§ 3.2.42 - L.P. 16 novembre 1988, n. 47.
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:16/11/1988
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      1. All'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3.      1. L'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Nel secondo periodo del comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "della licenza di abitabilità dell'alloggio" vengono sostituite [...]
Art. 5.      1. All'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.      1. All'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 7.      1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6-ter:
Art. 8.      1. All'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9.      1. Nella legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente nuovo art. 7-quater:
Art. 10.      1. Nella legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente nuovo art. 7-quinquies:
Art. 11.  Norme transitorie all'art. 3 della presente legge.
Art. 12.  Norme transitorie all'art. 5 della presente legge.
Art. 13.  Norma transitoria all'art. 16 della presente legge.
Art. 14.  Adeguamento limiti di reddito.
Art. 15.  Modifiche alle leggi provinciali 6 maggio 1976, n. 10, e 10 luglio 1961, n. 6.
Art. 16.      1. All'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 17.      1. Il comma primo dell'art. 14 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, e modificato dall'art. 8 della legge [...]
Art. 18.      1. L'ultimo comma dell'art. 19, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Il comma primo dell'art. 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      1. L'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 21.      1. L'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 30 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. Il comma ottavo dell'art. 26, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 23.      1. All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 24.      1. L'art. 44-bis inserito dall'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:
Art. 25.      1. La lettera c) dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
Art. 26.      1. Al comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, le parole "purchè i richiedenti [...]
Art. 27.      1. L'art. 8-bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, inserito dall'art. 58 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, viene soppresso.
Art. 28.      1. L'ultimo periodo del comma secondo dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, modificato dall'art. 61 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. [...]
Art. 29.      1. L'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sostituito dall'art. 64 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:
Art. 30.  Modifiche all'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sostituito dall'art. 64 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e modificato dall'art. 14 [...]
Art. 31.  Modifiche all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14.
Art. 32.      1. Il numero 3 del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, è sostituito dal seguente:
Art. 33.  Norma transitoria.
Art. 34.      1. Il punto 5) del comma primo dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:
Art. 35.      1. Al comma secondo dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo: "Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere [...]
Art. 36.      1. Al comma tredicesimo dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo: "Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la [...]
Art. 37.      1. All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente nuovo comma:
Art. 38.      1. Il primo periodo del comma secondo dell'art. 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: [...]
Art. 39.      1. Nell'art. 40 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificato con l'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, le parole "entro il termine 31 dicembre 1986" sono [...]
Art. 40.      1. Il quarto comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, è sostituito dal seguente:


§ 3.2.42 - L.P. 16 novembre 1988, n. 47.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

(B.U. 29 novembre 1988, n. 54).

 

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 2 APRILE 1962, N. 4, E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

     Art. 1.

     1. All'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:

     “1. Alla lettera a) del comma primo le parole "non meno di due e non più di cinque vani" vengono sostituite dalle parole "almeno uno e non più di cinque vani" e viene aggiunto il seguente periodo: "La superficie utile dei vani non appartenenti all'abitazione non può essere superiore a quella dell'abitazione stessa".

     2. La lettera f) del comma primo viene sostituita dalla seguente:

     "f) comprendere una superficie utile non inferiore a mq 28 e non superiore a mq 110. Per l'acquisto agevolato di abitazioni costruite in base a concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sull'edilizia residenziale del 25 novembre 1978, n. 52, resta fermo il limite massimo di superficie utile preesistente all'entrata in vigore della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15."

     3. Il comma terzo è sostituito dal seguente:

     “3. A comporre il numero di membri, oltre al richiedente o al coniuge, concorrono solamente i genitori conviventi ed i figli minori, nonchè quelli tra i 18 ed i 25 anni di età, che sono studenti e che non hanno un reddito proprio soggetto ad imposte, purchè non siano sposati o non abbiano altra abitazione in proprietà o in affitto. Ai figli minori sono equiparati i figli portatori di handicap ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni."

