Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 12/05/1988 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207. |
Art. 2. Personale del servizio sanitario – Festività. |
Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1. |
Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19. |
Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15. |
Art. 6. Personale del servizio sanitario - trattamento di missione e quote di aggiunta di famiglia. |
Art. 7. Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio. |
Art. 8. Biologi tirocinanti. |
Art. 9. Primo inquadramento di titolari di reparto e d'ufficio. |
Art. 10. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi. |
Art. 11. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali [...] |
Art. 12. Norme finanziarie. |
§ 5.1.87 - L.P. 12 maggio 1988, n. 19.
Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 - Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 28 giugno 1983, n. 19, 5 gennaio 1984, n. 1 (piano sanitario provinciale 1983-85), e 17 aprile 1986, n. 15.
(B.U. 24 maggio 1988, n. 23).
Art. 1. Applicazione della
1. Al personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla
2. Sono confermati tutti i provvedimenti di inquadramento in ruolo già adottati, ai sensi della
3. I concorsi pubblici per la copertura dei posti, che risultano disponibili nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, primo comma, della
4. Qualora vi sia in atto, per singoli ruoli e posizioni funzionali, eccedenza di incarichi rispetto ai posti che possono essere messi a concorso ai sensi del precedente terzo comma, gli incarichi stessi cessano di diritto alla data di indizione del relativo bando di concorso, ed i relativi posti possono essere ricoperti mediante incarichi provvisori, previa deliberazione di nuove graduatorie degli aspiranti, a seguito di appositi avvisi pubblici. I nuovi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei relativi concorsi.
Art. 2. Personale del servizio sanitario – Festività.
1. Ai fini di assicurare la perequazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei pubblici dipendenti in provincia di Bolzano le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne le festività sono estese al personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla
1. All'art. 19 della
“5. Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge la durata del periodo di formazione per i medici di base di cui all'art. 19 della
6. I periodi di formazione per medici di base assolti in strutture pubbliche ospedaliere austriache o tedesche vengono computati utili ai fini della formazione per medici di base se ed in quanto corrispondenti alla formazione nelle discipline di cui al punto 9.5.1. dell'allegato 1 alla
7. La valutazione del periodo di servizio prestato come assistente in formazione di cui al comma quinto e dei periodi di formazione per medici di base di cui al comma sesto, ai fini della riduzione od equiparazione della durata di formazione per i medici di base viene deliberata dalla Giunta provinciale in base ad apposita documentazione presentata."
Art. 4. Modifiche alla
1. All'art. 2, comma primo della
Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla
1. Nell'art. 7, primo comma, della
2. Nell'allegato tabella C della
"1) Assistente sanitaria/o - coordinatori - 2 unità
2) Infermiere professionale - collaboratori - 4 unità"
vengono sostituite con le seguenti:
"1) Operatore professionale coordinatore
Assistente sanitaria o infermiere professionale - 2 unità
2) Operatore professionale collaboratore
Assistente sanitaria o infermiere professionale - 4 unità".
NORME TRANSITORIE
Art. 6. Personale del servizio sanitario - trattamento di missione e quote di aggiunta di famiglia.
1. Fino a quando la Provincia autonoma di Bolzano esercita direttamente, senza delegarle alle Unità sanitarie locali, parte delle funzioni sanitarie di sua competenza, le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne il trattamento di missione e le quote di aggiunta di famiglia sono estese a tutto il personale del servizio sanitario provinciale.
Art. 7. Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio. [1]
Art. 8. Biologi tirocinanti. [2]
Art. 9. Primo inquadramento di titolari di reparto e d'ufficio. [3]
Art. 10. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.
1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coordinatore e di psicologo dirigente del profilo professionale; psicologi, oltre i candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato con decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea in psicologia nelle università austriache, riconosciuta equivalente alla laurea in pedagogia ai sensi della
Art. 11. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali di 1 categoria del personale vigilanza ed ispezione.
1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di 1 categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'art. 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente" conferito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10.
2. [4].
Art. 12. Norme finanziarie.
1. Per la concessione di assegni mensili ai sensi dell'art. 8 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di Lire 60 milioni.
2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 6 dell'allegato n. 3 al bilancio).
3. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.
4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[4] Comma abrogato dall'art. 4 della