§ 4.5.52 - L.P. 18 agosto 1992, n. 33.
Riordinamento delle organizzazioni turistiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:18/08/1992
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Denominazione.
Art. 3.  Compiti.
Art. 4.  Mezzi strumentali.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Il consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Comitato tecnico.
Art. 9.  Il Presidente.
Art. 10.  Il collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 12.  Le entrate dell'Azienda.
Art. 13.  Spese dell'Azienda.
Art. 14.  Il dirigente dell'Azienda.
Art. 15.  Finalità e compiti dell'associazione.
Art. 16.  Iscrizione nell'elenco e cancellazione.
Art. 17.  Domanda per l'iscrizione.
Art. 18.  Bilanci.
Art. 19.  Finalità e compiti.
Art. 20.  Costituzione dei consorzi.
Art. 21.  Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione.
Art. 22.  Bilanci.
Art. 23.  Trasformazione.
Art. 24.  Nomina del commissario.
Art. 25.  Personale.
Art. 26.  Patrimonio.
Art. 27.  Beneficiari.
Art. 28.  Riparto dei fondi stanziati.
Art. 29.  Contributi e sussidi integrativi.
Art. 30.  Domande di concessione.
Art. 31.  Pagamento dei contributi e sussidi.
Art. 31 bis. 
Art. 32.  Organi dell'Azienda provinciale per la promozione turistica.
Art. 33.  Associazioni esistenti.
Art. 34.  Contributi a favore delle organizzazioni turistiche.
Art. 35.  Ampliamento dell'organico del personale.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie.
Art. 37.  Variazioni al bilancio 1992.
Art. 38.  Modifica alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22: "Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica".
Art. 39.  Abrogazione di norme.


§ 4.5.52 - L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Riordinamento delle organizzazioni turistiche.

(B.U. 1 settembre 1992, n. 36).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica preposta allo sviluppo della promozione turistica, che si articola nelle seguenti strutture:

     a) azienda provinciale per la promozione turistica;

     b) associazioni turistiche;

     c) consorzi turistici.

 

Capo I

AZIENDA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

 

          Art. 2. Denominazione.

     1. L'azienda speciale denominata "Ufficio provinciale per il turismo", in seguito denominata Azienda, istituita con l'art. 37 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, assume la denominazione "Alto Adige Promozione Turismo".

 

          Art. 3. Compiti.

     1. L'Azienda promuove ed incentiva il movimento turistico nella provincia, e a tal fine:

     a) svolge attività di promozione, di propaganda e di pubblicità turistica in Italia ed all'estero, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278;

     b) svolge attività di partecipazione, a scopi di promozione turistica, a fiere, mostre, rassegne o convegni;

     c) effettua studi, rilievi e ricerche per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali;

     d) coordina la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, instaurando anche un'attività di consulenza;

     e) promuove la partecipazione al processo promozionale di ogni altro ente ed organizzazione, pubblici e privati, diversi da quelli indicati nella lettera d), allo scopo di affermare un'immagine unitaria dell'Alto Adige e per stimolare la propensione dell'utenza turistica verso l'intero territorio;

     f) offre assistenza ai turisti;

     g) svolge ogni altro compito ad essa demandato dalla competente ripartizione provinciale.

 

          Art. 4. Mezzi strumentali.

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Azienda:

     a) provvede con beni, attrezzature e materiali assegnati dalla Giunta provinciale;

     b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni;

     c) si avvale del personale assegnato dalla Giunta provinciale;

     d) può assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato e per compiti specifici, commisurando il compenso alla qualità ed alla quantità della prestazione;

     e) può stipulare convenzioni per studi, rilievi e ricerche, nonché contratti d'opera con consulenti esperti del settore;

     f) amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale, nonché le altre erogazioni provenienti da enti o istituzioni pubbliche o private.

     2. I beni mobili ed immobili messi a disposizione dell'Azienda sono amministrati direttamente dalla Provincia.

     3. Le spese relative al personale sono poste a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 5. Organi.

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il comitato tecnico;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 6. Il consiglio di amministrazione.

     1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale, ed è composto da:

     a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo, che lo presiede;

     b) il presidente o altro rappresentante della federazione provinciale più rappresentativa delle organizzazioni turistiche;

     c) il presidente di un consorzio turistico di cui all'art. 19, proposto dall'assemblea di cui all'art. 20, comma quarto;

     d) il presidente ed un altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa degli albergatori e pubblici esercenti;

     e) il presidente o altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa degli affittacamere;

     f) un rappresentante degli operatori agrituristici designato dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

     g) il presidente o altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa dei direttori delle organizzazioni turistiche;

     h) da tre a sei esperti proposti dall'assessore provinciale competente, di cui uno scelto fra i nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     2. Il presidente designa un componente del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

     3. Partecipa alle riunioni, con funzioni consultive, il dirigente dell'Azienda. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

     4. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

     5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il consiglio stesso decide a maggioranza dei presenti.