     4. Viene aggiunto il seguente comma:

     “4. Anche persone singole possono essere ammesse alla costruzione o all'acquisto di alloggi popolari; l'importo del mutuo o del contributo viene commisurato a non più di mq 50 di superficie utile, rispettivamente mq 70 lordi, a meno che intendano contrarre matrimonio. In tal caso si applica la disposizione del terzo comma dell'art. 4."

 

          Art. 2.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:

     1. La lettera b) del comma primo viene sostituita dalla seguente:

     "b) chi sia proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o abbia ceduto nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda la proprietà di una tale abitazione. Si considera adeguata l'abitazione quando la superficie abitabile della stessa supera 28 mq per una persona, 38 mq per due persone e 15 mq per ogni ulteriore persona. Si considerano località agevolmente raggiungibili dal posto di lavoro le località che siano raggiungibili con mezzi ordinari di linea e che non distino più di Km 30 dal posto di lavoro. Lo stesso vale se il proprietario, usufruttuario o usuario è il coniuge non legalmente separato. Chi sia proprietario, usufruttuario o usuario di alloggio inadeguato o in località non agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro può essere ammesso alle agevolazioni provinciali; in tal caso, però, l'importo del mutuo e del contributo è commisurato alla differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio da acquistare e di quello posseduto applicando, se del caso, i coefficienti di degrado come previsto dall'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato".

     2. Viene aggiunto il seguente comma terzo:

     “3. In caso di rigetto della domanda per l'agevolazione edilizia non si applica la causa di esclusione di cui alla lettera b) del comma primo se il diritto di proprietà all'alloggio, oggetto del contratto preliminare registrato, sia stato intavolato nell'intervallo tra la presentazione della prima domanda e la comunicazione del rigetto, purchè la domanda per l'agevolazione edilizia venga ripresentata entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto."

 

          Art. 3.

     1. L'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     “1. Le abitazioni costruite, acquisite o recuperate ai sensi della presente legge, nei primi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione non possono essere alienate, nè locate, nè su di esse possono essere costituiti diritti reali, salvo in garanzia dell'ammortamento dell'alloggio stesso. Il divieto di gravare l'abitazione agevolata non opera qualora nel contratto di mutuo venga convenuto che il mutuo è destinato all'acquisto, alla costruzione o al recupero dell'alloggio oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Nel secondo decennio l'alienazione, la locazione e la costituzione di diritti reali è ammessa esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Per le abitazioni non già soggette ai vincoli di cui all'art. 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, il vincolo di cui sopra viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad atto unilaterale d'obbligo a cura del beneficiario.

     2. Qualora dopo la concessione del mutuo e del contributo dovesse venire accertato:

     a) che la concessione dell'agevolazione edilizia è stata ottenuta in base a dichiarazioni non veritiere;

     b) che l'abitazione non è stata occupata dal beneficiario;

     c) che l'abitazione è stata alienata o locata;

     d) che è stata modificata la destinazione d'uso dell'abitazione;

     e) che l'abitazione non ha più le caratteristiche di un'abitazione popolare ed economica;

     si procede alla revoca dell'agevolazione. Nel primo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata di quanto percepito dalla Provincia a titolo di mutuo o contributo compresi gli interessi; nel secondo decennio la revoca comporta l'obbligo della restituzione immediata del mutuo residuo di cui alla lettera a) dell'art. 6, rispettivamente la cessazione immediata delle agevolazioni concesse.

     3. Qualora dovesse venire accertato:

     a) l'incompletezza delle indicazioni fatte nella domanda, in quanto non rientri nella fattispecie di cui alla lettera a) del precedente comma;

     b) che l'abitazione è stata locata parzialmente senza preventiva autorizzazione;

     c) che l'abitazione non viene occupata dal beneficiario in modo continuativo;

     d) che l'abitazione non ha più le caratteristiche di un'abitazione popolare, ma quelle di un'abitazione economica;

     si procede alla sospensione, per un periodo fino a 5 anni, del contributo provinciale rispettivamente il beneficiario di un mutuo dal fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6 deve corrispondere a titolo di sanzione amministrativa sul mutuo residuo gli interessi al saggio praticato per i mutui fondiari; i beneficiari di un contributo in conto capitale devono restituire un importo fino ad un terzo del contributo più gli interessi commisurati al periodo di sospensione applicato. Qualora allo spirare del periodo di sospensione applicato dovessero ancora sussistere le fattispecie che hanno dato luogo alla sospensione, si procede alla revoca dell'agevolazione a norma del comma precedente. Parimenti si procede in caso di recidiva.

