Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.2 artigianato e industria |
Data: | 15/04/1991 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di migliorare le possibilità di incentivazione dell’economia, anche attraverso una più efficace mobilitazione e una più ampia valorizzazione delle risorse originate dal sistema [...] |
Art. 2. 1. Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto corrente anche infruttifero a favore degli istituti od aziende [...] |
Art. 3. 1. La Giunta provinciale, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle normative provinciali di incentivazione di settore o comunque con apposite deliberazioni, determina: |
Art. 4. [7] |
Art. 5. [8] |
Art. 6. 1. I rapporti tra Provincia ed istituti o aziende di credito o società di leasing per la gestione delle aperture di credito sono regolati da apposite convenzioni, le quali stabiliscono in [...] |
Art. 7. |
§ 4.2.55 - L.P. 15 aprile 1991, n. 9.
Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche.
(B.U. 30 aprile 1991, n. 19).
1. Al fine di migliorare le possibilità di incentivazione dell’economia, anche attraverso una più efficace mobilitazione e una più ampia valorizzazione delle risorse originate dal sistema creditizio locale, la Provincia autonoma di Bolzano dispone gli interventi di cui alla presente legge [1].
1. Per i fini di cui all'art. 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto corrente anche infruttifero a favore degli istituti od aziende di credito o società di leasing operanti nel territorio provinciale e dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare anche in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito o società di leasing, per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge. [2]
2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficienza e di economicità delle gestioni finanziarie.
3. I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse. [3]
4. La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura, la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente. [4]
1. La Giunta provinciale, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle normative provinciali di incentivazione di settore o comunque con apposite deliberazioni, determina:
a) le modalità per l'accesso al fondo di rotazione, per l'effettuazione da parte degli istituti o aziende di credito dell'istruttoria in ordine ai requisiti richiesti dalle normative provinciali di settore, anche per quanto attiene, ove previsto, alla verifica dei programmi e progetti di investimento e all'effettuazione degli accertamenti finali, nonché le modalità per l'erogazione dei mutui agevolati e per l'effettuazione di finanziamenti agevolati in leasing; [5]
b) i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'art. [6];
c) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.
2. La Giunta provinciale individua i settori di intervento per i quali è previsto l'accesso ai fondi di rotazione e determina altresì la ripartizione degli apporti provinciali tra i medesimi.
1. Le domande di agevolazione sono presentate alla Giunta provinciale, la quale, previo esame preliminare di merito, le trasmette all'istituto o azienda di credito per gli adempimenti di competenza e per la concessione dei mutui o dei finanziamenti in leasing.
2. Gli istituti o le aziende di credito provvedono all'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande, nel rispetto dei criteri e dei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e deliberano la concessione provvisoria dei mutui o l'effettuazione provvisoria dei finanziamenti in leasing con l'applicazione dei tassi agevolati determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell' articolo 3.
3. Con apposita deliberazione, la Giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dagli istituti o aziende di credito, autorizza in via definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali messi a disposizione ai sensi della presente legge e l'erogazione dei singoli mutui o delle singole operazioni in leasing.
1. Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui o dei finanziamenti di leasing concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di effetto della revoca stessa.
2. Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo agevolato o di finanziamento in leasing agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1. La somma dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, sull'importo revocato.
1. I rapporti tra Provincia ed istituti o aziende di credito o società di leasing per la gestione delle aperture di credito sono regolati da apposite convenzioni, le quali stabiliscono in particolare: [9]
a) le modalità di amministrazione delle aperture di credito da effettuarsi con apposita contabilità, nonchè le modalità di utilizzo delle stesse;
b) le modalità di erogazione, in una o più soluzioni, delle aperture di credito disposte a favore dell'istituto o azienda di credito o società di leasing; [10]
c) le modalità di alimentazione dei fondi di rotazione;
d) i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria, nonchè i termini massimi per il completamento dell'istruttoria medesima;
e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti o aziende di credito o società di leasing nei confronti della provincia; [11]
f) le modalità ed i termini per l'estinzione delle aperture di credito;
g) le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'istituto o azienda di credito o società di leasing; [12]
h) le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti nel caso di revoca ovvero di mancata o solo parziale attuazione degli interventi.
1. Con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui all’articolo 2 e nell’ambito della relativa gestione fuori bilancio, la Giunta provinciale può anche finanziare gli interventi degli espropri immobiliari nonché di urbanizzazione primaria finalizzati alle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi della
2. Il ricavo dell’alienazione alle imprese delle aree produttive di cui al comma 1 o dalla cessione di diritto di superficie riaffluisce direttamente alle disponibilità dei fondi medesimi.
[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 30 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 30 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 30 della
[5] Lettera così sostituita dall'art. 30 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 30 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 30 della
[9] Alinea così modificato dall'art. 30 della
[10] Lettera così modificata dall'art. 30 della
[11] Lettera così modificata dall'art. 30 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 30 della
[13] Articolo così sostituito dall'art. 9 della