§ 3.5.40 - L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali: 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche, 4 giugno 1973, n. 12 e successive modifiche, 6 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:25/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge sono stralciate le parole "e disciplinano la lotta all'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, dell'acqua, del suolo e [...]
Art. 2.      1. L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge è abrogato.
Art. 4.      1. Nel titolo, nel primo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge sono stralciate le parole "e delle sezioni".
Art. 5.      1. L'art. 5 della legge è modificato come segue:
Art. 6.      1. In ogni articolo della legge le parole "comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "comitato provinciale per l'igiene [...]
Art. 7.      1. In ogni articolo della legge le parole "I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "I Sezione per l'igiene e la sicurezza [...]
Art. 8.      1. In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa [...]
Art. 9.      1. In ogni articolo della legge alle parole "Laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".
Art. 10.      1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge la lett. b) è sostituita dalla seguente:
Art. 11.      1. Al quinto comma dell'art. 11 della legge, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli adempimenti di cui all'art. 27, copia degli atti deve essere trasmessa al medico del [...]
Art. 12.      1. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 13.      1. Nel primo comma dell'art. 14 della legge le parole "viene effettuata dai comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "viene effettuata dai [...]
Art. 14.      1. Nel quarto comma dell'art. 16 della legge le parole "della competente autorità sanitaria dei comuni e dell'ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "dell'unità sanitaria [...]
Art. 15.      1. Il penultimo e ultimo comma dell'art. 17 della legge sono abrogati.
Art. 16.      1. La lett. i) dell'art. 19 della legge è sostituita dalla seguente:
Art. 17.      1. Al quarto comma dell'art. 27 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Copia degli atti viene inviata, a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I [...]
Art. 18.      1. Il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge sono sostituiti dai seguenti:
Art. 19.      1. La lett. i) dell'art. 30 della legge è sostituito dalla seguente:
Art. 20.      1. Nel primo comma dell'art. 32 della legge, alla lett. d), le parole "l'ispettorato del lavoro" sono stralciate, mentre le parole "i funzionari dell'ufficio provinciale risorse naturali e del [...]
Art. 21.      1. In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela del suolo".
Art. 22.      1. In ogni articolo della legge le parole "al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "al comitato provinciale per [...]
Art. 23.      1. Nell'art. 7, primo comma della legge, dopo le parole "in appositi spazi a cura dei comuni" sono aggiunte le parole "ovvero di imprese private a ciò espressamente autorizzate, secondo le [...]
Art. 24.      1. Il settimo comma dell'art. 8 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. Al primo comma dell'art. 14 della legge, dopo le parole "è affidato ai comuni", aggiungere le parole "alle unità sanitarie locali".
Art. 26.      1. Al primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole "gli incaricati comunali" aggiungere le parole gli incaricati delle unità sanitarie locali".
Art. 27.      1. In ogni articolo della legge le parole Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole Ufficio tutela delle acque".
Art. 28.      1. In ogni articolo della legge le parole al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole al comitato provinciale per [...]
Art. 29.      1. In ogni articolo della legge le parole II Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".
Art. 30.      1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico" sono aggiunte le parole Sezione acqua".
Art. 31.      1. L'art. 1 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 32.      1. L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 33.      1. Alla lett. b) del primo comma dell'art. 3 della legge, dopo le parole di origine chimica e organica" sono aggiunte le parole nonché depositare o trasportare sostanze inquinanti".
Art. 34.      1. Il primo comma dell'art. 4 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 35.      1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge i n. 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti:
Art. 36.      1. Nel primo comma dell'art. 7 della legge, dopo le parole progetto e relazione" sono introdotte le parole degli impianti fognari e".
Art. 37.      1. La lett. a) del secondo comma dell'art. 8 della legge è sostituita dalla seguente:
Art. 38.      1. Il primo e il secondo comma dell'art. 9 della legge sono sostituiti dai seguenti:
Art. 39.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 40.      1. Il primo comma dell'art. 11 della legge è abrogato.
Art. 41.      1. Al primo comma dell'art. 12 della legge, dopo le parole è affidato ai comuni", sono aggiunte le parole alle unità sanitarie locali".
Art. 42.      1. Nel primo comma dell'art. 15 della legge le parole che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo" sono sostituite dalle parole ai fini di prevenire l'inquinamento di acque [...]
Art. 43.      1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge è abrogato.
Art. 44.      1. Nel secondo comma dell'art. 18 della legge, dopo le parole ai comuni", sono inserite le parole alle unità sanitarie locali".
Art. 45.      1. Nel terzo comma dell'art. 20 della legge le parole medico provinciale" sono sostituite dalle parole dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale [...]
Art. 46.      1. La lett. c) del primo comma dell'art. 21 della legge è sostituita dalla seguente:
Art. 47.      1. Nel primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole incaricati comunali" sono inserite le parole e dalle unità sanitarie locali".
Art. 48.      1. Nel primo comma dell'art. 23 della legge le parole limitatamente a quanto concerne l'inquinamento delle acque" sono stralciate.
Art. 49.      1. In ogni articolo della legge le parole ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la [...]
Art. 50.      1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".
Art. 51.      1. In ogni articolo della legge le parole I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".
Art. 52.      1. Alla lett. c) del primo comma dell'art. 11 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la turbativa al normale svolgimento delle funzioni residenziali sia dovuta ad esercitazioni o [...]
Art. 53.      1. Il quarto comma dell'art. 14 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 54.      1. Il sottotitolo dell'art. 15 della legge è modificato come segue: "Progettazione e agibilità degli ambienti civili ad uso privato e degli ambienti ad uso pubblico o collettivo di nuova [...]
Art. 55.      1. L'art. 16 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 56.      1. L'ultimo comma dell'art. 17 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 57.      1. L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 58.      1. All'art. 19 della legge, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 59.      1. Nel primo comma, lett. h), dell'art. 20 della legge le parole entro il limite stabilito" sono sostituite dalle parole entro i limiti e i termini di tempo stabiliti dagli organi competenti".
Art. 60.      1. Il primo comma dell'art. 21 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 61.      1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 62.      1. Dopo l'art. 23 della legge viene aggiunto il seguente articolo:
Art. 63.      1. In ogni articolo della legge le parole ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la [...]
Art. 64.      1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".
Art. 65.      1. In ogni articolo della legge le parole I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".
Art. 66.      1. In ogni articolo della legge alla parola potenzialità" sono aggiunte le parole al focolare".
Art. 67.      1. La lett. c) del primo comma dell'art. 1 della legge è sostituita dalla seguente:
Art. 68.      1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge le parole potenzialità superiore a 500.000 Kcal/h" sono sostituite dalle parole potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h".
Art. 69.      1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge è aggiunto il seguente comma:
Art. 70.      1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge è sostituito dal seguente:
Art. 71.      1. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge sono sostituiti dai seguenti:
Art. 72.      1. Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge è aggiunto il seguente comma:
Art. 73.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 74.      1. Nella lett. c) del primo comma dell'art. 12 della legge le parole potenzialità superiore alle 500.000 kcal/h, sono sostituite dalle parole potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h."
Art. 75.      1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto in testo unico, meramente ricognitivo, le leggi provinciali modificate con la presente legge.