     6. Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposte, in quanto spettino, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

 

          Art. 7. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'Azienda e ne controlla l'attuazione.

     2. Al consiglio di amministrazione spetta inoltre di deliberare:

     a) i programmi annuali di attività;

     b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

     c) l'approvazione dei rendiconti periodici concernenti le somme erogate dai funzionari delegati di cui all'art. 13.

     3. Il consiglio è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

 

          Art. 8. Comitato tecnico.

     1. Il consiglio di amministrazione può costituire nel suo seno un comitato tecnico composto dal presidente e da due a quattro componenti del consiglio stesso, di cui almeno un rappresentante delle organizzazioni turistiche. Il comitato svolge i compiti delegati dal consiglio medesimo.

     2. Al comitato tecnico sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 6.

 

          Art. 9. Il Presidente.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Azienda, e:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     b) impegna e ordina le spese;

     c) stipula contratti in nome e per conto dell'Azienda;

     d) emana gli altri atti occorrenti al regolare e proficuo funzionamento dell'Azienda;

     e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico.

     2. Il presidente adotta, inoltre, nei casi di urgenza e di necessità, provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta successiva, nonché tutti i provvedimenti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio o del comitato tecnico.

 

          Art. 10. Il collegio dei revisori dei conti.

     1. La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzione di presidente, da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dal Consiglio provinciale su proposta della minoranza politica, e da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

     2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale per la stessa durata in carica del consiglio di amministrazione.

     3. Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul rendiconto.

     4. Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposte, in quanto spettino, le stesse indennità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

     5. Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità di carica che viene fissata dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

          Art. 11. Esercizio finanziario e bilancio.

     1. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

     2. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale.

     3. Il bilancio è articolato in capitoli corrispondenti al programma di attività.

     4. Il rendiconto è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo deve essere applicato al bilancio di previsione dell'Azienda.

     5. L'Azienda si avvale del tesoriere provinciale.

 

          Art. 12. Le entrate dell'Azienda.

     1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

     a) il contributo provinciale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;

     b) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

 

          Art. 13. Spese dell'Azienda.

     1. Tutti i servizi importanti acquisiti, forniture, affitti, trasporti e altre prestazioni che riguardino i compiti istituzionali dell'Azienda possono venire eseguiti in economia tramite funzionari delegati, entro i limiti deliberati dagli organi.

     2. Nell'ambito dei fondi stanziati sui singoli capitoli del bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione, e sulla base del programma di attività e di previsioni di spesa, anche di massima, i funzionari delegati provvedono sotto la loro diretta responsabilità all'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma primo.

     3. Ove le previsioni di spesa di cui al comma secondo siano di massima, il consiglio di amministrazione fissa l'importo massimo per ogni singola spesa effettuabile dai funzionari delegati. Le spese eccedenti tale limite di importo devono essere preventivamente autorizzate dal presidente del consiglio di amministrazione.

     4. Il pagamento delle spese dell'Azienda viene disposto:

     a) con mandati diretti;

     b) con apertura di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

     5. Le aperture di credito possono essere disposte senza limiti di importo, ma non possono superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

     6. Gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato e dal dirigente dell'Azienda o da un suo sostituto nominato dal consiglio di amministrazione. Detti ordini di accreditamento devono indicare la somma che può essere prelevata dal funzionario delegato mediante emissione di buoni in proprio favore per i pagamenti in contanti, e quella che deve essere utilizzata mediante emissione di ordinativi a favore dei creditori.

     7. Ogni semestre, e in ogni caso il termine dell'esercizio o quando cessino le sue facoltà e anche quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

     8. Per quanto non previsto dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le vigenti norme provinciali in materia di bilancio e di contabilità.

 

          Art. 14. Il dirigente dell'Azienda.

     1. Dirigente dell'Azienda è il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

     2. Il dirigente:

     a) predispone il progetto di programma di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione;

     b) predispone il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

     c) dirige e coordina l'attività dell'Azienda secondo il relativo programma;

     d) stipula contratti in nome e per conto dell'Azienda, in quanto delegato dal presidente;

     e) firma, insieme con il presidente, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, nonché le reversali d'incasso e provvede alla liquidazione delle spese sui singoli capitoli del bilancio.

 

Capo II

ASSOCIAZIONI TURISTICHE

 

          Art. 15. Finalità e compiti dell'associazione.

     1. Sono associazioni turistiche le associazioni non aventi fini di lucro, costituitesi a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a:

     a) istituite servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza;

     b) promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;

     c) realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing turistico;

     d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

     e) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;

     f) collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;

     g) svolgere le funzioni delegate della Provincia o dal comune competente.

 

          Art. 16. Iscrizione nell'elenco e cancellazione.

