§ 5.1.87 - L.P. 12 maggio 1988, n. 19.
Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 - Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/05/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.
Art. 2.  Personale del servizio sanitario – Festività.
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15.
Art. 6.  Personale del servizio sanitario - trattamento di missione e quote di aggiunta di famiglia.
Art. 7.  Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio.
Art. 8.  Biologi tirocinanti.
Art. 9.  Primo inquadramento di titolari di reparto e d'ufficio.
Art. 10.  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.
Art. 11.  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali [...]
Art. 12.  Norme finanziarie.


§ 5.1.87 - L.P. 12 maggio 1988, n. 19.

Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207 - Disposizioni relative al personale del servizio sanitario con modificazioni ed integrazioni alle leggi provinciali 28 giugno 1983, n. 19, 5 gennaio 1984, n. 1 (piano sanitario provinciale 1983-85), e 17 aprile 1986, n. 15.

(B.U. 24 maggio 1988, n. 23).

 

     Art. 1. Applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207.

     1. Al personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207.

     2. Sono confermati tutti i provvedimenti di inquadramento in ruolo già adottati, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, da organi eventualmente diversi rispetto a quelli individuati nella legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.

     3. I concorsi pubblici per la copertura dei posti, che risultano disponibili nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti da incarichi, devono essere banditi, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. I relativi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei concorsi.

     4. Qualora vi sia in atto, per singoli ruoli e posizioni funzionali, eccedenza di incarichi rispetto ai posti che possono essere messi a concorso ai sensi del precedente terzo comma, gli incarichi stessi cessano di diritto alla data di indizione del relativo bando di concorso, ed i relativi posti possono essere ricoperti mediante incarichi provvisori, previa deliberazione di nuove graduatorie degli aspiranti, a seguito di appositi avvisi pubblici. I nuovi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei relativi concorsi.

 

          Art. 2. Personale del servizio sanitario – Festività.

     1. Ai fini di assicurare la perequazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei pubblici dipendenti in provincia di Bolzano le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne le festività sono estese al personale del servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1.

     1. All'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

     “5. Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge la durata del periodo di formazione per i medici di base di cui all'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, è ridotta in ragione del periodo di servizio prestato come assistenti in formazione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle specialità sanitarie di cui al punto 9.5.1. del piano sanitario provinciale, allegato n. 1 alla legge provinciale n. 1 del 1984, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10.

     6. I periodi di formazione per medici di base assolti in strutture pubbliche ospedaliere austriache o tedesche vengono computati utili ai fini della formazione per medici di base se ed in quanto corrispondenti alla formazione nelle discipline di cui al punto 9.5.1. dell'allegato 1 alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10.

     7. La valutazione del periodo di servizio prestato come assistente in formazione di cui al comma quinto e dei periodi di formazione per medici di base di cui al comma sesto, ai fini della riduzione od equiparazione della durata di formazione per i medici di base viene deliberata dalla Giunta provinciale in base ad apposita documentazione presentata."

 

          Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.

     1. All'art. 2, comma primo della legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, nel testo italiano, le parole iniziali "La consistenza numerica dei singoli ruoli amministrativi provinciali del personale del servizio sanitario" vengono sostituite con le seguenti: "La consistenza numerica dei singoli ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario".

 

          Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15.

     1. Nell'art. 7, primo comma, della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, dopo le parole "nei ruoli provinciali" sono inserite le parole "e nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario".

     2. Nell'allegato tabella C della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, sotto il personale infermieristico, profilo professionale: operatori professionali di prima categorie, le parole:

     "1) Assistente sanitaria/o - coordinatori - 2 unità

     2) Infermiere professionale - collaboratori - 4 unità"

     vengono sostituite con le seguenti:

     "1) Operatore professionale coordinatore

     Assistente sanitaria o infermiere professionale - 2 unità

     2) Operatore professionale collaboratore

     Assistente sanitaria o infermiere professionale - 4 unità".

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 6. Personale del servizio sanitario - trattamento di missione e quote di aggiunta di famiglia.

     1. Fino a quando la Provincia autonoma di Bolzano esercita direttamente, senza delegarle alle Unità sanitarie locali, parte delle funzioni sanitarie di sua competenza, le disposizioni vigenti per il personale della Provincia per quanto concerne il trattamento di missione e le quote di aggiunta di famiglia sono estese a tutto il personale del servizio sanitario provinciale.

 

          Art. 7. Rimborso spese di riparazione proprio automezzo in caso di incidenti in viaggio. [1]

 

          Art. 8. Biologi tirocinanti. [2]

 

          Art. 9. Primo inquadramento di titolari di reparto e d'ufficio. [3]

 

          Art. 10. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di psicologo collaboratore psicologo coadiutore e psicologo dirigente del profilo professionale: psicologi.

     1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico delle posizioni funzionali di psicologo collaboratore, psicologo coordinatore e di psicologo dirigente del profilo professionale; psicologi, oltre i candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato con decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi altresì i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea in psicologia nelle università austriache, riconosciuta equivalente alla laurea in pedagogia ai sensi della legge 6 aprile 1982, n. 241.

 

          Art. 11. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per le posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore del profilo professionale operatori professionali di 1 categoria del personale vigilanza ed ispezione.

     1. Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi in provincia di Bolzano entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti in organico del personale di vigilanza ed ispezione - operatori professionali di 1 categoria delle posizioni funzionali di operatore professionale collaboratore e operatore professionale coordinatore, oltre i candidati che sono in possesso del titolo di studio di cui all'art. 81, lettera b), punto 3), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 1982, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di "ispettore d'igiene e dell'ambiente" conferito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 agosto 1987, n. 10.

     2. [4].

 

          Art. 12. Norme finanziarie.

     1. Per la concessione di assegni mensili ai sensi dell'art. 8 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1988 la spesa di Lire 60 milioni.

     2. Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 6 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     3. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

     4. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 1 luglio 1993, n. 12.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 2 maggio 1995, n. 10.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.P. 10 giugno 1992, n. 17.