§ 3.5.40 - L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali: 19 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche, 4 giugno 1973, n. 12 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 61 e successive modifiche, 6 settembre 1973, n. 63 e successive modifiche, 20 novembre 1978, n. 66 e successive modifiche, 27 dicembre 1979, n. 22 e successive modifiche.

(B.U. 7 febbraio 1984, n. 6).

 

Titolo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 19 GENNAIO 1973, N. 6, CONCERNENTE: "COSTITUZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE

PER LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI"

 

     Art. 1.

     1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge sono stralciate le parole "e disciplinano la lotta all'inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, dell'acqua, del suolo e all'inquinamento prodotto da rumore, la tutela delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi" e sono sostituite le parole "nonché la protezione della flora e della fauna" con le parole "nonché la flora e la fauna".

     2. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge sono stralciate le parole "e delle sue sezioni".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:

     "1.Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. Esso è composto:

     1) dall'Assessore provinciale cui sono affidate le materie inerenti alla tutela dell'ambiente, in qualità di presidente;

     2) dal capo della ripartizione V, in qualità di vicepresidente;

     3) da un rappresentante dell'Assessorato provinciale all'agricoltura e foreste, esperto in scienze agrarie e forestali, designato dall'Assessore competente;

     4) da un rappresentante dell'ufficio per il coordinamento territoriale, designato dall'Assessore provinciale competente;

     5) e 6) da due funzionari tecnici, in rappresentanza degli uffici n. 79 e 88, di cui all'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore provinciale competente;

     7) da un esperto in materia di biologia;

     8) da un esperto in materia di flora;

     9) da un esperto in materia di fauna.

     2. Partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo un rappresentante del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V dell'Amministrazione provinciale.

     3. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'Assessorato per la tutela dell'ambiente.

     4. Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, nonché per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.

     5. Il comitato può avvalersi, per l'esame di determinati problemi, dell'opera di tecnici ed esperti e sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate.

     6. Alle riunioni del comitato sono invitati a partecipare con voto consultivo i sindaci, o i loro delegati, dei comuni territorialmente interessati."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge è abrogato.

 

          Art. 4.

     1. Nel titolo, nel primo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge sono stralciate le parole "e delle sezioni".

     2. Nel penultimo comma dell'art. 4 della legge sono sostituite le parole "e le sezioni sono legalmente costituite" con le parole "è legalmente costituito".

 

          Art. 5.

     1. L'art. 5 della legge è modificato come segue:

     1) nel titolo sono stralciate le parole "e delle sezioni";

     2) nel primo comma sono stralciate le parole "e le sue sezioni" e:

     nella lett. a) è sostituita la parola "effettuano" con la parola "effettua" e sono sostituite la parole "alla protezione ecologica" con le parole "alle materie di competenza";

     nella lett. b) è sostituita la parola "esprimono" con la parola "esprime" e sono sostituite le parole da "l'inquinamento atmosferico" fino alle parole "nonché la protezione della flora e della fauna" con le parole "le materie di competenza";

     nella lett. c) è sostituita la parola "svolgono" con la parola "svolge" e sono stralciate le parole "in materia di tutela delle risorse naturali".

 

Titolo II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 4 GIUGNO 1973, N. 12,

E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

          Art. 6.

     1. In ogni articolo della legge le parole "comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro".

 

          Art. 7.

     1. In ogni articolo della legge le parole "I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

 

          Art. 8.

     1. In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica".

 

          Art. 9.

     1. In ogni articolo della legge alle parole "Laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".

 

          Art. 10.

     1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge la lett. b) è sostituita dalla seguente:

     "b) distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc. ) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3, in peso; fino al 30 giugno 1985 è ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso".

 

          Art. 11.

     1. Al quinto comma dell'art. 11 della legge, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli adempimenti di cui all'art. 27, copia degli atti deve essere trasmessa al medico del lavoro membro della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

 

          Art. 12.

     1. L'ultimo comma dell'art. 12 della legge è sostituito dal seguente:

     "L'Assessore provinciale competente, sentito il parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni, stabilisce di volta in volta l'obbligo di installare strumenti rilevatori-registratori del funzionamento degli impianti di abbattimento".

 

          Art. 13.

     1. Nel primo comma dell'art. 14 della legge le parole "viene effettuata dai comuni e dall'ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "viene effettuata dai comuni, dalle unità sanitarie locali e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

     2. Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "In particolare le unità sanitarie locali provvedono:

     a) all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti periodici delle emissioni inquinanti, da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     b) al controllo del corretto impiego dei depuratori o di altri dispositivi installati per contenere le emissioni inquinanti;

     c) all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni, rilasciate in materia di emissioni inquinanti dal sindaco, in conformità al parere espresso ai sensi di legge;

     d) all'esecuzione di semplici analisi chimiche e fisiche, secondo direttive e metodiche predisposte dal laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori."

