§ 8.4.32 - Direttiva 29 aprile 1996, n. 26.
Direttiva n. 96/26/CE del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:29/04/1996
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. L'accesso alle professioni di trasportatore su strada è disciplinato dalle disposizioni emanate dagli Stati membri conformemente alle norme comuni della presente direttiva
Art. 2.      1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera [...]
Art. 3.      1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada debbono
Art. 4.      Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'esercizio di un'impresa di trasporto su strada può continuare a titolo provvisorio per un periodo [...]
Art. 5.      1. Le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriorment
Art. 6.      1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva e che rigettano una domanda d'accesso alla professione [...]
Art. 7.      1. Qualora i trasportatori su strada non residenti abbiano commesso infrazioni alle normative relative ai trasporti su strada di merci o di viaggiatori e tali infrazioni possano comportare la [...]
Art. 8.      1. Riguardo alle attività di cui alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure previste nella medesima in relazione allo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e [...]
Art. 9.      1. Quando nello Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante attestato, tale Stato considera gli attestati omologhi, rilasciati dalle banche del paese d'origine o [...]
Art. 10.      1. Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma, rilasciati da un altro [...]
Art. 10 bis. 
Art. 10 ter. 
Art. 11.      Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, nonché dell'attestato di cui all'articolo 10, [...]
Art. 12.      Gli articoli da 8 a 11 si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva entro i termini riportati nell'allegato II, [...]
Art. 14.      Le direttive menzionate nell'allegato II parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione o inizio d'applicazione indicati nell'allegato II [...]
Art. 15.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.4.32 - Direttiva 29 aprile 1996, n. 26.

Direttiva n. 96/26/CE del Consiglio riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

(G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 124).

 

TITOLO I

Accesso alla professione di trasportatore su strada

 

Art. 1.

     1. L'accesso alle professioni di trasportatore su strada è disciplinato dalle disposizioni emanate dagli Stati membri conformemente alle norme comuni della presente direttiva.

     2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

     - "professione di trasportatore di merci su strada", l'attività di un'impresa che esegue, mediante un autoveicolo oppure un insieme di veicoli, il trasporto di merci per conto di terzi [1];

     - «professione di trasportatore di viaggiatori su strada», l'attività di un'impresa che esegue, mediante autoveicoli atti, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, a trasportare più di nove persone, autista compreso, e destinati a tal fine, trasporti di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo pagato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;

     - «impresa», qualsiasi persona fisica, o persona giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica;

     - per "residenza normale" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente direttiva non si applica alle imprese che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada con autoveicoli o insiemi di veicoli il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate. Gli Stati membri possono tuttavia abbassare detto limite per tutte o alcune categorie di trasporti [3].

     2. a) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:

     - della natura della merce trasportata, ovvero

     - della brevità del percorso.

In caso di circostanze impreviste gli Stati membri possono accordare una deroga temporanea nelle more della consultazione della Commissione.

     b) Per quanto concerne le imprese di trasporto su strada di merci che utilizzano veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso fra 3,5 t e 6 t, gli Stati membri, dopo averne informato la Commissione, possono esonerare dall'applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva o di parte di esse le imprese che effettuano esclusivamente trasporti locali di scarsa incidenza sul mercato dei trasporti a causa dei limitati tragitti percorsi [4].

     3. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva le imprese che effettuano esclusivamente trasporti di viaggiatori su strada a fini non commerciali o la cui attività principale non è quella di trasportatore di viaggiatori su strada, sempreché la loro attività di trasporto abbia soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti.

 

     Art. 3.

     1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada debbono:

     a) essere onorabili;

     b) possedere l'adeguata capacità finanziaria;

     c) siano state condannate per infrazioni gravi alle normative in vigore riguardanti:

     - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure

     - l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, la protezione dell'ambiente e le altre norme in materia di responsabilità professionale [5].

     2. Gli Stati membri determinano le condizioni in base alle quali le imprese stabilite sul loro territorio ottemperano al requisito di onorabilità.

Essi stabiliscono che tale requisito non sussiste o cessa di sussistere qualora le persone fisiche considerate in possesso di esso secondo il paragrafo 1:

     a) siano state oggetto di una condanna penale grave, anche per infrazioni nel settore commerciale;

     b) siano state dichiarate non idonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada a norma delle regolamentazioni vigenti;

     c) siano state condannate per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:

     - le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione, oppure

     - l'attività di trasporto su strada di merci o di viaggiatori e in particolare il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli. Nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di onorabilità non sussiste fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente secondo le norme nazionali vigenti in materia.

