§ 4.1.30 - L.P. 3 novembre 1975, n. 53.
Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/11/1975
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Per la sperimentazione agraria e forestale la Provincia si avvale di un comitato scientifico consultivo e del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale.
Art. 2.  Comitato scientifico.
Art. 2 bis.  Compiti del Comitato scientifico.
Art. 3.  Istituzione del centro.
Art. 4.  Attività e fini del centro.
Art. 5.  Patrimonio del centro.
Art. 6.  Organi del centro.
Art. 7.  Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Collegio dei revisori.
Art. 11.  Direttore del centro.
Art. 12.  Vicedirettori.
Art. 13.  Ispettori di settore.
Art. 14.  Esercizio finanziario e bilancio.
Art. 15.  Entrate del centro.
Art. 16.  (Spese del centro).
Art. 17.  Personale del centro.
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      Il centro può avvalersi per i servizi che non vengono effettuati ai sensi degli articoli 17 e 21 da impiegati provinciali, di personale retribuito secondo contratto di lavoro di diritto privato, [...]
Art. 23. 
Art. 24.      All'Ufficio osservatorio fitopatologico sono attribuite le funzioni di cui all'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regio decreto 12 ottobre [...]
Art. 25.      Per le materie trasferite alla Provincia le funzioni e le attribuzioni esercitate dal Ministero e dal ministro dell'agricoltura e delle foreste sono esercitate dall'Assessore per l'agricoltura e [...]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.      Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalle disposizioni provinciali in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di [...]
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38.      Il centro incomincia la gestione con il 1° gennaio 1976. Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa accertati dalle aziende agricole provinciali di [...]
Art. 39.      Alla scadenza dell'esercizio 1975 cessa l'attività delle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof ed i rispettivi consigli di amministrazione decadono.
Art. 40.      Con il 1° gennaio 1976 la Provincia cessa di far parte della stazione sperimentale agraria e forestale regionale di San Michele all'Adige.
Art. 41.      Le indennità di trasferta per il personale di cui all'art. 29 sono a carico della Provincia a partire dal 1° gennaio 1975.


§ 4.1.30 - L.P. 3 novembre 1975, n. 53.

Sperimentazione agraria e forestale e servizio fitopatologico.

(B.U. 20 novembre 1975, n. 57).

 

Capo I

SPERIMENTAZIONE AGRARIA E FORESTALE

 

     Art. 1.

     Per la sperimentazione agraria e forestale la Provincia si avvale di un comitato scientifico consultivo e del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale.

 

          Art. 2. Comitato scientifico. [1]

     1. Il comitato scientifico di cui all'art. 1 è nominato con deliberazione della Giunta provinciale, rimane in carica per la durata di un quinquennio ed è composto da:

     a) il direttore della Ripartizione provinciale agricoltura;

     b) il direttore della Ripartizione provinciale foreste;

     c) il direttore della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale;

     d) il direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale;

     e) il direttore della Ripartizione provinciale laboratori provinciali;

     f) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti;

     g) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dal centro di consulenza per la frutti- e viticoltura;

     h) un esperto da scegliere da una terna di nominativi designati dall'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine;

     i) cinque esperti designati dall'assessore competente per la sperimentazione agraria e forestale.

     2. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal comitato nel proprio seno.

     3. Funge da segretario un funzionario della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale o della Ripartizione provinciale addestramento professionale agricolo-forestale.

     4. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

     5. In caso di impedimento, i membri del comitato scientifico di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) possono farsi rappresentare con delega scritta da funzionari addetti alla medesima struttura organizzativa, mentre per gli altri membri intervengono i rispettivi sostituti nominati dalla Giunta provinciale.

     6. Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. Detti emolumenti sono a carico del bilancio provinciale.

 

          Art. 2 bis. Compiti del Comitato scientifico. [2]

     1. Il comitato scientifico esamina ed esprime parere sul programma di attività che sarà presentato annualmente dal direttore e lo sottopone al consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, per la sua approvazione.

     2. Il comitato può demandare a propri sottocomitati settoriali l'esplicazione dei lavori preparatori.

 

          Art. 3. Istituzione del centro.

     E' istituito il centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale (in seguito denominato centro), con sede in Laimburg, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

 

          Art. 4. Attività e fini del centro.

     L'attività del centro consiste in ricerche di base e in ricerche finalizzate, nonché nell'esecuzione di sperimentazioni e in tutte le attività a queste connesse, al fine di migliorare le cognizioni e le tecniche relative ai vari settori dell'agricoltura e della silvicoltura provinciale [3] .

     Per l'assolvimento degli scopi di cui sopra, il centro può collaborare con altre stazioni sperimentali agrarie e forestali, nazionali ed estere, compresi istituti universitari, che svolgono funzioni analoghe, ed avvalersi della sperimentazione di altri istituti, stazioni e laboratori, nazionali ed esteri, verso rimborso o conguaglio delle spese.

     Il centro può anche eseguire determinati lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. La entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal consiglio di amministrazione del centro sulla base degli elementi di costo.