     4. Salvo le sanzioni previste dal comma terzo dell'art. 4 e della lettera C) dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per il mancato evento ivi previsto, le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancato adempimento di eventuali ulteriori condizioni connesse con l'ammissione all'agevolazione.

     5. I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a fornire, su richiesta dell'assessorato, entro un mese, le informazioni occorrenti. Il fatto che dà luogo al provvedimento di revoca o di sospensione deve essere contestato dall'assessorato al beneficiario con invito di presentare entro due mesi controdeduzioni adeguatamente documentate. In caso di mancata risposta deve essere applicata la sanzione corrispondente.

     6. Spetta alla commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia popolare di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, decidere sulle contravvenzioni, comminare le sanzioni e dichiarare la cessazione delle agevolazioni nei casi di cui al secondo e terzo comma.

     7. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora la commissione di cui al comma precedente abbia autorizzato il beneficiario all'alienazione dell'abitazione a soggetti aventi i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto di altra abitazione popolare adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro o in seguito al trasferimento di residenza per ragioni di attività professionale o per cessazione della stessa; l'autorizzazione può essere concessa anche a beneficiari pensionati per l'acquisto di altro alloggio nell'ambito della provincia. Le autorizzazioni vanno notificate a cura dell'ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia abitativa agevolata per raccomandata con avviso di ricevimento.

     8. Per le citate fattispecie l'autorizzazione si intende tacitamente accordata qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta. In tal caso l'interessato ha diritto di ottenere dal direttore d'ufficio competente il nulla osta, che costituisce titolo per la cancellazione rispettivamente cancellazione e trasporto dell'annotazione tavolare di cui al comma primo.

     9. Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano decorsi dieci anni dalla concessione dell'agevolazione, qualora venga utilizzata la cubatura ammissibile non già interamente utilizzata o per ampliare la propria abitazione, che deve mantenere le caratteristiche di un'abitazione economica, o per la costruzione di un'ulteriore abitazione che deve essere data in locazione a persona in possesso dei presupposti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie. Il canone di locazione non può essere superiore a quello di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

     10. Decorso il periodo di venti anni dalla concessione dell'agevolazione edilizia il direttore dell'ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia abitativa agevolata rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo di cui al comma primo. Il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo viene pure rilasciato in tutti i casi di revoca dell'agevolazione, di alienazione autorizzata o di iscrizione erronea."

 

          Art. 4.

     1. Nel secondo periodo del comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "della licenza di abitabilità dell'alloggio" vengono sostituite dalle parole "della licenza d'uso rispettivamente, in caso di acquisto, dall'iscrizione tavolare della proprietà sull'abitazione" e nel terzo periodo le parole "del primo comma" vengono sostituite dalle parole "del comma secondo."

     2. Il secondo periodo del comma quarto della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, sostituito dai seguenti: "I richiedenti devono indicare la consistenza patrimoniale dei genitori e dei figli mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il comitato edilizia residenziale può chiedere l'integrazione della dichiarazione con documenti giustificativi."

 

          Art. 5.

     1. All'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:

     1. Nel primo periodo della lettera a) del comma primo vengono cancellate le parole "senza dipendenti".

     2. L'ultimo periodo della lettera c) del comma primo viene sostituito dal seguente: "Per i richiedenti ammessi alla condizione di contrarre matrimonio l'erogazione del contributo avviene ad avvenuto matrimonio, purchè sussistano i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali."