     3. a) La capacità finanziaria adeguata consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

     b) Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo d'acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

     c) L'impresa deve disporre di un capitale e di riserve di valore almeno pari a 9 000 euro per un veicolo e a 5 000 euro per ogni veicolo supplementare.

Ai fini della presente direttiva, la quotazione dell'euro rispetto alle monete nazionali che non partecipano alla terza fase dell'Unione monetaria viene fissata ogni cinque anni. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente [6].

     d) Ai fini delle lettere a), b) e c), l'autorità competente può accettare o imporre come prova la conferma o assicurazione di una banca o di un altro istituto adeguatamente qualificato. Tale conferma o assicurazione può consistere in una garanzia bancaria, eventualmente sotto forma di deposito cauzionale o di garanzia, o in qualsiasi altro strumento analogo [7].

     e) Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) si applicano solo alle imprese autorizzate in uno Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 1990, secondo una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

     4. a) Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso delle conoscenze corrispondenti al livello di formazione previsto nell'allegato I nelle materie ivi elencate. Tale idoneità è accertata tramite il superamento di un esame scritto obbligatorio che può essere completato da un esame orale, secondo la formula indicata nell'allegato I, organizzati dall'autorità o dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro.

     b) Gli Stati membri possono esentare dall'esame i candidati che comprovino un'esperienza pratica di almeno cinque anni a livello dirigenziale in un'impresa di trasporti, a condizione che tali candidati superino un esame di controllo le cui modalità sono stabilite dagli Stati membri in base all'allegato I.

     c) Gli Stati membri possono esentare i titolari di taluni diplomi d'istruzione superiore o tecnica comprovanti una buona conoscenza delle materie elencate nell'allegato I, che essi specificano a tale scopo, dall'esame nelle materie richieste per tali diplomi.

     d) Un attestato rilasciato dall'autorità o dall'organo di cui alla lettera a) deve essere esibito come prova dell'idoneità professionale. Tale attestato è redatto in base al modello che figura nell'allegato I bis.

     e) Per i candidati che intendono dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti nazionali, gli Stati membri possono prevedere che le conoscenze di cui tener conto per attestare la competenza professionale vertano unicamente sulle materie relative ai trasporti nazionali. In tal caso, l'attestato di idoneità professionale, il cui modello figura nell'allegato I bis, indicherà che il detentore è abilitato esclusivamente a dirigere in maniera continuativa ed effettiva imprese che effettuano unicamente trasporti all'interno dello Stato membro che ha rilasciato l'attestato stesso.

     f) Previa consultazione della Commissione, uno Stato membro può esigere che le persone fisiche titolari di un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro dopo il 1° ottobre 1999 mentre la persona aveva la sua residenza normale nel primo Stato membro sia sottoposto ad un esame supplementare organizzato dall'autorità o dall'organo a tal fine designati dal primo Stato membro. L'esame supplementare riguarda le conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada nel primo Stato membro.

Il presente punto è applicabile per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 1999. Tale periodo può essere prorogato di un periodo massimo di cinque anni ad opera del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione in base alle norme del trattato. Essa si applica unicamente alle persone fisiche che al momento dell'ottenimento del certificato di idoneità professionale, alle condizioni di cui al primo comma, non avevano ancora mai ottenuto il suddetto certificato in uno Stato membro [8].

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, l'esercizio di un'impresa di trasporto su strada può continuare a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile di sei mesi al massimo in fattispecie particolari debitamente giustificate, in caso di decesso o d'incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore su strada, o della persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c).

Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono, eccezionalmente, e in taluni casi particolari, autorizzare a titolo definitivo la continuazione dell'impresa di trasporto da parte di una persona che non soddisfi al requisito di capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ma che possieda un'esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione giornaliera di tale impresa.

 

     Art. 5.

     1. Le imprese che dimostrano di essere state autorizzate in uno Stato membro, anteriormente

     - al 1° gennaio 1978, per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,

     - al 1° gennaio 1984 per la Grecia,

     - al 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,

     - al 3 ottobre 1989 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

     - al 1° gennaio 1995, per l'Austria, la Finlandia e la Svezia [9], in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali sono dispensate dall'obbligo di comprovare la conformità alle disposizioni dell'articolo 3.