     3. Nel secondo comma dell'art. 14 della legge, le parole "Il sindaco o, rispettivamente, l'ufficio provinciale per la tutela delle risorse naturali, deve richiedere alla I Sezione di cui all'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, di provvedere all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dello stabilimento stesso" sono sostituite dalle parole "Il sindaco, i presidenti delle unità sanitarie locali o l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica devono richiedere all'Assessore provinciale competente, che si esprime su conforme parere della I Sezione per la tutela e la sicurezza ambientale, gli interventi da operare ed i provvedimenti da assumere. L'Assessore provinciale, su richiesta dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, ad integrazione degli elaborati da sottoporre al parere della I Sezione può disporre che il laboratorio chimico provinciale proceda all'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni dello stabilimento stesso."

     4. Il penultimo e ultimo comma dell'art. 14 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico e acustico e per la normativa impiantistica deve segnalare al sindaco, al dirigente del servizio di cui al n. 1, lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, al servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica e al laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

     Compete analogamente al sindaco e al dirigente del servizio di cui al n. 1, lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, l'obbligo di analoga segnalazione per le trasgressioni direttamente accertate."

 

          Art. 14.

     1. Nel quarto comma dell'art. 16 della legge le parole "della competente autorità sanitaria dei comuni e dell'ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole "dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata e dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

     2. Dopo il quarto comma dell'art. 16 della legge è inserito il seguente comma:

     "Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti periodici della qualità dell'aria in ambiente aperto da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Le unità sanitarie locali, inoltre, coadiuvano il laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, nello svolgimento del servizio di accertamento delle immissioni, procedendo a prelievi a medio e lungo termine ed al controllo periodico, nonché alle piccole manutenzioni della strumentazione installata nelle stazioni fisse di rilevamento della qualità dell'aria. Dette attività vengono disposte dall'Assessore provinciale competente, sulla base di indicazioni del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori."

     3. Il quinto comma dell'art. 16 della legge è sostituito dal seguente:

     "Il direttore del laboratorio chimico, sezione aria e rumori, deve segnalare al sindaco del comune, al presidente dell'unità sanitaria locale, al servizio provinciale per l'igiene e la sanità pubblica ed all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica i dati relativi alle immissioni rilevate, secondo tempi, modalità e caratteristiche da prescriversi nel regolamento di esecuzione."

 

          Art. 15.

     1. Il penultimo e ultimo comma dell'art. 17 della legge sono abrogati.

 

          Art. 16.

     1. La lett. i) dell'art. 19 della legge è sostituita dalla seguente:

     "i) chiunque avvii nuove attività produttive o apra al transito gallerie stradali o auto stradali di nuova costruzione, senza aver preventivamente ottenuto, ai sensi del precedente art. 11, l'autorizzazione all'esercizio sugli impianti per l'abbattimento delle emissioni e sugli impianti di aerazione delle gallerie, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000".

     2. Dopo la lett. i) dell'art. 19 della legge è inserita la seguente lettera:

     “i-bis) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste dagli organi competenti, ai sensi del precedente art. 14, relativamente alla presentazione e realizzazione dei progetti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nonché alle prescrizioni poste in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o a seguito di controllo degli impianti di abbattimento, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2.000.000."

 

          Art. 17.

     1. Al quarto comma dell'art. 27 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Copia degli atti viene inviata, a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro."

 

          Art. 18.

     1. Il primo e il secondo comma dell'art. 29 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "La vigilanza per l'applicazione delle norme citate nel presente titolo è effettuata dai comuni, dalle unità sanitarie locali, dall'ufficio medicina del lavoro e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, che possono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.

     Le unità sanitarie locali provvedono all'esecuzione di semplici analisi chimiche e fisiche, secondo direttive e metodiche predisposte dal laboratorio chimico, Sezione aria e rumori. Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, con l'ufficio medicina del lavoro e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, di programmi per gli accertamenti periodici della qualità dell'aria negli ambienti chiusi di lavoro, da sottoporsi all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     In ogni caso i comuni, le unità sanitarie locali, l'ufficio medicina del lavoro e l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, per l'accertamento della qualità dell'aria nei locali di lavoro e della composizione delle sostanze impiegate nelle lavorazioni."

     2. Il penultimo e ultimo comma dell'art. 29 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica deve segnalare al sindaco, al dirigente del servizio, di cui al n. 1 della lett. A dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, all'ufficio medicina del lavoro e al laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente titolo, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti di igiene comunali, riscontrati nell'eseguire i controlli di cui al presente articolo e delle quali fosse comunque a conoscenza.

     Compete analogamente al sindaco, al dirigente del servizio, di cui al n. 1, lett. A, dell'art. 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e all'ufficio medicina del lavoro, l'obbligo di analoga segnalazione per le trasgressioni direttamente accertate."

 

          Art. 19.

     1. La lett. i) dell'art. 30 della legge è sostituito dalla seguente:

     "i) chiunque inizi un'attività lavorativa in un edificio o locale, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione all'uso di cui al precedente art. 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000".

     2. Dopo la lett. i) dell'art. 30 della legge è aggiunta la seguente lett. h):

     "h) chiunque non ottemperi alle prescrizioni poste, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso di edifici e locali utilizzati per lavorazioni o a seguito di controlli negli stessi effettuati, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000".

 

          Art. 20.

     1. Nel primo comma dell'art. 32 della legge, alla lett. d), le parole "l'ispettorato del lavoro" sono stralciate, mentre le parole "i funzionari dell'ufficio provinciale risorse naturali e del laboratorio chimico provinciale" sono sostituite dalle parole "i funzionari dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, dell'ufficio prevenzione infortuni, dell'ufficio medicina del lavoro, del laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, e gli incaricati comunali e delle unità sanitarie locali".

 

Titolo III

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 SETTEMBRE 1973, N. 61

 

          Art. 21.

     1. In ogni articolo della legge le parole "Ufficio tutela risorse naturali della Provincia" sono sostituite dalle parole "Ufficio per la tutela del suolo".

 

          Art. 22.

