Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/01/1973 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi della tutela delle risorse naturali. |
Art. 2. Composizione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. |
Art. 3. Composizione delle sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. |
Art. 4. Nomina e funzionamento del comitato provinciale. |
Art. 5. Compiti del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. |
§ 3.5.7 – L.P. 19 gennaio 1973, n. 6.
Costituzione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.
(B.U. 6 febbraio 1973, n. 7).
Art. 1. Obiettivi della tutela delle risorse naturali.
Nel territorio della provincia di Bolzano, nel quadro dei programmi volti a promuovere il progresso economico - sociale ed a garantire le migliori condizioni di vita all'uomo, apposite leggi provinciali tutelano le risorse naturali, nonché la flora la fauna [1].
(Omissis) [2].
Per i fini di cui al primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese o a concedere contributi, sovvenzioni e sussidi a privati, enti o associazioni per studi, manifestazioni o iniziative comunque interessanti la tutela dell'ambiente [3].
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con le disponibilità annualmente stanziate nei bilanci provinciali in attuazione della
Art. 2. Composizione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [5]
Art. 3. Composizione delle sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [6]
Art. 4. Nomina e funzionamento del comitato provinciale. [7]
Art. 5. Compiti del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. [8]
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma modificato dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo sostituito dall'art. unico della
[7] Articolo modificato dall'art. 4 della
[8] Articolo modificato dall'art. 5 della