     2. Tuttavia le persone fisiche che,

     - dopo il 31 dicembre 1974 e prima del 1° gennaio 1978 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,

     - dopo il 31 dicembre 1980 e prima del 1° gennaio 1984 per la Grecia,

     - dopo il 31 dicembre 1982 e prima del 1° gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo,

     - dopo il 2 ottobre 1989 e prima del 1° gennaio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

     - dopo il 31 dicembre 1994 e prima del 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia [10],

siano state

     - o autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori, secondo il caso, senza aver fornito, in base ad una normativa nazionale, la prova della capacità professionale

     - o designate a dirigere l'impresa in maniera continuativa ed effettiva

devono soddisfare il requisito della capacità professionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, anteriormente al:

     - 1° gennaio 1980 per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito,

     - il 1° gennaio 1986 per la Grecia,

     - il 1° gennaio 1988 per la Spagna e il Portogallo,

     - il 1° luglio 1992 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

     - il 1° gennaio 1997 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia [11]. La stessa disposizione si applica alla fattispecie dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma.

     3. a) Tutte le imprese autorizzate ad esercitare il trasporto su strada anteriormente al 1° ottobre 1999 devono conformarsi, per quanto concerne il parco veicoli da esse utilizzati a tale data, alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 1° ottobre 2001.

Tali imprese devono tuttavia soddisfare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 per ogni aumento del parco veicoli successivo al 1° ottobre 1999.

     b) Le imprese che esercitano il trasporto su strada di merci anteriormente al 1° ottobre 1999 utilizzando veicoli il cui peso massimo autorizzato è compreso tra 3,5 t e 6 t devono conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3 entro il 1° ottobre 2001 [12].

 

     Art. 6.

     1. Le decisioni prese dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva e che rigettano una domanda d'accesso alla professione di trasportatore su strada devono essere motivate.

     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si assicurino periodicamente, per lo meno ogni cinque anni, che le imprese continuino a soddisfare i requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

Se la capacità finanziaria non esiste al momento della valutazione, ma la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito della capacità finanziaria sia di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, le autorità competenti possono autorizzare un termine supplementare, non superiore a un anno [13].

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti revochino l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, qualora sia accertato che i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c) non sono più soddisfatti salva la facoltà di prevedere un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese contemplate dalla presente direttiva possano far valere i loro interessi con mezzi appropriati nei confronti delle decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 7.

     1. Qualora i trasportatori su strada non residenti abbiano commesso infrazioni alle normative relative ai trasporti su strada di merci o di viaggiatori e tali infrazioni possano comportare la revoca

dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore, gli Stati membri comunicano allo Stato membro in cui il trasportatore è stabilito tutte le informazioni in loro possesso su tali infrazioni nonché sulle sanzioni da essi comminate [14].

     3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva [15].

 

TITOLO II

Riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli

 

     Art. 8.

     1. Riguardo alle attività di cui alla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure previste nella medesima in relazione allo stabilimento sul loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento.

     2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ai fini dell'accesso alla professione di trasportatore su strada, lo Stato membro ospitante considera prova sufficiente di onorabilità §la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, di un documento equipollente, rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza del trasportatore, e attestante la sussistenza di detti requisiti [16].

     3. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di onorabilità, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 2, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

     4. Se il documento richiesto in conformità dei paragrafi 2 e 3 non è rilasciato dal paese di origine o di provenienza, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata oppure da una dichiarazione solenne, fatta dall'interessato davanti a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure, se del caso, davanti ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilascia un attestato di autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne [17].

     5. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 2 e 3 non devono, al momento della loro presentazione, essere stati rilasciati da più di tre mesi. Ciò vale anche per le dichiarazioni fatte conformemente al paragrafo 4.

 

     Art. 9.

     1. Quando nello Stato membro ospitante deve essere provata la capacità finanziaria mediante attestato, tale Stato considera gli attestati omologhi, rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza o da altri organismi designati da tale paese, come equivalenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio.

     2. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini taluni requisiti di capacità finanziaria, la cui prova non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1, considera prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti la sussistenza di tali requisiti. Tali attestati riguardano i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante.

 

     Art. 10.

     1. Dal 1° gennaio 1990 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, quarto comma, rilasciati da un altro Stato membro.

     2. Per quanto riguarda le imprese che sono state autorizzate in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le attività di trasportatore su strada di merci o di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali e a condizione che dette imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del trattato, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente di idoneità professionale l'attestato dell'esercizio effettivo per un periodo di tre anni dell'attività in oggetto in uno Stato membro. Detta attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato.