     1. In ogni articolo della legge le parole "al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro" e le parole "terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole "terza sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

     2. In ogni articolo della legge aggiungere, inoltre, alle parole "laboratorio chimico" le parole "Sezione suolo e alimentari".

 

          Art. 23.

     1. Nell'art. 7, primo comma della legge, dopo le parole "in appositi spazi a cura dei comuni" sono aggiunte le parole "ovvero di imprese private a ciò espressamente autorizzate, secondo le procedure di cui al successivo art. 10".

     2. Il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7 della legge sono abrogati.

 

          Art. 24.

     1. Il settimo comma dell'art. 8 della legge è sostituito dal seguente:

     "I rifiuti che si formano negli ospedali e nei locali di cura e prevenzione, pubblici o privati, che per qualunque motivo possano essere contaminati da agenti infettivi o patogeni, devono essere raccolti separatamente ed inceneriti in appositi impianti, in modo da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione di ambienti e persone."

 

          Art. 25.

     1. Al primo comma dell'art. 14 della legge, dopo le parole "è affidato ai comuni", aggiungere le parole "alle unità sanitarie locali".

     2. Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge aggiungere il seguente comma:

     "Le unità sanitarie locali provvedono al prelievo di campioni del suolo nei settori di territorio ove sono presenti i rifiuti di qualsiasi tipo e alle ispezioni sugli impianti di trattamento o di trasformazione dei rifiuti stessi o delle discariche controllate, secondo metodologie e direttive predisposte dal laboratorio chimico, Sezione suolo e alimentari, riferendone all'ufficio per la tutela del suolo."

 

          Art. 26.

     1. Al primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole "gli incaricati comunali" aggiungere le parole gli incaricati delle unità sanitarie locali".

 

Titolo IV

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 6 SETTEMBRE 1973, N. 63

 

          Art. 27.

     1. In ogni articolo della legge le parole Ufficio tutela risorse naturali" sono sostituite dalle parole Ufficio tutela delle acque".

 

          Art. 28.

     1. In ogni articolo della legge le parole al comitato provinciale, di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro".

 

          Art. 29.

     1. In ogni articolo della legge le parole II Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6" sono sostituite dalle parole II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

 

          Art. 30.

     1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico" sono aggiunte le parole Sezione acqua".

 

          Art. 31.

     1. L'art. 1 della legge è sostituito dal seguente:

     "Sono soggetti alle disposizioni della presente legge, ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti:

     a) gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo;

     b) le acque destinate all'uso potabile, sia pubbliche che private, nonché l'installazione e l'esercizio degli impianti di acquedotto;

     c) il controllo delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici;

     d) il deposito di sostanze liquide potenzialmente inquinanti."

 

          Art. 32.

     1. L'art. 2 della legge è sostituito dal seguente:

     "Tutela delle acque destinate ad uso potabile

     1.Quando risulti necessario, ai fini di garantire l'approvvigionamento pubblico idrico potabile, sono sottoposti a particolare vincolo di tutela:

     a) le sorgenti d'acqua;

     b) i corsi superficiali;

     c) i bacini di superficie naturali e artificiali;

     d) le acque di sottosuolo.

     2. Nel vincolo vengono indicate le relative zone di rispetto entro le quali non sono ammessi gli insediamenti e le particolari prescrizioni di protezione, con modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

     3.Le relative proposte, da disporsi secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, elaborate a cura dell'ufficio provinciale tutela delle acque o dai titolari o richiedenti le concessioni di utilizzo, comunque istruite a cura dell'ufficio, vengono trasmesse a cura dell'Assessore provinciale competente rispettivamente:

     a) ai comuni territorialmente interessati, i quali provvedono alla loro affissione all'albo pretorio per la durata di 30 giorni. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni alla Giunta provinciale, depositandole presso la segreteria comunale. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione il sindaco trasmette le osservazioni presentate con il parere e le proposte della giunta comunale all'ufficio provinciale tutela delle acque;

     b) alle associazioni più rappresentative provinciali di agricoltori e coltivatori diretti che dovranno trasmettere il relativo parere entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte.

     4. Le proposte e le osservazioni di cui al comma precedente vengono sottoposte al parere della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.

     5. Scaduti i termini, senza che siano pervenute le proposte e le osservazioni ai sensi delle precedenti lettere a) e b), la II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale provvedono in merito, prescindendo dalle proposte e osservazioni stesse.

     6. Il vincolo di tutela determinato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Il decreto viene trasmesso al comune interessato per essere affisso per la durata di 30 giorni all'albo pretorio.

     7. Al fine di prevenire inquinamenti dell'acqua destinata all'uso potabile, l'installazione e l'esercizio di nuovi acquedotti, l'ammodernamento e ampliamento di quelli esistenti, nonché, per quanto possibile, l'esercizio di questi ultimi deve avvenire rispettando le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto che vengono definite nel regolamento di esecuzione.

     8.I progetti relativi ad acquedotti devono essere preventivamente approvati dall'Assessore provinciale competente.

     9. A tal fine, rispettivamente i comuni, quando trattasi di acquedotti privati, o l'ufficio concessioni acque pubbliche e fonti di energia, trasmettono i progetti all'Assessore provinciale competente; questo si esprime, su parere conforme della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, entro 60 giorni dal pervenimento dei progetti stessi o degli elaborati integrativi richiesti a completamento della documentazione presentata.

     10. Avverso la mancata approvazione dei progetti, entro 30 giorni dalla data della relativa notifica è ammesso ricorso da parte degli interessati al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale, il quale decide entro 60 giorni.

     11. La comunicazione della decisione del comitato è fatta al ricorrente, entro il termine di cui al comma precedente, dal Presidente della Giunta provinciale.

     12. Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo.

     13. Gli acquedotti i cui progetti siano stati approvati ai sensi del presente articolo, non possono essere posti in esercizio se non previo collaudo favorevole. A tal fine gli interessati trasmettono la richiesta all'Assessore provinciale competente, il quale decide entro i tempi e secondo le procedure stabilite nel regolamento di esecuzione."