     1. Le associazioni turistiche sono iscritte in apposito elenco tenuto presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, a condizione che:

     a) la zona di competenza dell'associazione turistica comprenda, di regola, l'intero territorio di un comune;

     b) l'adesione all'associazione sia aperta a tutti gli interessati al turismo della zona;

     c) l'associazione adotti uno statuto che si conformi ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;

     d) le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, nonché dai proventi di eventuali imposte e tasse turistiche, siano adeguate al raggiungimento degli scopi statutari;

     e) l'associazione, qualora abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata, disponga di una sede centrale convenientemente attrezzata, con facoltà di istituire uffici di informazione distaccati;

     f) l'associazioni adotti la denominazione "associazione turistica" con l'aggiunta del nome del comune o della zona in cui intende operare; ulteriori aggiunte devono essere autorizzate dall'assessore competente.

     2. In un medesimo ambito territoriale può essere iscritta nell'elenco una sola associazione turistica od operare una sola azienda di cui all'art. 23.

     3. L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma primo, l'inosservanza dello statuto ovvero gravi irregolarità nella gestione dell'organizzazione o una persistente inerzia, dispone previa diffida e sentito il presidente dell'associazione interessata, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. La cancellazione può essere disposta parimenti qualora non siano più soci dell'associazione la maggioranza dei soggetti esercenti attività economiche qualificate come turistiche nell'ambito di competenza dell'associazione ovvero in una determinata parte di esso. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso [1] .

     4. Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale li deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.

 

          Art. 17. Domanda per l'iscrizione.

     1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) bilancio preventivo con programma di attività;

     c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

     2. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.

     3. Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

 

          Art. 18. Bilanci.

     1. Le associazioni turistiche inviano annualmente entro il 30 novembre il programma di attività e copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

     2. La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

 

Capo III

CONSORZI TURISTICI

 

          Art. 19. Finalità e compiti.

     1. Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche turistiche possibilmente omogenee.

     2. A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

 

          Art. 20. Costituzione dei consorzi.

     1. I consorzi di cui all’articolo 19 possono costituirsi sotto forma di associazione, di società cooperativa o di società consortile senza scopo di lucro. [2]

     2. Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.

     3. Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'art. 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.

     4. I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.

 

          Art. 21. Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione.

     1. E' istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo l'elenco provinciale dei consorzi turistici.

     2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorzi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed adottato uno statuto, che si conformi ai principi approvati con regolamento di esecuzione, con il quale saranno stabiliti altri requisiti. I consorzi turistici devono obbligarsi ad incaricare un direttore che si occupi prevalentemente della gestione del consorzio.

     3. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i consorzi presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

     a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) bilancio preventivo con programma di attività;

     c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

     4. L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente.

     5. Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

     6. L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di requisiti stabiliti con il regolamento di esecuzione, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone la cancellazione del consorzio turistico dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

 

          Art. 22. Bilanci.

     1. I consorzi turistici devono inviare annualmente entro il 30 novembre il programma di attività e copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

     2. La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

 

Capo IV

TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE DI CURA, SOGGIORNO

E TURISMO E DELLE AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO

 

          Art. 23. Trasformazione.

     1. Le aziende di cura, soggiorno e turismo, o di soggiorno e turismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in associazioni turistiche disciplinate dalle disposizioni di cui al capo II, con l'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato.

     2. Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, sono estinte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene disposta l'iscrizione dell'associazione turistica subentrante nell'elenco di cui all'art. 16, previo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

     3. Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo, esistenti in ambiti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fanno istanza intesa alla conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, continuano ad essere disciplinate dal Capo I della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44.

     4. Alle aziende di cui al comma terzo è data facoltà di chiedere, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento la trasformazione ai sensi del comma primo.

     5. Alle aziende di cui al comma terzo è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

 

          Art. 24. Nomina del commissario.

     1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'art. 23, comma primo, un commissario e scioglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

     2. Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma terzo.

     3. Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 e 8 - quest'ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale n. 44/1978 - della legge provinciale n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché di tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'art. 23, comma primo.

 

          Art. 25. Personale.

     1. Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma primo dell'art. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

     2. Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

     3. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

     4. Il personale trasferito può optare, nei termini di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti dagli enti locali [3] .

     5. L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma primo dell'art. 23 nell'elenco previsto dall'art. 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

 

          Art. 26. Patrimonio.

     1. Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma primo dell'art. 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

     2. Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, La Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

     3. Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

 

Capo V

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

 

          Art. 27. Beneficiari.

     1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell'assolvimento dei propri compiti, sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all'art. 23, comma terzo.

 

          Art. 28. Riparto dei fondi stanziati. [4]

     1. I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 27 sono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

     a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto;

     b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri:

     1) capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;

     2) media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino a ottobre;

     3) media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

     2. In caso di consorzi turistici con uffici propri e direttori a tempo pieno il contributo previsto al comma 1, lettere a) e b), è aumentato di una percentuale da stabilirsi dalla Giunta provinciale.