Quando si tratta di una persona giuridica l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che dirigono effettivamente l'attività di trasporto dell'impresa stessa.

     3. Gli attestati rilasciati ai trasportatori su strada anteriormente al 1° ottobre 1999 a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti sino a tale data, sono assimilati agli attestati rilasciati ai sensi delle disposizioni della presente direttiva [18].

     4. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati nella Repubblica ceca ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

     — dal 1° luglio 2000, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale in base alla legge n. 111/1994 Sb sui trasporti stradali, modificata dalla legge n. 150/2000;

     — dal 1° gennaio 2003, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale in base alla legge n. 111/1994 Sb sui trasporti stradali, modificata dalla legge n. 150/2000. [19]

     5. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Estonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

     — dal 1° ottobre 2000, a trasportatori su strada di merci nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 7 giugno 2000 sui trasporti stradali (RT I 2000, 54, 346);

     — dal 1° ottobre 2000, a trasportatori su strada di viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 26 gennaio 2000 sui trasporti pubblici (RT I 2000, 10, 58). [20]

     6. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Lettonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

     — dal 1° aprile 2001, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale e internazionale in base alla legge sui trasporti stradali, e al regolamento del Ministro dei trasporti n. 9 del 6 febbraio 2001, sulla commissione d'esame per il rilascio di attestati di competenza professionale nel trasporto su strada di merci e viaggiatori nel servizio nazionale e internazionale. [21]

     7. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Lituania ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati a:

     — trasportatori su strada di merci nel servizio nazionale e internazionale in base all'ordinanza del Ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni n. 3-20 sull'esame di persone che esercitano attività sottoposte a licenza nel settore del trasporto su strada, del 13 gennaio 2003, a partire dal 17 gennaio 2003; [22]

     8. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Ungheria ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati:

     — dal 1° febbraio 1991, a trasportatori su strada di merci nel servizio internazionale in base al decreto governativo n. 20/1991 (I 29.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

     — dal 1° aprile 1995, a trasportatori su strada di merci nel servizio nazionale in base al decreto governativo n. 31/1995 (III. 24.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

     — dal 1° maggio 2001, a trasportatori su strada di merci in base al decreto governativo n. 68/2001 (IV. 20.) Korm., che modifica il decreto n. 89/1988 (XII. 20.) MT del Consiglio dei ministri;

     — dal 1° gennaio 2002, a trasportatori su strada di viaggiatori in base al decreto n. 49/2001 (XII. 22.) KöViM, del Ministro dei trasporti e della gestione delle acque. [23]

     9. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Polonia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 1° gennaio 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge del 6 settembre 2001 sui trasporti stradali. [24]

     10. In deroga al paragrafo 3, i certificati rilasciati in Slovacchia ai trasportatori su strada anteriormente all'adesione sono considerati equivalenti ai certificati rilasciati ai sensi della direttiva solo se sono stati rilasciati, dal 1° settembre 2002, a trasportatori su strada di merci e viaggiatori nel servizio internazionale e nazionale in base alla legge n. 168/1996 sui trasporti stradali, modificata il 19 agosto 2002. [25]

 

     Art. 10 bis. [26]

     Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 10 ter. [27]

     A decorrere dal 1° ottobre 1999 gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell'idoneità professionale gli attestati conformi al modello che figura nell'allegato I bis, rilasciati dall'autorità o dall'organo designato a tale scopo da qualsiasi altro Stato membro

     I certificati di idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafi da 4 a 10, possono essere nuovamente rilasciati dagli Stati membri secondo il modello di certificato di cui all'allegato I bis. [28]

 

TITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 9, nonché dell'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

     Art. 12.

     Gli articoli da 8 a 11 si applicano altresì ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, esercitano le attività di trasportatore su strada come lavoratori subordinati.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva entro i termini riportati nell'allegato II, parte B.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 14.

     Le direttive menzionate nell'allegato II parte A sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione o inizio d'applicazione indicati nell'allegato II parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [29]

I. ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

 

     Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento dell'idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco rispettivamente per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di viaggiatori. In esse, i candidati autotrasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

     Il livello minimo, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE, vale a dire al livello raggiunto con una formazione acquisita nel corso dell'istruzione obbligatoria completata sia da una formazione professionale e una formazione tecnica complementare, sia da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

 

A. Elementi di diritto civile

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

     2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

 

     Trasporti su strada di merci

     3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

     4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

 

     Trasporti su strada di viaggiatori

     5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

 

B. Elementi di diritto commerciale

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

     2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

 

C. Elementi di diritto sociale

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

     Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

     2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

     3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

     4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

 

D. Elementi di diritto tributario

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

     1) all'IVA per i servizi di trasporto;

     2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

     3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

     4) alle imposte sui redditi.