 

          Art. 33.

     1. Alla lett. b) del primo comma dell'art. 3 della legge, dopo le parole di origine chimica e organica" sono aggiunte le parole nonché depositare o trasportare sostanze inquinanti".

     2. Nel secondo comma dell'art. 3 della legge la frase "L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15" è sostituita dalla seguente." L'indennizzo è determinato ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed è a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua".

     3. Nel terzo comma dell'art. 3 della legge la dizione è dovuto un indennizzo da determinarsi dalla Giunta provinciale, sentito il proprietario o l'usufruttuario medesimo" è sostituito dalla seguente: è dovuto un indennizzo a carico del titolare della concessione relativa all'utilizzo dell'acqua, da determinarsi dalla Giunta provinciale, sentite le parti interessate".

 

          Art. 34.

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge è sostituito dal seguente:

     "Le zone di rispetto delle acque destinate all'uso potabile istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, ai sensi del precedente art. 2, nonché le aree necessarie alla realizzazione degli impianti di trattamento, di cui ai successivi articoli 5 e 7, autorizzati ai sensi della presente legge, comportano l'abrogazione delle prescrizioni difformi contenute nel rispettivo piano urbanistico vigente."

     2. Il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della legge sono soppressi.

     3. Nel quinto comma dell'art. 4 della legge la dizione viene trasmessa al comune interessato ai sensi del precedente comma" è sostituita dalla seguente: e viene trasmessa al comune interessato per essere affissa per la durata di 30 giorni all'albo pretorio".

 

          Art. 35.

     1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge i n. 1 e 2 vengono sostituiti dai seguenti:

     "1) di effettuare scarichi di acqua di rifiuto di qualsiasi genere in acque necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico-potabile, di cui al precedente art. 2;

     2) di effettuare nelle rimanenti acque, non destinate all'approvvigionamento idrico-potabile, scarichi che non rispettino i requisiti di accettabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione, salvo quanto specificato al successivo terzo comma."

     2. Nel terzo comma dell'art. 5 della legge le parole devono essere immessi obbligatoriamente in acque superficiali, classificate ricettive, ai sensi del precedente art. 2" sono sostituite dalle parole possono essere immessi in acque superficiali".

     3. Il quinto comma dell'art. 5 della legge è sostituito dal seguente:

     "Gli scarichi da immettersi in impianti depurativi, costituiti da pozzi di dispersione, devono comunque uniformarsi alle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge".

 

          Art. 36.

     1. Nel primo comma dell'art. 7 della legge, dopo le parole progetto e relazione" sono introdotte le parole degli impianti fognari e".

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 7 della legge è inserito il seguente comma:

     "Sui progetti delle reti fognarie interne ad insediamenti abitativi o sui progetti di allacciamento di edifici o di qualsiasi manufatto edilizio, che prevede lo scarico di acque di rifiuto, alle reti fognarie pubbliche, si esprime il sindaco. In ogni caso i progetti delle reti fognarie interne devono essere trasmessi all'Assessore provinciale competente, al fine di coordinare gli interventi comunali con il piano provinciale di cui al successivo art. 18."

     3. Al quinto comma dell'art. 7 della legge, dopo le parole Per tutti gli altri scarichi" sono aggiunte le parole e per i collettori fognari principali".

     4. Al settimo comma dell'art. 7 della legge è aggiunto il seguente periodo: "In tal caso il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di presentazione della documentazione supplementare."

     5. Nel decimo comma dell'art. 7 della legge le parole del progetto di trattamento o di sue varianti" sono sostituite dalle parole del progetto dei collettori principali, degli impianti di trattamento o di loro varianti".

 

          Art. 37.

     1. La lett. a) del secondo comma dell'art. 8 della legge è sostituita dalla seguente:

     "a) divieto di effettuare diluizione degli scarichi, prima dell'eventuale trattamento, con acque prelevate appositamente allo scopo. L'Assessore provinciale competente, sentito il parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può tuttavia richiedere che scarichi parziali, contenenti sostanze tossiche, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale".

 

          Art. 38.

     1. Il primo e il secondo comma dell'art. 9 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "L'attivazione delle reti fognarie, degli allacciamenti di edifici alle stesse, degli impianti di pretrattamento o di trattamento delle acque, non può essere autorizzata se non previo collaudo delle relative opere.

     Per le reti fognarie interne ad insediamenti abitativi, per gli allacciamenti a reti di fognatura esistenti e per impianti depurativi costituiti da pozzi di dispersione, sulla domanda di collaudo provvede direttamente il sindaco, secondo criteri e modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione."

     2. Dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge sono inseriti i seguenti commi:

     "In tutti gli altri casi gli interessati devono presentare, entro e non oltre tre mesi dal momento in cui gli impianti sono stati attivati, al sindaco del Comune territorialmente interessato, domanda di collaudo.

     Il sindaco comunica, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda, la richiesta di attivazione all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni, su conforme parere della II Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale."

 

          Art. 39.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

     "Analogo obbligo sussiste per i responsabili degli impianti di depurazione comunali o consortili.

     Contemporaneamente alle comunicazioni di cui ai commi precedenti, i proprietari o i responsabili degli impianti devono trasmettere all'Assessore provinciale competente i programmi indicanti gli interventi da operare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

     L'Assessore provinciale competente, su conforme parere dell'ufficio per la tutela delle acque, può prescrivere modifiche ai programmi o l'adozione di particolari provvedimenti, in relazione alle caratteristiche dei corpi ricettori degli scarichi."

 

          Art. 40.

     1. Il primo comma dell'art. 11 della legge è abrogato.

 

          Art. 41.

     1. Al primo comma dell'art. 12 della legge, dopo le parole è affidato ai comuni", sono aggiunte le parole alle unità sanitarie locali".