 

          Art. 5. Patrimonio del centro.

     Per i fini di cui all'articolo precedente, il centro utilizza il patrimonio immobiliare e mobiliare già a disposizione delle aziende agricole provinciali Laimburg di Vadena e Mair am Hof di Teodone. Può altresì essere messo a disposizione del centro ogni altro bene immobile della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

     Il centro può servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

     Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del centro, che ne cura l'inventarizzazione e la gestione.

     Le spese per la costruzione e manutenzione straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di ordinaria manutenzione sono a carico del bilancio del centro [4] .

     La costruzione di edifici e di lavori di manutenzione straordinaria vengono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal centro ed in tal caso il consiglio di amministrazione può nominare un direttore dei lavori [5].

     In caso di necessità, il centro può costruire, a proprio carico, capannoni ed altri edifici di minore entità ed a carattere non fisso anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

 

          Art. 6. Organi del centro.

     Sono organi del centro:

     1) il consiglio di amministrazione;

     2) il presidente del consiglio di amministrazione;

     3) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 7. Consiglio di amministrazione. [6]

 

          Art. 8. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     Con riguardo al programma annuale di attività del centro, spetta al consiglio di amministrazione:

     1) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo del centro;

     2) approvare i programmi di spesa, che non possono eccedere i limiti dello stanziamento previsti dai singoli capitoli di bilancio; [7]

     3) [8]

     4) stabilire il numero massimo dei salariati fissi.

     5) proporre alla Giunta provinciale l'acquisto e la vendita di beni immobili. [9]

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di oltre la metà dei componenti il consiglio, compreso il presidente o il vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     3. Con l'approvazione del programma di cui al numero 2) del comma 1 il direttore dell'azienda è autorizzato ad effettuare gli acquisti e le vendite, nonché ad eseguire i lavori in esso previsti. [10]

 

          Art. 9. Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione.

     Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza del centro. In caso di urgenza o necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso, per la ratifica, nell'adunanza successiva. Il Presidente vigila sull'esecuzione dei compiti affidati al direttore del centro.

     In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono assunte dal vicepresidente eletto ai sensi dell'art. 7.

 

          Art. 10. Collegio dei revisori.

     La gestione finanziaria del centro è soggetta al riscontro di un collegio di revisori, composto da un esperto in revisioni aziendali che può anche appartenere all'amministrazione provinciale, nominato dalla Giunta provinciale, da un rappresentante della minoranza politica designato dal Consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla Giunta provinciale. Il Presidente viene designato dalla Giunta provinciale. Il collegio dei revisori rimane in carica per cinque anni. [11]

     Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

     Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, quando competono, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale [12] .

     Spetta, inoltre, ai membri del collegio dei revisori un'indennità annuale di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione del centro; tale indennità non può comunque eccedere l'importo dello 0,075% sul totale complessivo delle spese, previsto nel bilancio di previsione dei singoli esercizi finanziari del centro. Per il presidente del collegio il predetto limite è aumentato del 50% [13] .

     Le spese derivanti da quanto previsto nel terzo e quarto comma sono a carico del bilancio del centro [14] .

 

          Art. 11. Direttore del centro.

     La direzione del centro viene esercitata dal direttore della Ripartizione provinciale sperimentazione agraria e forestale, coadiuvato dal direttore dell'ufficio competente per l'amministrazione dell'azienda Laimburg quale vice. Il direttore del Centro svolge le funzioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del comma 2, limitatamente al personale scientifico, mentre le restanti funzioni nonché l'esecuzione delle deliberazioni aventi riflessi sul bilancio spettano al direttore dell'azienda Laimburg. [15]

     Il direttore assolve i seguenti compiti: [16]

     1) provvede alla compilazione di una proposta di programma annuale per l'attività del centro e la sottopone al comitato scientifico;

     2) coordina, dirige e sorveglia l'attività di sperimentazione del centro secondo il programma annuale di attività;

     3) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     4) ordina le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;

     5) autorizza le vendite dei prodotti in base ai prezzi di mercato e secondo le modalità ed usanze locali;

     6) dirige e sorveglia il personale del centro;

     7) d'intesa con il presidente, provvede all'assunzione dei salariati fissi ed avventizi, alla stipulazione dei contratti di lavoro ed alla determinazione dei salari ed al licenziamento dei salariati;

     8) predispone per il consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo.

 

          Art. 12. Vicedirettori. [17]

 

          Art. 13. Ispettori di settore.

     Su proposta del direttore, il consiglio di amministrazione può nominare uno o più ispettori di settore.

     Gli ispettori di settore dipendono direttamente dal direttore con compiti promozionali e di vigilanza, secondo le istruzioni del direttore, per la realizzazione della parte del programma di sperimentazione concernente il proprio settore.

 

          Art. 14. Esercizio finanziario e bilancio. [18]

     L'esercizio finanziario del centro è annuale e coincide con l'anno solare.

     Il bilancio preventivo del centro è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

     (Omissis) [19].

     Il conto consuntivo è presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel successivo bilancio di previsione del centro.