     3. Il comma secondo viene sostituito dal seguente:

     “2. Il mutuo ai beneficiari di cui alla lettera a) del comma primo viene concesso per la durata massima di anni 15, cui si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni. Il mutuo deve comunque entrare in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio antecedente il compimento del secondo anno di prefinanziamento. Per richiedenti che raggiungano 10 punti per il reddito a norma del regolamento di esecuzione e che hanno due figli a carico, la durata del mutuo può essere elevata su richiesta a 20 anni."

     4. Il comma terzo viene sostituito dal seguente:

     “3. Il contributo ai beneficiari di cui alla lettera b) del comma primo viene erogato ad avvenuto collaudo con decorrenza dal 30 giugno 0 31 dicembre successivo alla liquidazione di una rata o dell'intero importo del mutuo per la durata massima di anni 17, comprensivi di un periodo di prefinanziamento e preammortamento di non più di 2 anni."

     4-bis. Il comma quarto è soppresso.

     5. Viene aggiunto il seguente comma quinto:

     “5. Le agevolazioni di cui al comma primo non possono essere concesse, qualora il reddito complessivo familiare lordo dichiarato non sia superiore a quello del minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69."

 

          Art. 6.

     1. All'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:

     1. I commi primo, secondo e terzo vengono sostituiti dai seguenti:

     “1. I limiti massimi del reddito per l'accesso alle agevolazioni provinciali sono fissati:

     1) in Lire 17.600.000 per mutui di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6 con l'onere del 6,5% annuo del capitale mutuato per la costruzione, l'acquisto ed il recupero in caso di mutuo quindicennale, rispettivamente con l'onere del 5% annuo del capitale mutuato in caso di mutuo ventennale;

     2) in Lire 23.500.000 per mutui di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 6 con l'onere del 10% del capitale mutuato per la costruzione, l'acquisto ed il recupero;

     3) in Lire 29.400.000 per la concessione del contributo costante di cui alla lettera c) del comma primo dell'art. 6. per i richiedenti coniugati tale limite viene aumentato del 20%.

     2. L'onere a carico del mutuatario è stabilito in misura differenziata secondo la fascia di reddito di appartenenza. Per i beneficiari dei mutui di cui al n. 2 del comma primo l'onere a carico viene determinato per interpolazione tra i limiti del 6,5% e del 10%. L'onere del 6,5% è riferito al limite di reddito di cui al n. 1 e l'onere del 10% è riferito al limite di reddito di cui al n. 2. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data.

     3. Per i richiedenti ammessi sotto la condizione di contrarre matrimonio, l'onere a carico viene determinato definitivamente tenendo conto del reddito complessivo del richiedente e del suo coniuge nell'anno antecedente il rilascio della licenza d'uso per l'abitazione rispettivamente l'iscrizione tavolare di proprietà sulla stessa nel presupposto che i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni provinciali devono sussistere anche ad avvenuto matrimonio. Il richiedente che in sede di accertamento definitivo supera il limite di reddito di cui al punto 2 del primo comma continua ad usufruire del trattamento corrispondente alla seconda fascia di reddito, purchè non superi tale limite del 20%."

     2. L'importo di Lire 500.000 di cui al comma quarto è elevato a Lire 1.550.000.

     3. Il comma quinto è sostituito dal seguente:

     “5. A favore dei mutuatari appartenenti all'atto dell'ammissione al contributo provinciale alla seconda o alla previgente terza fascia di reddito e che successivamente risultano avere i presupposti per il trattamento corrispondente alla prima o seconda fascia di reddito e per la situazione familiare si trovino in condizioni particolari di bisogno, il contributo può essere aumentato nella misura occorrente, affinchè l'onere a loro carico non superi il 6,5% rispettivamente il 10% del mutuo avuto. Il comitato edilizia residenziale accerta ogni 3 anni la permanenza delle condizioni che hanno giustificato la concessione dell'aumento ed in caso negativo delibera la cessazione dell'aumento. In caso di mutuo ventennale concesso in base alla normativa previgente le misure del 6,5 e 10% si intendono sostituite da quelle del 5 e 8%."