     2. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Le unità sanitarie locali provvedono:

     a) all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio tutela delle acque e con il laboratorio chimico, Sezione acque, dei programmi per gli accertamenti periodici sulla qualità delle acque ricettrici di scarichi, da sottoporre all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     b) al prelievo di campioni di acqua potabile negli impianti di acquedotto, nonché alla segnalazione all'ufficio tutela acque di dispersioni riscontrate negli impianti stessi;

     c) al prelievo di campioni di acque potabile, di acque di scarico, nonché al controllo periodico e alle piccole manutenzioni delle apparecchiature installate nelle stazioni di rilevamento della qualità dell'acqua, secondo metodiche e direttive predisposte dal laboratorio chimico, Sezione acqua;

     d) al controllo dello smaltimento delle acque nei soggiorni di vacanze, nei camping e complessi ricettivi complementari di carattere turistico sociale;

     e) alle ispezioni sugli impianti di trattamento delle acque di scarico, riferendone all'ufficio tutela acque e al laboratorio chimico, Sezione acqua."

     3. Il secondo e il terzo comma dell'art. 12 della legge sono abrogati.

     4. Nel quinto comma dell'art. 12 della legge è stralciato il seguente periodo." I prelevamenti in ogni caso devono essere effettuati per le diverse condizioni di esercizio previste per il funzionamento dell'impianto."

     5. Al sesto comma dell'art. 12 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Qualora trattasi di impianto di depurazione comunale o consortile, le prescrizioni relative all'eliminazione degli inconvenienti riscontrati vengono notificate al sindaco e al presidente del consorzio direttamente dall'Assessore provinciale competente."

     6. Nel settimo comma dell'art. 12 della legge le parole il provvedimento del sindaco" sono sostituite dalle parole il provvedimento del sindaco o dell'Assessore provinciale competente".

 

          Art. 42.

     1. Nel primo comma dell'art. 15 della legge le parole che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo" sono sostituite dalle parole ai fini di prevenire l'inquinamento di acque superficiali o del sottosuolo" e le parole su apposite strutture in congolomerato cementizio" sono sostituite dalle parole entro apposite strutture, le cui caratteristiche vengono fissate nel regolamento di esecuzione".

     2. Nel secondo comma dell'art. 15 della legge le parole Le disposizioni" sono sostituite dalle parole Disposizioni, ai fini della prevenzione di cui".

 

          Art. 43.

     1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge è abrogato.

 

          Art. 44.

     1. Nel secondo comma dell'art. 18 della legge, dopo le parole ai comuni", sono inserite le parole alle unità sanitarie locali".

 

          Art. 45.

     1. Nel terzo comma dell'art. 20 della legge le parole medico provinciale" sono sostituite dalle parole dal responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente interessata".

 

          Art. 46.

     1. La lett. c) del primo comma dell'art. 21 della legge è sostituita dalla seguente:

     "c) chiunque con rispetti il divieto di effettuare la diluizione degli scarichi, di cui al precedente art. 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000".

     2. Nella lett. d) del primo comma dell'art. 21 della legge le parole di una somma da lire 50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle parole di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000".

 

          Art. 47.

     1. Nel primo comma dell'art. 22 della legge, dopo le parole incaricati comunali" sono inserite le parole e dalle unità sanitarie locali".

 

          Art. 48.

     1. Nel primo comma dell'art. 23 della legge le parole limitatamente a quanto concerne l'inquinamento delle acque" sono stralciate.

 

Titolo V

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 20 NOVEMBRE 1978, N. 66

 

          Art. 49.

     1. In ogni articolo della legge le parole ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

 

          Art. 50.

     1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".

 

          Art. 51.

     1. In ogni articolo della legge le parole I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

 

          Art. 52.

     1. Alla lett. c) del primo comma dell'art. 11 della legge è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la turbativa al normale svolgimento delle funzioni residenziali sia dovuta ad esercitazioni o in generale ad attività musicali, nei casi stabiliti dal regolamento di esecuzione, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 50% del costi degli interventi di insonorizzazione, resi necessari ai fini di ridurre le immissioni sonore entro i limiti dal regolamento stesso stabiliti".

 

          Art. 53.

     1. Il quarto comma dell'art. 14 della legge è sostituito dal seguente:

     "Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità degli accertamenti e dei controlli, nonché gli altri interventi per la tutela dell'udito dei lavoratori, quali mezzi di protezione personale".

 

          Art. 54.

     1. Il sottotitolo dell'art. 15 della legge è modificato come segue: "Progettazione e agibilità degli ambienti civili ad uso privato e degli ambienti ad uso pubblico o collettivo di nuova edificazione".

     2. Nel primo comma dell'art. 15 della legge le parole di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 sono sostituite dalle parole di cui ai precedenti articoli 12 e 13".

     3. Nel quarto comma dell'art. 15 della legge, dopo la parola architettura", sono inserite le parole fisica, chimica industriale".

     4. Nel quinto comma dell'art. 15 della legge le parole secondo onorario a vacazione vistato dal sindaco" sono sostituite dalle parole secondo onorario a discrezione vistato dal sindaco".

     5. Dopo l'ultimo comma dell'art. 15 della legge sono aggiunti i seguenti commi:

     "Tutti gli edifici per i quali sono stati autorizzati i progetti e le relazioni devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

     A tal fine un esperto, incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, collauda gli ambienti ed i locali, dichiarandoli conformi alle norme della presente legge e del regolamento di esecuzione.

     Nel caso di non conformità delle opere realizzate alle disposizioni di legge, il sindaco comunica agli interessati gli adattamenti e gli interventi da operare, nonché il termine entro il quale deve essere provveduto.

     L'esperto deve redigere tre copie degli atti e depositarle al comune, il quale provvede a trasmettere una copia all'interessato ed altra all'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico".

 

          Art. 55.

     1. L'art. 16 della legge è sostituito dal seguente:

     "Programmazione e agibilità degli ambienti di lavoro ad uso industriale, artigianale e simili

     1. Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche, di cui al precedente art. 14, illustrando gli accorgimenti e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.

     2. La presentazione del progetto è obbligatoria, anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente autorizzati o di variazioni nelle attività lavorative in essi attuate.

     3. Il sindaco trasmette, entro 10 giorni dal pervenimento del progetto, gli atti all'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 60 giorni dal pervenimento degli atti medesimi, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale. Copia degli atti viene inviata a cura dell'Assessore provinciale competente, prima dell'esame da parte della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, all'ufficio medicina del lavoro.

     4. L'Assessore provinciale competente può richiedere ogni informazione o documentazione che, a completamento degli atti contenuti nella relazione presentata, fosse ritenuta utile ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico determinato dalla prevista attività lavorativa. In tal caso il termine di cui al precedente comma decorre dal pervenimento all'Assessore provinciale competente delle informazioni e documentazioni richieste.

     5. Il sindaco notifica al richiedente il provvedimento di autorizzazione o diniego alla realizzazione del progetto, in conformità al parere espresso dall'Assessore provinciale competente.

     6. Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

     7.La comunicazione della decisione del comitato è fatta, entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

     8. Scaduto il termine senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per la decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

     9. Il provvedimento del comitato provinciale è definito.

     10.La concessione edilizia non può venire rilasciata se non previo parere favorevole sul progetto dell'Assessore provinciale competente o, in caso di ricorso, di decisione favorevole del Presidente della Giunta provinciale.

     11. Tutti gli edifici ed i locali per i quali sono stati approvati i progetti devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'uso.

     12. Il sindaco trasmette, entro 5 giorni dal pervenimento della domanda d'uso, la richiesta dell'Assessore provinciale competente, il quale si esprime entro 30 giorni, su parere conforme della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale.

     13. Il sindaco notifica al richiedente, entro 5 giorni dalla comunicazione, il provvedimento di autorizzazione o di diniego, espresso in conformità al parere dell'Assessore provinciale competente, con le eventuali modifiche prescritte.

     14. Avverso la mancata autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica del sindaco, al comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, il quale decide entro 60 giorni.

     15. La comunicazione della decisione del comitato è fatta entro il termine di cui al precedente comma, dal Presidente della Giunta provinciale con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.

     16. Scaduto il termine, senza che sia stata adottata la relativa decisione, il ricorrente ha facoltà di chiedere al comitato provinciale, con istanza notificata nelle forme prescritte per gli atti giudiziari, che questi emetta la propria decisione. Trascorsi 30 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende accolto. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere sul ricorso il visto attestante l'accoglimento per decorrenza del termine. L'accoglimento per decorrenza del termine non dispensa dall'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione.

     17. Il provvedimento del comitato provinciale è definitivo".

 

          Art. 56.

     1. L'ultimo comma dell'art. 17 della legge è sostituito dal seguente:

     "Le relative autorizzazioni vengono rilasciate ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16".

 

          Art. 57.

     1. L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

     "1. Per i fini di cui alla presente legge, il controllo e la vigilanza per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico vengono effettuati dai tecnici dipendenti dal comune, dai tecnici delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, dall'ufficio contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, nonché dal laboratorio chimico, Sezione aria e rumori.

     2. Alle unità sanitarie locali, in particolare, è demandato il compito di procedere alla verifica dell'osservanza delle disposizioni relative al rumore prodotto da attività svolte all'aperto, di cui al precedente art. 10. I tecnici delle unità sanitarie locali collaborano, inoltre, con il laboratorio chimico, Sezione aria e rumori, nella determinazione del rumore prodotto dal traffico o in ogni altro accertamento per il quale tale collaborazione fosse richiesta.

     3. In caso di accertamenti ove fossero necessarie apparecchiature non in dotazione ai singoli organi di controllo, gli stessi devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento di istituti aventi specifica competenza in materia.

     4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del sindaco di richiedere il diretto intervento dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

     5. Qualora, a seguito di controlli, si accertassero inadempienze alle disposizioni della legge o del regolamento di esecuzione, l'Assessore provinciale competente, su conforme parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, comunica al sindaco gli interventi da prescrivere agli interessati, nonché il termine entro il quale tali interventi devono essere attuati".

 

          Art. 58.

     1. All'art. 19 della legge, dopo il secondo comma, viene aggiunto il seguente comma:

     "Le unità sanitarie locali provvedono all'elaborazione, d'intesa con l'ufficio per la tutela contro l'inquinamento, atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica, con l'ufficio medicina del lavoro e con il laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, dei programmi per gli accertamenti dei livelli di rumorosità in ambiente aperto e nei locali di lavoro, da sottoporsi all'esame del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro."

 

          Art. 59.

     1. Nel primo comma, lett. h), dell'art. 20 della legge le parole entro il limite stabilito" sono sostituite dalle parole entro i limiti e i termini di tempo stabiliti dagli organi competenti".

     2. La lett. i) del primo comma dell'art. 20 della legge è sostituita dalla seguente:

     "i) chiunque realizzi, ristrutturi o utilizzi edifici e locali senza aver preventivamente ottenuto l'approvazione sui progetti o, rispettivamente, l'autorizzazione all'uso, ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000."

     3. Alla lett. i) del primo comma dell'art. 20 della legge viene aggiunta la seguente lett. l):

     "l) chiunque nella realizzazione di un fabbricato non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia o non ottemperi alle prescrizioni poste dagli organi competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'uso o a seguito di controlli, soggiace alla sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2.000.000".

 

          Art. 60.

     1. Il primo comma dell'art. 21 della legge è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento e la contestazione delle infrazioni alle disposizioni della presente legge sono affidati agli incaricati dei comuni, ai funzionari delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, ai funzionari dell'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica ed ai funzionari del laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori, in ogni caso autorizzati dal Presidente della Giunta provinciale".

 

          Art. 61.

     1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui al precedente art. 15 trovano applicazione non appena istituito in provincia l'Albo degli esperti di cui all'art. 15 stesso.”

 

          Art. 62.

     1. Dopo l'art. 23 della legge viene aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 24 Norme finanziarie

     1. Le spese per la concessione di contributi ai sensi della lett. c) dell'art. 11 della presente legge, sono autorizzate a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, nella misura che sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale a termini dell'art. 6 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8."

 

Titolo VI

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 1979, N. 22

 

          Art. 63.

     1. In ogni articolo della legge le parole ufficio per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica".

 

          Art. 64.

     1. In ogni articolo della legge alle parole laboratorio chimico provinciale" sono aggiunte le parole Sezione aria e rumori".

 

          Art. 65.

     1. In ogni articolo della legge le parole I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali" sono sostituite dalle parole I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale".

 

          Art. 66.

     1. In ogni articolo della legge alla parola potenzialità" sono aggiunte le parole al focolare".

 

          Art. 67.

     1. La lett. c) del primo comma dell'art. 1 della legge è sostituita dalla seguente:

     "c) le misure per la tutela contro l'inquinamento dell'aria e dell'acqua".

 

          Art. 68.

     1. Nel primo comma dell'art. 2 della legge le parole potenzialità superiore a 500.000 Kcal/h" sono sostituite dalle parole potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h".

 

          Art. 69.

     1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Appositi dispositivi o strutture devono, inoltre, essere realizzati al fine di evitare l'inquinamento del sottosuolo da combustibili liquidi, a seguito di sversamenti accidentali o di eventuali rotture dei serbatoi o delle tubazioni di adduzione del combustibile ai bruciatori. Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche di tali dispositivi e strutture".

 

          Art. 70.

     1. Il secondo comma dell'art. 7 della legge è sostituito dal seguente:

     "Il sindaco o l'Assessore provinciale competente, sentito il parere della I Sezione per l'igiene e la sicurezza ambientale, possono prescrivere l'installazione di impianti centralizzati generatori di calore adeguati ad omogenei comparti volumetrici, nel caso di realizzazione di nuove zone residenziali o nel caso di attuazione di piani di risanamento o recupero, disposti ai sensi delle leggi vigenti."

 

          Art. 71.

     1. Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge sono sostituiti dai seguenti:

     "L'installazione, la modifica o sostituzione di impianti di cui al precedente art. 1, nonché la costruzione o ristrutturazione di edifici soggetti, ai sensi di legge, alle disposizioni relative al contenimento del consumo energetico, deve essere autorizzata dal sindaco territorialmente competente.

     A tal fine gli interessati, contemporaneamente alla richiesta della concessione edilizia, o, rispettivamente, dell'autorizzazione alla sostituzione o modifica degli impianti, devono presentare al sindaco la relativa domanda, corredata da un progetto e da una relazione tecnica, con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, da sottoscriversi da un tecnico abilitato, iscritto nel proprio albo professionale.

     Quando l'impianto disponga di una potenzialità al focolare inferiore o pari a 30.000 kcal/h, nei casi specificati dal regolamento di esecuzione, il progettista certifica, sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere progettate alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione."

     2. Nel quarto comma dell'art. 8 della legge le parole Il sindaco incarica" sono sostituite dalle parole Quando l'impianto disponga di una potenzialità al focolare superiore alle 30.000 kcal/h o negli altri casi specificati nel regolamento di esecuzione, il sindaco incarica".

     3. Nel quinto comma dell'art. 8 della legge, dopo la parola architettura" sono inserite le parole chimica industriale e fisica".

     4. Dopo il quinto comma dell'art. 8 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Viene iscritto d'ufficio nell'Albo degli esperti il personale del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Bolzano, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente comma, con anzianità di servizio superiore a 5 anni. Detto personale è abilitato a svolgere tutte le funzioni nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1."

     5. Nel sesto comma dell'art. 8 della legge le parole secondo onorario a vacazione vistato dal sindaco" sono sostituite dalle parole secondo onorario a discrezione, vistato dal sindaco".

     6. L'ultimo comma dell'art. 8 della legge è abrogato.

 

          Art. 72.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 9 della legge è aggiunto il seguente comma:

     "Quando trattasi di impianti di potenzialità al focolare inferiore o pari a 30.000 kcal/h, nei casi specificati dal regolamento, di esecuzione, il sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma, a seguito della presentazione di una dichiarazione congiunta del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori, con la quale, ciascuno per gli obblighi che gli compete, certifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato e alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione."

     2. Il secondo comma dell'art. 9 della legge è abrogato.

     3. Nel terzo comma dell'art. 9 della legge le parole Quando gli impianti superino le 100.000 kcal/h, gli stessi" sono sostituite dalle parole Qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore alle 30.000 kcal/h, gli stessi, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione."

 

          Art. 73.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 11 sono sostituiti dai seguenti:

     "Per i fini della presente legge ed entro i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione, il controllo e la vigilanza sugli impianti termici vengono effettuati dai tecnici comunali, delle unità sanitarie locali, del laboratorio chimico provinciale, Sezione aria e rumori e dall'ufficio per la tutela contro l'inquinamento atmosferico ed acustico e per la normativa impiantistica. Per analisi, prove e controlli di particolare complessità, gli organi di vigilanza devono richiedere all'Assessore provinciale competente l'intervento del laboratorio chimico provinciale o di altri organismi aventi competenza specifica in materia.

     I comuni, ai fini della predetta vigilanza, possono, come stabilito dal regolamento di esecuzione, avvalersi per determinate operazione dell'opera degli spazzacamini".

 

          Art. 74.

     1. Nella lett. c) del primo comma dell'art. 12 della legge le parole potenzialità superiore alle 500.000 kcal/h, sono sostituite dalle parole potenzialità al focolare superiore a 200.000 kcal/h."

     2. Dopo la lett. e) del primo comma dell'art. 12 della legge sono aggiunte le seguenti lettere:

     "f) chiunque, nella conduzione degli impianti termici dia luogo ad emissioni di fumi, contenenti materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000;

     g) chiunque, a seguito di sversamenti durante le operazioni di scarico di serbatoi con combustibili liquidi o a seguito di rottura dei serbatoi o delle tubazioni di adduzione del combustibile ai bruciatori dia luogo ad inquinamento del suolo, sottosuolo o di acque superficiali, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000."

 

          Art. 75.

     1. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato ad emanare con proprio decreto in testo unico, meramente ricognitivo, le leggi provinciali modificate con la presente legge.