     5. Il centro ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia [20].

 

          Art. 15. Entrate del centro.

     Le entrate del centro sono:

     1) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione della spesa della Provincia;

     2) i proventi dei campi sperimentali e della normale produzione agricola;

     3) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

     4) il ricavato dall'alienazione dell'inventario mobile fuori uso;

     5) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità del centro.

     Tutte le entrate di pertinenza del centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

 

          Art. 16. (Spese del centro). [21]

     1. Gli acquisti, i servizi ed i lavori che non superano l'importo di 100.000 euro al netto delle imposte sono eseguiti di regola in economia da parte del direttore dell'azienda Laimburg.

     2. Il pagamento delle spese viene disposto a favore dei singoli beneficiari con mandati firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o, per sua delega, dal direttore dell'azienda Laimburg.

 

          Art. 17. Personale del centro. [22]

     Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi della sperimentazione agraria e forestale il centro si avvale del personale provinciale appartenete al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo, al cui pagamento degli stipendi e di ogni altra competenza dovuti al personale provvede direttamente la Provincia a carico del proprio bilancio.

 

          Art. 18. [23]

 

          Art. 19. [24]

 

          Art. 20. [25]

 

          Art. 21. [26]

 

          Art. 22.

     Il centro può avvalersi per i servizi che non vengono effettuati ai sensi degli articoli 17 e 21 da impiegati provinciali, di personale retribuito secondo contratto di lavoro di diritto privato, il cui trattamento giuridico ed economico è regolato dai relativi contratti collettivi. Le relative spese sono a carico del bilancio del centro [27] .

     Il personale operaio del centro è, inoltre, tenuto all'esecuzione dei lavori manuali, necessari per le esercitazioni pratiche degli alunni delle scuole agrarie.

 

Capo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO FITOPATOLOGICO

 

          Art. 23. [28]

     L'osservatorio per le malattie delle piante di Bolzano, trasferito alla Provincia di Bolzano a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, assume la denominazione "Ufficio osservatorio fitopatologico" ed ha competenza territoriale entro l'ambito della provincia.

 

          Art. 24.

     All'Ufficio osservatorio fitopatologico sono attribuite le funzioni di cui all'art. 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modifiche ed integrazioni, ed al regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 [29].

     L'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede, in base alle direttive degli organi statali, al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali. I detti certificati sono equiparati ad ogni effetto a quelli rilasciati dagli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste [30].

 

          Art. 25.

     Per le materie trasferite alla Provincia le funzioni e le attribuzioni esercitate dal Ministero e dal ministro dell'agricoltura e delle foreste sono esercitate dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 26. [31]

     All'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi dell'Ufficio osservatorio fitopatologico provvede il personale provinciale appartenente al ruolo speciale dei servizi agrari e al ruolo amministrativo.

 

          Art. 27. [32]

 

          Art. 28. [33]

 

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 29. [34]

 

          Art. 30. [35]

 

          Art. 31. [36]

 

          Art. 32. [37]

 

          Art. 33.

     Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalle disposizioni provinciali in favore dei propri dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'Amministrazione, compreso quello di cui all'art. 72 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, sono estesi agli impiegati inquadrati nei rispettivi ruoli organici ai sensi del precedente art. 29 della presente legge per il complesso dei servizi resi allo Stato ed alla Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

     La Provincia integrerà, inoltre, fino alla misura di quella prevista dalle disposizioni provinciali, l'indennità di buonuscita spettante a carico dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Statali (ENPAS), per un numero di anni di servizio prestato presso lo Stato pari a quello reso alle proprie dipendenze ed in ogni caso non meno di tre anni di servizio.

 

          Art. 34. [38]

 

          Art. 35. [39]

 

          Art. 36. [40]

 

          Art. 37. [41]

 

          Art. 38.

     Il centro incomincia la gestione con il 1° gennaio 1976. Alla chiusura dell'esercizio 1975 i residui attivi e passivi e la situazione di cassa accertati dalle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof saranno acquisiti al bilancio del centro.

 

          Art. 39.

     Alla scadenza dell'esercizio 1975 cessa l'attività delle aziende agricole provinciali di Laimburg e di Mair am Hof ed i rispettivi consigli di amministrazione decadono.

 

          Art. 40.

     Con il 1° gennaio 1976 la Provincia cessa di far parte della stazione sperimentale agraria e forestale regionale di San Michele all'Adige.

 

          Art. 41.

     Le indennità di trasferta per il personale di cui all'art. 29 sono a carico della Provincia a partire dal 1° gennaio 1975.

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26 e dall'art. 5 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16 e così sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[7] Numero così sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[8] Numero soppresso dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[9] Numero aggiunto dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[10] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[11] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[15] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[16] Alinea così modificato dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[19] Comma abrogato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[20] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[23] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[24] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[25] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[26] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[27] Comma già sostituito dall'art. 9 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[28] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[29] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[30] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[32] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[33] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[34] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[36] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[37] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[38] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[39] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[40] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

[41] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.