 

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

     2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

     3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

     4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

     5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

     6) essere in grado di redigere un bilancio;

     7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

     8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

     9) conoscere i principi degli studi di mercato ("marketing"), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

     10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

     11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

 

     Trasporti su strada di merci

     12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

     13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

 

     Trasporti su strada di viaggiatori

     14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

     15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

 

F. Accesso al mercato

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extra-comunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

     2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

     3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

 

     Trasporti su strada di merci

     4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

     5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

 

     Trasporti su strada di viaggiatori

     6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

     7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

 

G. Norme tecniche e gestione tecnica

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

     2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

     3) conoscere le formalità relative all'omologazione,

all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

     4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

     5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

 

     Trasporti su strada di merci

     6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

     7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

     8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE, dalla direttiva 96/35/CE e dal regolamento (CEE) n. 259/93.

     9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

     10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

 

H. Sicurezza stradale

 

     Trasporti su strada di merci e di viaggiatori Il candidato deve in particolare:

     1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

     2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

     3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

     4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

 

     Trasporti su strada di viaggiatori

     5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

 

II. PROCEDURA D'ESAME

 

     1. Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono completare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto al punto I nelle materie ivi indicate e, in particolare, la capacità di utilizzare gli strumenti e le tecniche ad esse correlati e di svolgere i compiti direttivi e di coordinamento previsti.

     a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove, ossia:

     - domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro risposte alternative o domande a risposta diretta, o una combinazione delle due formule;

     - esercizi/studi di casi scritti.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

     b) Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.

     2. Se gli Stati membri organizzano anche un esame orale, essi devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25% né superiore al 40% del punteggio complessivo attribuibile.

Se gli Stati membri organizzano unicamente un esame scritto, essi devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40% né superiore al 60% del punteggio complessivo attribuibile.

     3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60% del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50% del punteggio totalizzabile. Unicamente per una prova uno Stato membro può ridurre la percentuale da 50% a 40%.

 

 

ALLEGATO I bis [30]

 

     COMUNITÀ EUROPEA

     (Cartoncino di colore beige - formato: DIN A4)

     (Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

     Siga dello Stato membro interessato (1)

     Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente (2)

     ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE

     [E INTERNAZIONALE] (3) SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI] (3)

     N. . . .

     (2) attesta

     a) che (4)

     nato/a a il

     ha superato le prove dell'esame (anno: ; sessione: ) (5) organizzato per ottenerel'attestato di idoneità per il trasporto nazionale [e intenazionale] (3) su strada di merci [viaggiatori] (3)conformemente alle disposizioni di (6)

     b) che la persona di cui alla lettera a) è abitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci [di viaggiatori] (3) su strada:

     - che effettua unicamente trasporti nazionali nello Stato membro che ha rilasciato l'attestato (3);

     - che effettua trasporti internazionali (3).

     Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

     Rilasciato a il

     (7).

 

(1) Sigla dello Stato: (B) Belgio, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato membro della Comunità europea per rilasciare il presente attestato.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Cognome e nomi; luogo e data di nascita.

(5) Identificazione dell'esame.

(6) Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia conformemente alla direttiva summenzionata.

(7) Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE (di cui all'articolo 14)

 

     - Direttiva 74/561/CEE

     - Direttiva 74/562/CEE

     - Direttiva 77/796/CEE

e loro successive modifiche:

     - Direttiva 80/1178/CEE

     - Direttiva 80/1179/CEE

     - Direttiva 80/1180/CEE

     - Direttiva 85/578/CEE

     - Direttiva 85/579/CEE

     - Direttiva 89/438/CEE

     - Regolamento (CEE) n. 3572/90: unicamente gli articoli 1 e 2

 

PARTE B

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 


[1] Alinea così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[2] Alinea aggiunta dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[9] Alinea aggiunta dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[10] Alinea aggiunta dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[11] Alinea aggiunta dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[12] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[13] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[14] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[17] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[18] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[19] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[20] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[21] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[22] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[23] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[24] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[25] Paragrafo aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[28] Comma aggiunto dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[29] Allegato così sostituito dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE.

[30] Allegato aggiunto dall'art. 1 della direttiva n. 98/76/CE e così modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE.