§ 6.1.129 - L.P. 11 agosto 1998, n. 8.
Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:11/08/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 “Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della [...]
Art. 2.  Alto Adige Marketing.
Art. 3.  Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di [...]
Art. 4.      (omissis).
Art. 5.  Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, concernente “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.
Art. 6.  Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, concernente “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.
Art. 7.  Modifica alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, concernente “Adesione della Provincia autonoma di Bolzano all'Ente autonomo 'Teatro Stabile di Bolzano'”.
Art. 8.  Modifica alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, concernente “Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali”.
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, concernente “Legge di riforma dell'edilizia abitativa”.
Art. 10.  Norma transitoria all'articolo 9.
Art. 11.  Modifica della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, concernente “Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del [...]
Art. 12.  Disposizioni finanziarie.
Art. 13.  Variazioni al bilancio.
Art. 14.  Clausola d'urgenza.


§ 6.1.129 - L.P. 11 agosto 1998, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

(B.U. 1 ottobre 1998, n. 36).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 “Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano”.

     1. Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 è così sostituito: “Spese e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della provincia di Bolzano e per favorire l'intermodalità”.

     2. L'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 è sostituito dal seguente:

     “Art. 4 (Sicurezza e regolarità dei servizi pubblici) — 1. In materia di sicurezza e di regolarità dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Le funzioni attribuite ad organi centrali dello Stato sono esercitate dalla Giunta provinciale; quelle attribuite ad organi od uffici periferici dello Stato sono esercitate dall'ufficio competente in materia di motorizzazione della Ripartizione provinciale traffico e trasporti.”

     3. L'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada) — 1. Presso la Ripartizione provinciale Traffico e trasporti è istituita la Commissione provinciale d'esame prevista dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 26 del 29 aprile 1996 per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, composta da:

     a) un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, che la presiede;

     b) cinque funzionari scelti tra i funzionari della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore alla settimana;

     c) un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

     2. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

     3. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso in opposizione.”

     4. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, sono aggiunti i seguenti articoli:

     “Art. 6 (Commissione provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada) — 1. Presso la Ripartizione provinciale Traffico e trasporti è istituita la Commissione provinciale per l'esame previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 26 del 29 aprile 1996 per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, composta da:

     a) un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica non inferiore all'ottava, che la presiede;

     b) un funzionario della ripartizione competente per il traffico ed i trasporti, di qualifica funzionale non inferiore alla settima;

     c) due docenti laureati della scuola media superiore o della scuola professionale provinciale, di cui uno di diritto ed uno di ragioneria;

     d) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, designati dal Comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal segretario del Comitato provinciale dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi o da un funzionario dell'ufficio provinciale competente per il trasporto merci, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     3. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni.

     4. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso in opposizione.

Art. 7 (Contributi per l'incremento del trasporto intermodale) — 1. Allo scopo di incentivare il trasporto intermodale favorendo l'ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico svolte nei centri intermodali, la Provincia autonoma di Bolzano concede contributi alle società di gestione per le attività di movimentazione nelle aree destinate a tale scopo e promuove le iniziative rivolte all'incremento del trasporto intermodale e a favorire il passaggio del trasporto dalla gomma alla rotaia nonché altre forme di trasporto a minore impatto ambientale, concedendo finanziamenti a società di gestione delle attività di carico e scarico di merci da vettori su gomma a vettori su rotaie e viceversa, purché sia garantita la partecipazione al capitale in tali società di gestione a soggetti privati nella misura minima del 30 per cento.

Art. 8 (Spese finanziabili e modalità) — 1. I finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 7 possono essere concessi:

     a) a favore di imprese di gestione, per le seguenti spese:

     1) investimenti per materiali e mezzi per il trasporto intermodale;

     2) investimenti in attrezzature di trasbordo per i diversi modi di trasporto;

     3) investimenti in programmi software e nell'hardware necessari all'attività;

     4) spese per infrastrutture e per bonifica dell'area destinata allo svolgimento dell'attività intermodale;

     5) studi per la gestione dello scalo intermodale ed altri studi atti a verificare e migliorare i flussi di trasporto intermodale;

     6) corsi di formazione a favore del personale dello scalo intermodale, aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze tecniche e gestionali;

     b) a favore di imprese di trasporto per le seguenti spese:

     1) beni di investimento acquistati per svolgere attività di movimentazione, manipolazione e trasporto di merci da vettori su gomma a vettori su rotaia;

     2) acquisto di software e hardware utilizzato per le suddette attività di movimentazione, manipolazione e gestione aziendale;

     3) acquisto di casse mobili e container per il trasporto intermodale;

     4) acquisto o modifica di rimorchi, semirimorchi e materiali rotabili vari idonei al trasporto intermodale;

     5) formazione del personale all'utilizzo delle attrezzature specificamente dedicate al trasporto intermodale;

     6) studi, ricerche e promozioni relativi allo sviluppo dell'attività intermodale;

     7) costi per la ricerca di partner nazionali e internazionali per il trasporto intermodale;

     8) studio e progettazione tecnica di scali intermodali.