     3. La misura delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita dalla Giunta provinciale.

     4. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'articolo 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutorio.

     5. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, la Giunta provinciale può escludere le associazioni e i consorzi turistici dall’assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. In caso di un impiego non efficiente e non efficace dei contributi, la Giunta provinciale può ridurre il contributo o escludere le organizzazioni turistiche dall’assegnazione del contributo stesso. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell’articolo 29. [5]

     6. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 non può, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, superare un rapporto stabilito dalla Giunta provinciale in relazione ai mezzi propri resi disponibili dagli imprenditori locali.

     7. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione e i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 6 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'articolo 29.

     8. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'articolo 29.

     9. In caso di fusione di due o più organizzazioni turistiche, o in caso di una cooperazione tra le stesse o tra le stesse e una o più organizzazioni che svolgono la loro attività nel campo turistico, la Giunta provinciale può aumentare il contributo di cui al comma 1 a favore delle località interessate, e comunque nei limiti ivi previsti. [6]

 

          Art. 29. Contributi e sussidi integrativi.

     1. La rimanente quota dei fondi di cui all'art. 28, comma primo, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'art. 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

 

          Art. 30. Domande di concessione.

     1. Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'art. 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:

     a) relazione illustrativa;

     b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

     c) progetto esecutivo o rappresentazione grafica, qualora si tratti di opere di costruzione di impianti turistici o di miglioramento di attrezzature turistiche o sportive.

     2. La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con deliberazione della Giunta provinciale [7] .

     3. Il termine di cui al comma primo può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

          Art. 31. Pagamento dei contributi e sussidi.

     1. La liquidazione dei contributi e dei sussidi di cui all'art. 29 è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa o all'accertamento di regolare esecuzione dell'opera, certificato da un tecnico della Provincia.

     2. Con provvedimento dell'assessore provinciale competente può essere corrisposto un accordo nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato.

 

          Art. 31 bis. [8]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 90 per cento all'Associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige o alle singole associazioni turistiche per le spese da esse sostenute per la stipulazione di polizze assicurative al fine di tenere indenni i privati proprietari di piste di fondo o percorsi ciclabili aperti al pubblico per obbligazioni da responsabilità civile e per spese legali derivanti dall'uso delle medesime o a stipulare direttamente dette polizze.

     2. Alla spesa per contributi ai sensi del comma 1 si fa fronte per l'anno 1997 con le disponibilità del capitolo 76145 del bilancio provinciale e per gli anni successivi con gli stanziamenti autorizzati dalla legge finanziaria annuale sul corrispondente capitolo.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 32. Organi dell'Azienda provinciale per la promozione turistica.

     1. Fino a quando non sono nominati gli organi dell'Azienda, restano in carica gli organi esistenti.

 

          Art. 33. Associazioni esistenti.

     1. Le associazioni turistiche e le associazioni pro loco iscritte nei relativi elenchi di cui agli articoli 15 e 19 della legge provinciale n. 41/1976, sono iscritte, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco istituito con l'art. 16 della presente legge.

     2. Le denominazioni delle organizzazioni di cui al comma primo si considerano modificate in "associazione turistica".

     3. Fino a quando non sono istituite le organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, i contributi di cui al capo V possono essere richiesti dalle organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnati alle medesime.

 

          Art. 34. Contributi a favore delle organizzazioni turistiche.

     1. Le disposizioni di cui al capo V si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

 

          Art. 35. Ampliamento dell'organico del personale.

     1. Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nelle settima qualifica funzionale.

 

          Art. 36. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'art. 35 della presente legge, valutati in lire 10 milioni per l'anno 1992 e in lire 40 milioni all'anno a partire dal 1993, si provvede:

     a) per l'anno 1992 mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     b) per gli anni 1993 e 1994 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-1994 alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-1994 della Provincia.

     2. Le disposizioni contenute nei capi dal I al IV della presente legge non comportano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

     3. Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio di previsione della Provincia per l'attuazione del capo V della presente legge saranno stabiliti annualmente a partire dal 1993 dalla legge finanziaria, a termini dell'art. 6, comma primo, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

 

          Art. 37. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     capitolo in aumento

     12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali L. 10.000.000

     capitolo in diminuzione

     102115 - Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) L. 10.000.000

 

          Art. 38. Modifica alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22: "Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica".

     1. All'art. 1, comma primo, della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata o ad una società cooperativa a responsabilità limitata."

 

          Art. 39. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

     a) la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dagli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31, escluso il Capo I

     b) la legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.

     2. La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.P. 2 maggio 1995, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.P. 6 aprile 1993, n. 8.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.P. 3 ottobre 2005, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11.