§ 4.1.49 - L.P. 3 novembre 1981, n. 29.
Misure straordinarie a favore dell'agricoltura e modifiche alle leggi provinciali 27 dicembre 1979, n. 21, 23 agosto 1973, n. 30 e al testo unico [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:03/11/1981
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione provinciale può concedere a coltivatori diretti che per l'aumento dei costi di investimenti effettuati si trovano in una situazione economica difficile, un contributo annuo [...]
Art. 2.      1. La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata a concedere i contributi ed i concorsi negli interessi di cui agli articoli 3, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.
Art. 3.      1. L'Amministrazione provinciale, su richiesta dell'interessato, può pagare un importo non superiore al 50% del contributo in conto capitale concesso immediatamente e, se del caso, anche prima [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Nell'art.
Art. 6.      1. Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo la dizione "della legge 2 giugno 1961, n. 454" viene messo un punto e il resto della frase viene stralciato.
Art. 7.  [3]
Art. 8.      1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1981, il limite d'impegno di lire 50 milioni, le cui annualità saranno iscritte [...]
Art. 9.      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:


§ 4.1.49 - L.P. 3 novembre 1981, n. 29.

Misure straordinarie a favore dell'agricoltura e modifiche alle leggi provinciali 27 dicembre 1979, n. 21, 23 agosto 1973, n. 30 e al testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8.

(B.U. 17 novembre 1981, n. 56).

 

     Art. 1.

     1. L'Amministrazione provinciale può concedere a coltivatori diretti che per l'aumento dei costi di investimenti effettuati si trovano in una situazione economica difficile, un contributo annuo costante, per un periodo massimo di dieci anni, dell'ammontare massimo del 10% di un credito di miglioramento da assumere per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti a breve o medio termine.

     1-bis. Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, alle medesime condizioni, ai coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto già presso istituti di credito mutui o prestiti non sovvenzionati anche per le rate già scadute, il cui ammortamento è tuttora in corso [1].

     2. Alle stesse condizioni gli stessi contributi possono essere concessi a cooperative che gestiscono impianti di trasformazione di prodotti agricoli aventi importanza rilevante per l'economia provinciale.

     3. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa garanzia da parte del "fondo interbancario" ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

 

          Art. 2.

     1. La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata a concedere i contributi ed i concorsi negli interessi di cui agli articoli 3, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

 

          Art. 3.

     1. L'Amministrazione provinciale, su richiesta dell'interessato, può pagare un importo non superiore al 50% del contributo in conto capitale concesso immediatamente e, se del caso, anche prima dell'inizio dei lavori, se in questo modo possono evitarsi gravi difficoltà economiche per l'interessato.

     2. L'interessato deve obbligarsi per iscritto ad iniziare e ultimare i lavori progettati entro un determinato termine.

     3. In caso di qualsiasi abuso, come per esempio l'inosservanza del suddetto termine o l'uso del contributo per altri scopi, deve essere restituita la somma pagata con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     1. Nell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo la dizione "di cui all'art. 2, n. 1 e 4" viene inserita la dizione "e all'art. 3".

     2. Nello stesso art. 1 la dizione "al fine di abbassare al 3%" viene sostituita con la dizione "al fine di abbassare a non meno del 3%".

 

          Art. 6.

     1. Nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo la dizione "della legge 2 giugno 1961, n. 454" viene messo un punto e il resto della frase viene stralciato.

 

          Art. 7. [3]

     [1. Il secondo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi provinciali sulle comunità montane, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

     “I contributi per opere di miglioramento fondiario e per la costruzione di strade di accesso o altre infrastrutture per aziende agricole possono essere concessi dalla misura minima del 40% alla misura massima dell'87,5% della spesa ammessa, prescindendo dal numero delle persone alle stesse interessate. Questo vale anche per i contributi concessi ai sensi di altre leggi vigenti in provincia".]

 

          Art. 8.

     1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzato, a carico dell'esercizio finanziario 1981, il limite d'impegno di lire 50 milioni, le cui annualità saranno iscritte per pari importo nel bilancio provinciale per gli anni dal 1981 al 1990.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede come segue:

     a) per l'anno 1981, mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 71251 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, in forza dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 - tabella A - punto n. 86, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 38;

     b) per gli anni 1982 e 1983, mediante riduzione di lire 100 milioni dell'autorizzazione di spesa indicata alla precedente lettera a) relativamente al biennio 1982-1983;

     c) per gli anni successivi, secondo le disposizioni del bilancio pluriennale della Provincia.

 

          Art. 9.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

In aumento:

 

 

Cap. 71256 - (di nuova istituzione: codici 7.1 - 2.3) Contributi annui costanti sui crediti di miglioramento assunti da coltivatori diretti o da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose (articoli 1 e 2 della legge)

L.

50.000.000

In diminuzione:

 

 

Cap. 71251 - Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli in attuazione delle direttive CEE in agricoltura

L.

50.000.000

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.P. 19 novembre 1993, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.