     2. I contributi per le spese di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) sono concessi nella misura massima del 30 per cento, elevabile fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i numeri 4), 5) e 6). Sono riconosciute ammissibili anche le spese sostenute entro i due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per il finanziamento delle società di gestione è istituito apposito fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, avente gestione separata da quella degli altri fondi di rotazione già esistenti.

     4. I finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, lettera a), posson avvenire con una delle seguenti forme, eventualmente anche in combinazione delle stesse:

     a) contributi a fondo perduto in conto capitale;

     b) agevolazioni in conto interessi.

     5. I finanziamenti di cui al comma 4 sono cumulabili con quelli concessi in applicazione della disposizione “de minimis”.

Art. 9 (Notifica alla commissione Europea) — 1. Gli effetti degli articoli 7 e 8 della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.”

 

          Art. 2. Alto Adige Marketing.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una società di capitale che abbia la competenza per il marketing turistico della provincia di Bolzano e che — sfruttando in modo particolare le sinergie — abbia come obiettivo la collaborazione con gli altri settori economici a livello promozionale. La partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al capitale della società è stabilita per una quota del 50 per cento fino ad un massimo di lire 300 milioni (capitolo 12250). La restante quota del 50 per cento proviene dalla partecipazione di associazioni, federazioni, nonché di enti pubblici, enti privati e società. L'atto costitutivo e lo statuto della società di capitale sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla società un finanziamento annuale e a mettere — gratuitamente o ad un canone di locazione ridotto — a disposizione della stessa, in considerazione della sua funzione pubblica, immobili, arredamenti ed attrezzature.

     3. L'azienda provinciale per la promozione turistica di cui al capo I della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 verrà soppressa con decreto dell'assessore competente in materia di turismo, che dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Da tale giorno la società subentra in tutti i rapporti giuridici in atto dell'azienda provinciale. Con effetto dalla soppressione dell'azienda provinciale per la promozione turistica è abrogato il capo I della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

     4. Il personale di ruolo che all'entrata in vigore della presente legge presta servizio presso l'azienda provinciale per la promozione turistica, può optare per un rapporto di lavoro di diritto privato con la costituenda società di capitale. La società è tenuta ad assumere tale personale e a garantire al medesimo, all'atto dell'assunzione e nel rispetto della qualifica funzionale, un trattamento economico almeno equivalente a quello maturato presso l'amministrazione provinciale ai fini del calcolo del trattamento di pensione. Il personale di ruolo può optare, sino a sessanta giorni dalla relativa comunicazione scritta, per l'assunzione da parte della società di capitale e ha diritto nei sei mesi successivi alla riassunzione da parte dell'amministrazione provinciale. La mancata risposta, entro il termine stabilito, da parte dei dipendenti cui è stata inviata la comunicazione scritta vale quale decisione di permanenza presso l'amministrazione provinciale. Il personale assunto dalla società di capitale è autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ad optare entro novanta giorni, a pena di decadenza, per il trattamento pensionistico dei dipendenti della pubblica amministrazione INPDAP. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale, ai dipendenti che hanno optato per il rapporto di lavoro con la società di capitale verrà corrisposto il trattamento di buonuscita spettante ai sensi delle relative disposizioni.

     5. [1].

     6. [2].

     7. La Giunta provinciale provvede alla diminuzione della dotazione organica complessiva del ruolo generale in misura corrispondente alle unità di personale che optano per il trasferimento alla società ai sensi del comma 4.

     8. [3].

 

          Art. 3. Modifica alla legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, “Modifiche di leggi provinciali in connessione con le disposizioni finanziarie di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni di spesa e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997”.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 (Partecipazione della Provincia a società) della legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 è aggiunto il seguente:

     “4–bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo gratuito alla società di cui al comma 1 un immobile adatto per l'espletamento dei compiti relativi allo statuto della medesima, ferma restando l'assunzione da parte della società degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche.”

 

          Art. 4.

     (omissis).

 

          Art. 5. Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, concernente “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.

     1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 è inserito il seguente comma:

     “2–bis. I requisiti ed i criteri d'accesso al concorso pubblico di primo livello dirigenziale, fascia a) e fascia b), del ruolo sanitario sono disciplinati con regolamento.”

 

          Art. 6. Modifica alla legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, concernente “Modifiche di legge nell'ambito della formazione sanitaria ed altre norme in materia socio-sanitaria”.

     1. Il comma 7 dell'articolo 16 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:

     “7. Per la durata di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai concorsi pubblici per l'accesso alla 1a dirigenza del ruolo sanitario banditi nella disciplina può partecipare anche il personale in possesso dei requisiti per le posizioni funzionali iniziali del ruolo sanitario di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, e 12 maggio 1988, n. 19. I posti vacanti vengono coperti prioritariamente con il personale avente i requisiti di cui al comma 6. Al personale assunto mediante concorso anche senza il requisito del diploma di specializzazione viene attribuito il trattamento economico di fascia b). Allo stesso personale dal primo giorno del mese successivo al conseguimento del diploma di specializzazione nella disciplina o di maturazione di cinque anni di anzianità di servizio nella disciplina viene attribuito il trattamento economico di fascia a). Ai fini del presente comma e di quanto previsto dai commi 4 e 5, le fasce retributive a) e b) sono conservate anche oltre il termine indicato al comma 2.”