     4. Vengono aggiunti i seguenti commi:

     “6. In caso di morte del beneficiario di agevolazioni provinciali il mutuo o contributo viene trascritto a favore degli eredi legittimi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2. Qualora uno o più eredi non siano in possesso dei requisiti, il mutuo o contributo viene decurtato in proporzione alla loro quota con effetto dall'apertura della successione.

     7. In caso di morte di beneficiari, titolari del diritto d'usufrutto sull'abitazione agevolata, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del titolare del diritto di proprietà, purchè sia erede legittimo e non sussistano motivi di esclusione a norma dell'art. 2, previa estensione del diritto d'ipoteca e del vincolo di cui al comma primo dell'art. 3 sull'intera proprietà. In caso negativo si procede alla revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario rispettivamente il mutuo residuo deve essere restituito in unica soluzione."

 

          Art. 7.

     1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente art. 6-ter:

     “1. I beneficiari di mutui edilizi provinciali di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 6-bis, che a causa di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a loro non imputabili, abbiano subito la sospensione dei lavori possono chiedere l'erogazione retroattiva del contributo provinciale con decorrenza dalla data di inizio dei lavori stessi.

     2. Qualora trattasi di un mutuo sul fondo di rotazione di cui alla lettera a) del comma primo dell'art. 6-bis, viene concesso, per il periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la liquidazione finale del mutuo, un contributo in interessi pari a quello che la Provincia avrebbe dovuto corrispondere per un mutuo corrispondente contratto presso l'Istituto di credito fondiario.

     3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per i beneficiari di mutui edilizi provinciali per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la liquidazione finale del mutuo."

 

          Art. 8.

     1. All'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, vengono apportate le seguenti modifiche:

     1. I commi secondo e terzo vengono sostituiti dai seguenti:

     “2. L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi della lettera F) del comma primo dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo non può superare il 75% della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 75% del costo di costruzione come definito dal comma terzo dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata nel regolamento di esecuzione di cui al comma primo, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione.

     3. Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonchè di quelle sulla tutela del paesaggio l'importo del mutuo agevolato è aumentato del 25%."

     2. Al comma quinto viene aggiunto il seguente periodo: "La garanzia resta pure valida in caso di rinegoziazione del mutuo e conseguente accensione di mutuo a tasso inferiore."

 

          Art. 9.

     1. Nella legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente nuovo art. 7-quater:

     “1. In caso di acquisto di alloggio da recuperare, all'acquirente può essere concesso in aggiunta al mutuo o contributo per l'acquisto il contributo a fondo perduto per il recupero nella misura del 30% della spesa come previsto dall'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche."

 

          Art. 10.

     1. Nella legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene inserito il seguente nuovo art. 7-quinquies:

     “1. Ai mutuatari già fruenti di contributo di cui alla lettera b) dell'art. 6, che entro i primi dieci, quindici, rispettivamente venti anni di ammortamento quindicennale, ventennale, rispettivamente venticinquennale estinguono il mutuo agevolato di interesse annuo superiore di 3 punti a quello praticato al momento di estinzione anticipata, il contributo già concesso resta operante ancora per dieci anni, ma comunque non oltre la durata originaria del mutuo, e per un importo massimo corrispondente all'8% dell'importo di mutuo anticipatamente restituito. Ai mutuatari, già appartenenti alla prima fascia di reddito, fruenti di un contributo di cui alla lettera b) dell'art. 6 con onere a carico del 5% a norma del comma terzo dell'art. 14 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, in caso di restituzione anticipata del mutuo agevolato, il contributo già concesso resta operante per l'intero importo e per ancora dieci anni, ma non oltre la durata originaria del mutuo. Il contributo viene corrisposto annualmente direttamente al beneficiario con decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre successivo alla estinzione anticipata del mutuo agevolato.

