§ 4.1.17 - L.P. 11 gennaio 1974, n. 1.
Interventi a favore dell'agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:11/01/1974
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      La Provincia può concedere contributi in conto capitale per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino [...]
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 4 ter.  (Premi supplementari nel settore vitivinicolo).
Art. 4 quater.  (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti).
Art. 5.      Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1973:
Art. 6.      Alla copertura dell'onere di lire 1.010 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del [...]
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 4.1.17 - L.P. 11 gennaio 1974, n. 1.

Interventi a favore dell'agricoltura.

(B.U. 29 gennaio 1974, n. 5).

 

     Art. 1. [1]

     Per la realizzazione e l'acquisto da parte di cooperative agricole e di loro consorzi di strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e/o contributi sugli interessi per mutui attinti presso banche convenzionate.

     Contributi in conto capitale ai sensi del primo comma possono essere concessi fino alla misura massima del 65% della spesa ammessa.

     Contributi sugli interessi possono, a seconda del tipo di investimento, essere concessi per un periodo variante tra 5 e 20 anni e fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%.

     Sono in ogni caso esclusi dai contributi gli impianti per la trasformazione di barbabietole.

 

          Art. 2. [2]

     La Provincia può concedere a titolari di aziende agricole, suscettibili di svilupparsi, contributi sugli interessi su mutui attinti presso banche convenzionate per investimenti di carattere produttivo, o contributi in conto capitale.

     Contributi sugli interessi possono essere concessi fino alla misura massima, in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 3%. Se il contributo è dato in forma di contributo in conto capitale, a carico dell'interessato deve rimanere almeno il 35% della spesa ammessa [3] .

     In territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi contributi sugli interessi fino alla misura massima in cui rimanga a carico del beneficiario almeno il 2 per cento.

     La Provincia può inoltre concedere a titolari di aziende agricole contributi in conto capitale o contributi sugli interessi corrispondenti per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati aziendali fino alla misura massima del 50% della spesa ammessa, nonché per opere di miglioramento fondiario fino all'importo massimo del 70% della spesa ammessa [4].

     Per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento e l'acquisto di fabbricati rurali ad uso abitazione e relative pertinenze la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino all'importo massimo del 75% della spesa ammessa o contributi sugli interessi nelle operazioni di credito, nelle quali il tasso minimo a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello determinato dall'amministrazione centrale in attuazione dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, qualora il titolare dell'azienda agricola abbia assunto un credito agrario di miglioramento [5].

 

          Art. 3.

     La Provincia può concedere contributi in conto capitale per la costruzione di acquedotti ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino all'importo massimo dell'87,5% della spesa ritenuta ammissibile.

 

          Art. 4. [6]

     Invece di contributi sugli interessi la Giunta provinciale può concedere, su domanda, contributi annui o semestrali costanti posticipati per lo stesso periodo e nella stessa misura nella quale sarebbe concedibile il contributo sugli interessi [7].

     I contributi previsti nel precedente comma possono essere pagati al beneficiario, su sua richiesta, anche prima del collaudo dei lavori per un periodo massimo di due anni. In caso di abuso devono essere restituite le somme pagate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto [8].

     Le domande di contributo sono da indirizzare all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste. I contributi vengono concessi su proposta dell'Assessore competente con deliberazione della Giunta provinciale.

 

          Art. 4 bis. [9]

     I criteri per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti articoli saranno determinati mediante apposito regolamento di attuazione.

 

          Art. 4 ter. (Premi supplementari nel settore vitivinicolo). [10]

     1. Ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1257/99 del 17 maggio 1999 ed in applicazione del Piano provinciale di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000)/2668 def. del 15 settembre 2000, la Giunta provinciale può concedere per le superfici viticole con pendenza superiore al 40 per cento un premio supplementare di 515 euro per ettaro a favore delle aziende agricole che ottemperano ai programmi previsti dalla misura 13, intervento 4, del predetto Piano provinciale.

 

          Art. 4 quater. (Utilizzo dei proventi per la concessione di diritti d'impianto di viti). [11]

     1. I proventi derivanti dalla concessione di nuovi diritti d'impianto dalla riserva provinciale ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999, concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono destinati a promuovere la vendita del vino e alla liquidazione dei premi supplementari nel settore vitivinicolo.

 

          Art. 5.

     Per i fini della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti a carico dell'esercizio finanziario 1973:

     lire 960 milioni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i contributi in conto capitale;

     lire 50 milioni quale limite di impegno per gli scopi degli articoli 1 e 2, per i contributi in conto interesse.

     I fondi di cui al precedente comma, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

     Le annualità di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1974 saranno iscritte nei rispettivi bilanci dal 1974 al 1992.

     Per i fini della presente legge sono autorizzati, in aggiunta agli stanziamenti previsti dai commi precedenti, i seguenti stanziamenti:

     L.2.210.000.000 per gli scopi degli articoli 1, 2 e 3, per contributi in conto capitale, a carico dell'esercizio finanziario 1974, e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 un importo annuo fino alla misura massima di lire 2.210.000.000 da stabilire con legge di bilancio [12].

     Per gli scopi di cui agli articoli 1 e 2 per contributi in conto interessi è autorizzato un limite di impegno di lire 509 milioni, a carico del bilancio provinciale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978 [13] .

     Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio provinciale per effetto del precedente comma sono così stabiliti:

     L.509.000.000 nell'esercizio 1974;

     L.1.018.000.000 nell'esercizio 1975;

     L.1.527.000.000 nell'esercizio 1976;

     L.2.036.000.000 nell'esercizio 1977;

     L.2.545.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1993;

     L.2.036.000.000 nell'esercizio 1994;

     L.1.527.000.000 nell'esercizio 1995;

     L.1.018.000.000 nell'esercizio 1996;

     L.509.000.000 nell'esercizio 1997 [14].

     I fondi di cui alla presente legge, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi [15].

 

          Art. 6.

     Alla copertura dell'onere di lire 1.010 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della Spesa - Tabella B - per l'esercizio finanziario corrente.

 

          Art. 7. Norma transitoria. [16]

     1. Le domande di contributo presentate ai sensi di leggi precedenti, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano inevase presso gli uffici competenti, potranno essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

     2. Nei confronti di coloro che hanno assunto l'impegno sulla base della misura 5 del programma operativo 1999-2000 in attuazione dell'abrogato articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del 30 giugno 1992 del Consiglio, continua la concessione dei premi supplementari a norma dell'articolo 4-ter, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge [17].


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[3] Comma già modificato dall'art. 14 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[7] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 3 agosto 1983, n. 26.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.P. 14 novembre 1984, n. 16.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7 e così sostituito dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[13] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.P. 31 agosto 1974, n. 11.

[17] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.