ambientale, secondo i criteri di valutazione adottati dalla Conferenza unificata in data 5 settembre 2002, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 19 settembre 2002, e secondo le procedure di cui all’articolo 7 e seguenti del
4. Il rilascio della concessione è comunque condizionato all’adozione di specifiche misure di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico, proporzionali all’impatto paesaggistico e ambientale della produzione energetica concessa. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati della produzione energetica secondo le procedure dell’ordinamento urbanistico provinciale.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresì applicate alle domande per il rilascio di concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico presentate prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni e non ancora istruite.”
[1] Legge abrogata dall’art. 19 della
[2] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7.