Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 01/12/1978 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella [...] |
Art. 3. Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale. |
Art. 4. All'art. 10 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 10-bis: |
Art. 5. Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 6. All'art. 19 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, è aggiunto il seguente art. 19-bis: |
Art. 7. Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, negli enti ospedalieri ove il gruppo linguistico italiano non è rappresentato nel [...] |
Art. 8. All'art. 35 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 9. Il primo e secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 10. |
Art. 11. Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, a svolgere le funzioni di segretario può essere designato dalla [...] |
Art. 12. Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono [...] |
Art. 13. Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. [...] |
Art. 14. |
§ 5.1.50 – L.P. 1 dicembre 1978, n. 62.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali in materia di sanità.
(B.U. 13 febbraio 1979, n. 7).
[In casi di comprovata necessità su richiesta di un comune della provincia, la commissione di cui all'art. 22 della
La stessa commissione esprime, inoltre, a parziale modifica di quanto dispone il terzo comma dell'art. 6 della
Gli enti ospedalieri e gli enti, istituti e strutture di ricovero e cura, pubblici e privati, convenzionati e non convenzionati sono obbligati a compilare tramite il medico curante una cartella clinica per ogni ricoverato.
L'Assessore provinciale competente, sentito il consiglio provinciale di sanità, determina con proprio decreto dei massimali di ricovero, nonché la procedura richiesta per il prolungamento del ricovero oltre detti massimali.
Ai fini del rimborso previsto dall'art. 6 della
I sanitari dell'ufficio provinciale competente potranno disporre altresì i necessari accertamenti presso gli enti ospedalieri e le strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate con il potere di declinare, sentita la rispettiva direzione sanitaria, in caso di ricovero palesemente ingiustificato, parzialmente o totalmente l'assunzione dell'onere delle spese di degenza a carico del "Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera", ad eccezione dei ricoveri in osservazione.
Resta salva comunque la facoltà di ricorso da parte degli interessati ai sensi dell'art. 22 della
Ai fini dell'orario di lavoro dei dipendenti ospedalieri sono considerate festività quelle stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano per il proprio personale.
All'art. 10 della
"I bandi per l'assunzione di tirocinanti, nonché l'inizio del tirocinio stesso possono avvenire a seconda della disponibilità di posti e in deroga alle date stabilite dal decreto ministeriale 28 ottobre 1975, art. 6, e successive modifiche".
Dopo il terzo comma dell'art. 11 della
"Fermo restando il principio della ripartizione proporzionale dei posti a ciascun gruppo linguistico, spetta la precedenza nell'ammissione al tirocinio ai sanitari che hanno superato l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca".
All'art. 19 della
"Nei casi di comprovata necessità ai fini di garantire i relativi servizi sanitari in provincia, il personale sanitario ospedaliero può essere autorizzato dall'ente di appartenenza a sostituire medici ospedalieri in altri enti ospedalieri e medici condotti ed a collaborare nei servizi di medicina sociale.
Qualora vengano sostituiti medici di enti ospedalieri ai sensi del comma precedente, viene corrisposto all'interessato per ogni giornata di servizio un compenso pari ad 1/26 dello stipendio mensile in atto attribuito alla qualifica del sostituto oltre alle indennità e al trattamento di missione eventualmente spettanti.
Detto trattamento è corrisposto tramite l'ente ospedaliero di appartenenza del sanitario che ha effettuato la sostituzione".
Ad integrazione di quanto disposto dal primo comma dell'art. 7 della
Presso gli enti di cui al comma precedente il personale per il quale non era applicabile l'art. 35 della
All'art. 35 della
"Nel caso di nomina diretta in ruolo il servizio prestato dai dipendenti ospedalieri trattenuti ai sensi del precedente comma è equiparato al servizio di ruolo e comporta la ricostruzione della carriera.
Per l'accesso ai posti di ruolo presso enti pubblici locali mediante concorso, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, il servizio prestato ai sensi del terzo comma è equiparato a quello di ruolo.
La nomina diretta in ruolo del personale trattenuto ai sensi del terzo comma è ammessa anche per posti di qualifica professionale corrispondente presso altri enti ospedalieri e presso l'Amministrazione provinciale, fermo restando le norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
Il personale avente un'anzianità di servizio di almeno due anni, prestato ai sensi dell'art. 35, ha diritto alla aspettativa per motivi di salute e di studio".
Il primo e secondo comma dell'art. 1 della
"Ai sanitari residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico o l'internato in uno degli ospedali della provincia, viene concesso a richiesta un assegno pari alla quota spettante ai sensi dell'art. 12 della
Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50% degli esami universitari prescritti dall'università stessa, oppure limitatamente agli studenti iscritti ad università estere, gli esami relativi al periodo preclinico ("vorklinischer Studienabschnitt") e che frequentano un ospedale della provincia, viene concesso a richiesta, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, un assegno da liquidarsi mensilmente e fino a un massimo complessivo da cumularsi durante il periodo di studio di sei mesi. A coloro che invece frequentano un ospedale della provincia e che non hanno superato gli esami richiesti nel presente comma, potrà essere concesso a richiesta il vitto gratuito presso la mensa dell'ente".
L'ultimo comma dell'art. 1 della
Gli assegni di cui alla presente legge possono essere concessi agli aventi diritto con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1976".
Il primo periodo del secondo comma dell'art. 2 della
"Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, salvo che il medico assuma in questo periodo un posto di medico condotto nella provincia di Bolzano; in nessun caso può eccedere i due anni".
L'ultimo comma dell'art. 2 della
"Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nella specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, geriatria, malattie infettive, oculistica, nonché di materie affini; il direttore sanitario deve pertanto provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o servizi in quanto esistenti".
Le disposizioni previste nel presente articolo hanno decorrenza a partire dall'entrata in vigore della
[Il punto 3), primo comma, dell'art. 4 della
"Ai componenti diversi dal professore universitario, nonché al segretario delle commissioni di cui alla
Al professore universitario, componente delle commissioni di cui al precedente comma, spetta, oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio, un compenso forfettario per ogni concorso che verrà fissato con decreto dell'Assessore provinciale competente entro i limiti massimi fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
Per i membri delle commissioni di esame sorteggiati ai sensi dell'art. 14 della
Nelle commissioni di sorteggio previste dagli articoli 76 e 95 del
Fermo restando che la composizione del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale, ove previsto, deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, fatta eccezione per l'ente ospedaliero che comprende l'ospedale civile di Bolzano, nel cui seno la composizione deve essere paritetica per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco, l'elezione degli aiuti e degli assistenti è distinta per gruppo linguistico.
Nei casi in cui non sia possibile la sostituzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7, quinto comma, e 17, terzo comma, del
Per gli incarichi di cui al comma precedente è ammesso il pagamento di un'indennità in misura percentuale dello stipendio tabellare iniziale lordo prevista per il posto stesso.
La percentuale di cui al comma precedente è fissata con decreto dell'Assessore competente entro il limite massimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale.
[Il primo comma dell'art. 17 della
"La Giunta provinciale provvede, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza, alla determinazione definitiva delle quote spettanti a ciascun ente per l'assistenza ospedaliera con le relative destinazioni".]
[1] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della