 

          Art. 7. Modifica alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, concernente “Adesione della Provincia autonoma di Bolzano all'Ente autonomo 'Teatro Stabile di Bolzano'”.

     1. L'articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9 è sostituito dal seguente:

     “Art. 2 (Quota di partecipazione) — 1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale sociale ed agli oneri di gestione dell'ente, in proporzione alla propria rappresentanza nel Consiglio di amministrazione, e comunque nella misura stabilita dallo statuto dell'ente.

     2. La Giunta provinciale, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente finanziamenti a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità statutarie. Tali finanziamenti sono erogati prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato gratuito, locali, attrezzature e arredamenti, oppure a concedere appositi finanziamenti.”

 

          Art. 8. Modifica alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, concernente “Consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali”.

     1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 è inserito il seguente articolo:

     “Art. 9 bis. (Partecipazione all'Ente per la gestione del Teatro civico di Bolzano e dell'Auditorium provinciale).

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad un ente per la gestione del Teatro civico di Bolzano e dell'Auditorium provinciale, di seguito denominato Ente, riconoscendo le predette strutture culturali di interesse provinciale.

     2. Lo statuto dell'Ente è approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori provinciali competenti per la cultura.

     3. La quota di partecipazione della Provincia agli oneri di gestione del Teatro non può essere superiore alla quota a carico del Comune di Bolzano, mentre quella per gli oneri di gestione dell'Auditorium provinciale è pari al 75 per cento del totale.

     4. Esaminati il programma e il bilancio preventivo dell'Ente, la Giunta provinciale determina il contributo annuale a carico della Provincia. Tale contributo è erogato prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla presente legge e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8, e successive modifiche.

     5. La spesa per l'attuazione del presente articolo, da effettuarsi con apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata con legge finanziaria annuale, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche.”

 

          Art. 9. Modifica alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, concernente “Legge di riforma dell'edilizia abitativa”. [4]

 

          Art. 10. Norma transitoria all'articolo 9. [5]

 

          Art. 11. Modifica della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, concernente “Disposizioni per l'attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle Unità sanitarie locali”.

     1. L'ultima proposizione del comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, sostituita dal comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, è sostituita dalla seguente: “I conguagli avvengono tramite ridistribuzione dei posti in organico all'interno dell'unità sanitaria locale stessa oppure tramite compensazione tra le unità sanitarie locali, deliberata dalla Giunta provinciale.”

 

          Art. 12. Disposizioni finanziarie.

     1. Per gli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 1 miliardo e 450 milioni, alla cui copertura si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1 come segue: gli importi indicati ai numeri 101 e 107 della tabella A allegata alla legge provinciale n. 1/1998 sono ridotti rispettivamente di lire 500 milioni e di lire 950 milioni. La spesa a carico degli esercizi seguenti sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni indicato all'articolo 2, comma 1, si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 102125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998. La spesa per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

 

          Art. 13. Variazioni al bilancio.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

capitoli in diminuzione:

cap. 61147 - Contributi alle imprese di trasporto pubblico sulle spese di investimento (artt. 12, comma 1, e 15 della legge provinciale 2.12.1985, n. 16, e successive modifiche)

lire 500.000.000

cap. 61150 - Contributi o sovvenzioni a favore di imprese a partecipazione provinciale, operanti nel settore dei trasporti, per interventi di razionalizzazione e sviluppo dei propri servizi (art. 10 della legge provinciale 13.3.1995, n. 5)

lire 950.000.000

cap. 102125 - Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale (art. 19 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8)

lire 300.000.000

Totale variazioni in dimunizione:

lire 1.750.000.000

Capitoli in aumento:

cap. 12250 - Spese per la partecipazione della Provincia a società od enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale (art. 6 della legge provinciale 21.1.1998, n. 1, e art. 2 della presente legge)

lire 300.000.000

cap. 61530 (di nuova istituzione) - Spesa per la costituzione del fondo di rotazione per incentivare l'intermodalità (legge provinciale 15.4.1991, n. 9, e artt. 7 e 8, comma 4, della legge provinciale 14.12.1974, n. 37)

COD/06.1-2.5/2.1.263.3.09.19/

lire 500.000.000

cap. 61535 (di nuova istituzione) - Contributi alle società di gestione di scali intermodali e imprese di autotrasporto per investimenti relativi al trasporto intermodale (art. 8 della legge provinciale 14.12.1974, n. 37)

COD/06.1-2.3/2.1.243.3.09.19/

lire 950.000.000

Totale variazioni in aumento:

lire 1.750.000.000

 

          Art. 14. Clausola d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 24 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

[5] Articolo abrogato dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.