§ 4.1.53 - L.P. 3 agosto 1983, n. 26.
Modifiche alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53: "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico" ed alla legge provinciale 17 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/08/1983
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il punto 11) dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è abrogato.
Art. 2.      1. L'art. 4, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 7, quarto comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 10, terzo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dai seguenti:
Art. 5.      1. L'art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:
Art. 6. 
Art. 7.      1.
Art. 8.      1. L'art. 22, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, modificato dall'art. 9 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Nell'art. 23 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, le parole "Osservatorio per le malattie delle piante della Provincia autonoma di Bolzano" sono sostituite dalle parole "Ufficio [...]
Art. 10.      1. L'art. 26 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art. 6, ultimo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 12.      1. L'art. 7, secondo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dai seguenti:
Art. 13. 
Art. 14.      1. Nell'art.
Art. 15.      1. Nell'art. 4, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11, dopo la parola "annui" sono inserite le parole "o semestrali".
Art. 16.      1. La Giunta provinciale con l'atto di concessione dei sussidi previsti dalla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 [...]
Art. 17.      1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere al consorzio di miglioramento montano alta valle Venosta, che ha subito gravi danni causati dalle avversità atmosferiche avvenute nella [...]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.     
Art. 21.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.53 - L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

Modifiche alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53: "Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico" ed alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28: "Ordinamento dell'Azienda provinciale foreste e demanio per l'amministrazione delle proprietà forestali demaniali della Provincia autonoma di Bolzano", nonché modifiche alle dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi forestali istituito con l'art. 4 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e modifiche a leggi provinciali vigenti nel settore dell'agricoltura e delle foreste, nonché misure straordinarie nel ramo medesimo.

(B.U. 16 agosto 1983, n. 42).

 

     Art. 1.

     1. Il punto 11) dell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è abrogato.

     2. L'art. 2, quarto comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “Il comitato esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, per la sua approvazione."

     3. L'art. 2, ultimo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “Ai membri del comitato e dei sottocomitati sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale."

 

          Art. 2.

     1. L'art. 4, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “L'attività del centro consiste in ricerche di base e in ricerche finalizzate, nonché nell'esecuzione di sperimentazioni e in tutte le attività a queste connesse, al fine di migliorare le cognizioni e le tecniche relative ai vari settori dell'agricoltura e della silvicoltura provinciale."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 7, quarto comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio del centro."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 10, terzo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dai seguenti:

     “Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

     Spetta, inoltre, ai membri del collegio dei revisori un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione del centro; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

     Le spese derivanti da quanto previsto nel terzo e quarto comma sono a carico del bilancio del centro."

 

          Art. 5.

     1. L'art. 14 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “L'esercizio finanziario del centro è annuale e coincide con l'anno solare.

     Il bilancio preventivo del centro è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

     Si applicano alla gestione del centro le disposizioni vigenti per la Provincia in materia di esercizio provvisorio del bilancio.

     Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del centro.

     Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia, alle medesime condizioni."

 

          Art. 6. [1]

 

          Art. 7.

     1. [2].

     2. Gli articoli 18, 19, 20, 27 e 28 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, sono abrogati.

     3. [3].

     4. [4].

     5. [5].

 

          Art. 8.

     1. L'art. 22, primo comma, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, modificato dall'art. 9 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

     “Il centro può avvalersi per i servizi che non vengono effettuati ai sensi degli articoli 17 e 21 da impiegati provinciali, di personale retribuito secondo contratto di lavoro di diritto privato, il cui trattamento giuridico ed economico è regolato dai relativi contratti collettivi. Le relative spese sono a carico del bilancio del centro."

 

          Art. 9.

     1. Nell'art. 23 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, le parole "Osservatorio per le malattie delle piante della Provincia autonoma di Bolzano" sono sostituite dalle parole "Ufficio osservatorio fitopatologico".

     2. Nell'art. 24 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, la parola "osservatorio" è sostituita dalle parole "Ufficio osservatorio fitopatologico".

 

          Art. 10.

     1. L'art. 26 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

     “All'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi dell'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo."

 

          Art. 11.

     1. L'art. 6, ultimo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dal seguente:

     “Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposti, oltre ai normali trattamenti di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio dell'azienda."

 

          Art. 12.

     1. L'art. 7, secondo comma, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, è sostituito dai seguenti:

     “Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti gli stessi compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 della presente legge.

     Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'azienda; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50%.

     Le spese derivanti dal quanto previsto nel secondo e terzo comma sono a carico del bilancio dell'azienda."

 

          Art. 13. [6]

 

          Art. 14.

     1. Nell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11, dopo la prima frase è inserita la seguente: "Per la costruzione di una casa d'abitazione i contributi sugli interessi possono essere concessi fino all'intera copertura degli interessi."

 

          Art. 15.

     1. Nell'art. 4, primo comma, della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, modificata con legge provinciale 31 agosto 1974, n. 11, dopo la parola "annui" sono inserite le parole "o semestrali".

 

          Art. 16.

     1. La Giunta provinciale con l'atto di concessione dei sussidi previsti dalla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, modificato dall'art. 22 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e concessi per iniziative dirette all'eliminazione dei danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno verificatesi nella primavera dell'anno 1983, può autorizzare l'anticipazione di un importo non superiore al 50% del sussidio concesso e, se del caso, anche prima dell'inizio dei lavori, qualora il beneficiario ne faccia domanda anche in tempo successivo e in questo modo si possa evitare gravi difficoltà economiche per l'interessato.

     2. Per quanto previsto nel precedente comma si applica il secondo e il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29.

 

          Art. 17.

     1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere al consorzio di miglioramento montano alta valle Venosta, che ha subito gravi danni causati dalle avversità atmosferiche avvenute nella primavera dell'anno 1983, un contributo una tantum di lire 400 milioni per far fronte al pagamento degli oneri derivanti dagli interessi passivi e ammortamenti dovuti agli istituti di credito per i prestiti assunti per la costruzione di impianti di irrigazione.

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19. [8]

 

          Art. 20.

     1. La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizione della presente legge con le rispettive leggi provinciali emandate o integrate in forma di testo unico.

 

          Art. 21.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[3] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[4] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[5] Comma abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.