§ 4.1.19 - L.P. 31 agosto 1974, n. 11.
Emendamenti ed ulteriore finanziamento della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1: Interventi a favore dell'agricoltura".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:31/08/1974
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      L'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, viene sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      All'art. 5 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 2.719.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al [...]
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 7.      Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 8. Norma transitoria      L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:


§ 4.1.19 - L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

Emendamenti ed ulteriore finanziamento della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1: Interventi a favore dell'agricoltura".

(B.U. 17 settembre 1974, n. 44).

 

     Art. 1.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

     "Contributi in conto capitale ai sensi del primo comma possono essere concessi fino alla misura massima del 65% della spesa ammessa.

     Contributi sugli interessi possono, a seconda del tipo di investimento, essere concessi per un periodo variante tra 5 e 20 anni e fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%".

 

          Art. 2.

     L'art. 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, viene sostituito dal seguente:

     "La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole, suscettibili di svilupparsi, contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate per investimenti di carattere produttivo, o contributi in conto capitale.

     Contributi sugli interessi possono essere concessi fino alla misura massima, in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%. Se il contributo è dato in forma di contributo in conto capitale, a carico dell'interessato deve rimanere almeno il 35% della spesa ammessa.

     In territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi contributi sugli interessi fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 2 per cento.

     La Provincia può inoltre concedere a titolari di aziende agricole contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione di fabbricati aziendali fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa, nonché per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70% della spesa ammessa".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Invece di contributi sugli interessi la Giunta provinciale può concedere, su domanda, contributi annui costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi.

     Le domande di contributo sono da indirizzare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore competente con deliberazione della Giunta provinciale".

 

          Art. 4.

     All'art. 5 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Per i fini della presente legge sono autorizzati, in aggiunta agli stanziamenti previsti dai commi precedenti, i seguenti stanziamenti:

     L.2.210.000.000 per gli scopi degli articoli 1, 2 e 3, per contributi in conto capitale, a carico dell'esercizio finanziario 1974, e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 un importo annuo fino alla misura massima di lire 2.210.000.000 da stabilire con legge di bilancio.

     Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 per contributi in conto interessi è autorizzato un limite di impegno di lire 509 milioni, a carico del bilancio provinciale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

     Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio provinciale per effetto del precedente comma sono così stabiliti:

     L.509.000.000 nell'esercizio 1974;

     L.1.018.000.000 nell'esercizio 1975;

     L.1.527.000.000 nell'esercizio 1976;

     L.2.036.000.000 nell'esercizio 1977;

     L.2.545.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1993;

     L.2.036.000.000 nell'esercizio 1994;

     L.1.527.000.000 nell'esercizio 1995;

     L.1.018.000.000 nell'esercizio 1996;

     L.509.000.000 nell'esercizio 1997.

     I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi".

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 2.719.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5000 dello stato di previsione della Spesa dell'esercizio finanziario corrente per lire 2.719.000.000.

     Alla maggiore spesa di lire 509 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di ulteriori lire 509 milioni rispetto all'anno precedente a carico di ciascun esercizio finanziario dal 1976 al 1977, si fa fronte con una quota corrispondente della maggiorazione annuale del 10% delle assegnazioni statali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e per l'anno 1978 con una quota di lire 509 milioni delle maggiori entrate di cui all'art. 77, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

 

 

cap. 3380 - Contributo in conto capitale per interventi ai sensi della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1

L.

2.210.000.000

cap. 3695 - Contributi in conto interessi per interventi a favore dell'agricoltura, legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, articoli 1 e 2

L.

509.000.000

 

L.

2.719.000.000

in diminuzione:

 

 

cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L.

2.719.000.000

 

          Art. 7.

     Le domande tendenti ad ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere inoltrate entro il 31 marzo di ogni anno.

 

          Art. 8. Norma transitoria

     L'art. 7 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Le domande di contributo presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge".