§ 3.5.7 – L.P. 19 gennaio 1973, n. 6.
Costituzione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:19/01/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Obiettivi della tutela delle risorse naturali.
Art. 2.  Composizione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.
Art. 3.  Composizione delle sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.
Art. 4.  Nomina e funzionamento del comitato provinciale.
Art. 5.  Compiti del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.


§ 3.5.7 – L.P. 19 gennaio 1973, n. 6.

Costituzione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(B.U. 6 febbraio 1973, n. 7).

 

     Art. 1. Obiettivi della tutela delle risorse naturali.

     Nel territorio della provincia di Bolzano, nel quadro dei programmi volti a promuovere il progresso economico - sociale ed a garantire le migliori condizioni di vita all'uomo, apposite leggi provinciali tutelano le risorse naturali, nonché la flora la fauna [1].

     (Omissis) [2].

     Per i fini di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative comunque interessanti la tutela dell'ambiente [3].

     Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con le disponibilità annualmente stanziate nei bilanci provinciali in attuazione della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15 [4].

 

          Art. 2. Composizione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [5]

 

          Art. 3. Composizione delle sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [6]

 

          Art. 4. Nomina e funzionamento del comitato provinciale. [7]

 

          Art. 5. Compiti del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [8]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[2] Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 24 giugno 1973, n. 23.

[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 24 giugno 1973, n. 23.

[5] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[6] Articolo sostituito dall'art. unico della L.P. 24 ottobre 1978, n. 58 e abrogato dall'art. 3 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3.

[7] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

[8] Articolo modificato dall'art. 5 della L.P. 25 gennaio 1984, n. 3 e abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.