§ 3.5.34 - L.P. 12 marzo 1981, n. 7.
Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:12/03/1981
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge ha il fine di provvedere alla protezione, alla conservazione e al risanamento dell'ambiente naturale e paesaggistico, alla migliore conoscenza e ricerca scientifica, alla [...]
Art. 2.      1. Il raggiungimento della finalità di cui al precedente articolo viene perseguito, per ogni parco naturale, promuovendo le seguenti attività:
Art. 3.      1. L'Assessore provinciale competente può determinare, con suo decreto, sentita la prima Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, le direttive generali per l'adozione dei [...]
Art. 4.      1. Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto:
Art. 5.      1. Il comitato di gestione delibera un programma annuale delle attività di cui al precedente art. 2 nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 3.
Art. 6.      1. La Giunta provinciale approva i programmi delle spese da effettuarsi direttamente, di cui all'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, all'art. 13 della [...]
Art. 7.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:
Art. 8.      1.Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successiva modifica, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 9.      1.Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per l'applicazione delle [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.34 - L.P. 12 marzo 1981, n. 7.

Disposizioni e interventi per la valorizzazione dei parchi naturali.

(B.U. 31 marzo 1981, n. 17).

 

     Art. 1.

     1. La presente legge ha il fine di provvedere alla protezione, alla conservazione e al risanamento dell'ambiente naturale e paesaggistico, alla migliore conoscenza e ricerca scientifica, alla diffusione della cultura naturalistica e ad un ordinato sviluppo dell'attività ricreativa nei territori vincolati come parchi naturali, ai sensi della lettera d) della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.

 

          Art. 2.

     1. Il raggiungimento della finalità di cui al precedente articolo viene perseguito, per ogni parco naturale, promuovendo le seguenti attività:

     a) l'istituzione di centri di informazione per la migliore conoscenza delle caratteristiche e dei beni naturali del parco;

     b) l'organizzazione di corsi naturalistici per gli scolari e di escursioni guidate;

     c) il risanamento degli ambienti naturali degradati;

     d) la creazione a fini didattici di piccoli orti botanici, nonché di recinti entro i quali ospitare specie animali presenti nel parco;

     e) la realizzazione e manutenzione di sentieri e percorsi di interesse naturalistico;

     f) la realizzazione di opere di assetto ambientale, quali panche, tavoli, tabelle segnaletiche e di orientamento, ecc.;

     g) la realizzazione degli accessi e dei parcheggi all'interno del parco o in prossimità dello stesso, in quanto previsti nel relativo provvedimento di vincolo;

     h) la conservazione di edifici di particolare tipologia o altri interventi in ogni caso previsti o disposti nel provvedimento di vincolo.

     2. Nel caso le attività di cui alle lettere precedenti riguardino aree il cui vincolo d'uso non sia esplicitamente previsto nello strumento urbanistico, deve essere richiesto il consenso del proprietario del suolo.

 

          Art. 3.

     1. L'Assessore provinciale competente può determinare, con suo decreto, sentita la prima Commissione provinciale per la tutela del paesaggio, le direttive generali per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, nonché le caratteristiche e le tipologie delle opere di arredo ambientale.

     2. La Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente, stabilisce annualmente l'entità dell'intervento finanziario della Provincia per ogni singolo parco dandone comunicazione al presidente del comitato di cui al successivo articolo.

 

          Art. 4.

     1. Per ogni parco naturale, appositamente denominato nel provvedimento di vincolo, è istituito un comitato di gestione così composto:

     a) da un numero di rappresentanti di ogni comune territorialmente interessato, designati dal rispettivo Consiglio, corrispondente alla superficie vincolata a parco di ogni comune divisa per la media aritmetica delle singole superfici comunali, con arrotondamento per difetto al numero intero; viene comunque stabilita la presenza di un rappresentante per ogni comune;

     b) da un esperto in scienze naturali;

     c) da 4 rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative;

     d) da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

     e) da un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

     f) da 2 rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti scelti dalla Giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative;

     g) da un rappresentante dell'Assessorato alla tutela dell'ambiente.

     2. Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura.

     3. Fatta eccezione per i rappresentanti comunali, i componenti possono fare parte di più comitati.

     4. Il presidente viene eletto dal comitato nel suo seno. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     5. I comitati sono legalmente riuniti con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

     6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione provinciale.

     7. Ai componenti del comitato sono corrisposti gli emolumenti di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 16, e successive modifiche.

     8. I comitati di gestione sono organi tecnico-consultivi dell'Amministrazione provinciale. La loro composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

     9. Limitatamente ai parchi naturali ricadenti nell'ambito territoriale delle località ladine, si prescinde, se del caso, ai fini dell'osservanza della proporzionale tra i gruppi linguistici, dal computare i rappresentanti dei comuni territorialmente interessati.

 

          Art. 5.

     1. Il comitato di gestione delibera un programma annuale delle attività di cui al precedente art. 2 nel rispetto delle direttive e delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 3.

     2. Il comitato di gestione ha il compito, inoltre, di provvedere ad ogni altra attività di cui al precedente art. 2 che non comporti spesa e può proporre all'Assessore provinciale competente l'adozione di ogni provvedimento che abbia riferimento alle modifiche territoriali ed alle relative prescrizioni di vincolo, nonché a qualsiasi altra disposizione contenuta in leggi provinciali che stabiliscano, con atti amministrativi, particolari possibilità di intervento nel territorio del parco.

     3. I programmi deliberati dai singoli comitati sono comunicati entro un mese all'Assessorato provinciale competente e vengono approvati dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 6.

     1. La Giunta provinciale approva i programmi delle spese da effettuarsi direttamente, di cui all'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, all'art. 13 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successive modifiche, e all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche.

     2. La realizzazione dei programmi di cui all'ultimo comma del precedente articolo e del primo comma del presente articolo è disposta con proprio decreto dall'Assessore provinciale competente in economia, sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi a mezzo di funzionario delegato ai sensi delle vigenti norme di contabilità della Provincia.

     3. Alla progettazione, direzione lavori e al collaudo delle opere o dei lavori compresi nei programmi di cui al precedente comma, provvede l'ufficio tutela paesaggio, che può avvalersi, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, dalla prestazione di liberi professionisti.

     4. Per l'esecuzione dei lavori il funzionario delegato può chiedere la collaborazione dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, degli ispettori distrettuali delle foreste, dell'azienda amministrazione foreste e demanio o di altri uffici provinciali, previo consenso dell'Assessore provinciale competente.

 

          Art. 7.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo:

     "Per le stesse categorie di beni, l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico".

 

          Art. 8.

     1.Dopo il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, e successiva modifica, viene aggiunto il seguente comma:

     Per i fini di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare direttamente spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative riguardanti la protezione della fauna".

 

          Art. 9.

     1.Per l'attuazione della presente legge saranno utilizzati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa per l'applicazione delle leggi provinciali 19 gennaio 1973, n. 6, e 25 luglio 1970, n. 16, in forza delle autorizzazioni di spesa recate dalla "legge finanziaria" annuale.

     2.Per l'esercizio finanziario 1981 i relativi stanziamenti sono iscritti ai capitoli 85000 e 85040 dello stato di previsione della spesa.

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.