     2. Per le abitazioni, per le quali non è stato già annotato il vincolo di cui al comma primo dell'art. 3, la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma è condizionata all'annotazione nel libro fondiario del relativo atto unilaterale d'obbligo. L'estinzione anticipata del mutuo non costituisce titolo per la cancellazione dell'annotazione di cui al comma primo dell'art. 3. Il vincolo di non gravare l'abitazione agevolata non opera qualora per l'estinzione del mutuo agevolato venga acceso altro mutuo ipotecario.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano pure ai mutuatari di cui alla lettera a) dell'art. 6, i quali corrispondono l'onere aumentato a norma dell'ultimo periodo del comma secondo previgente dell'art. 6-bis."

 

          Art. 11. Norme transitorie all'art. 3 della presente legge.

     1. Qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti di beneficiari di agevolazioni edilizie provinciali siano in corso procedimenti di revoca delle agevolazioni edilizie per le contravvenzioni di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, su richiesta dell'interessato può essere applicata la sanzione della sospensione. La presente norma si applica anche per i provvedimenti di revoca definitivi ma non ancora eseguiti.

     2. Contratti di mutui integrativi per l'acquisto, la costruzione o il recupero, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge non contenenti la clausola di destinazione del mutuo di cui al secondo periodo del comma primo dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, come sostituito dall'art. 3 della presente legge, possono essere intavolati in base al nulla osta del direttore dell'ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia agevolata rilasciato dietro presentazione di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la destinazione del mutuo.

     3. Persone singole ammesse all'agevolazione edilizia prima dell'entrata in vigore della presente legge alla condizione di contrarre matrimonio entro i termini di cui al comma terzo dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, che non hanno contratto o non contraggono il matrimonio entro i termini prescritti e che quindi devono essere dichiarati decaduti dall'agevolazione edilizia, possono chiedere la riammissione all'agevolazione edilizia alle condizioni previste dalla presente legge per persone singole, purchè in possesso all'atto della presentazione della domanda originaria dei relativi presupposti. L'importo già percepito in eccedenza deve essere restituito con gli interessi in un'unica soluzione.

 

          Art. 12. Norme transitorie all'art. 5 della presente legge.

     1. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, come modificate dall'art. 5 della presente legge si applicano a tutti i beneficiari, i quali all'entrata in vigore della presente legge non hanno stipulato l'atto di erogazione finale.

     2. La disposizione contenuta nel comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come modificato dall'art. 5 della presente legge si applica pure ai beneficiari di mutui dal fondo di rotazione, ai quali all'entrata in vigore della presente legge il mutuo è stato erogato per intero o in parte, e che avendo superato il periodo di prefinanziamento di due anni, previsto dal comma secondo del previgente art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, non hanno corrisposto l'interesse ordinario praticato per mutui fondiari. Qualora l'atto di erogazione finale sia stato già stipulato e l'ammortamento del mutuo sia già iniziato, i mutuatari devono restituire in unica soluzione l'ammontare delle rate semestrali che sarebbero venute a scadere prima dell'effettiva entrata in ammortamento oppure acconsentire alla riduzione del piano di ammortamento di altrettante rate ed alla ridistribuzione dell'ammontare delle stesse sulle rimanenti rate semestrali ancora dovute. Per il calcolo del superamento del periodo di prefinanziamento di due anni, in caso di erogazione del mutuo mediante anticipazioni dirette della Provincia, si tiene conto del tempo successivo alla trasmissione della domanda di mutuo all'Istituto bancario affidatario del servizio di mutuo a norma dell'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successive modificazioni. Se il mutuatario non acconsente alla riduzione del piano di ammortamento, gli interessi dovuti per il tempo di prefinanziamento superiore ai due anni verranno recuperati con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 13. Norma transitoria all'art. 16 della presente legge.

     1. Per i benficiari di mutui edilizi provinciali che ai sensi dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, previgente all'entrata in vigore della presente legge erano soggetti all'accertamento definitivo dell'onere a loro carico dopo i primi quattro anni di ammortamento del mutuo, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere a loro carico dopo i primi quattro anni di ammortamento del mutuo è determinato definitivamente per interpolazione tra i limiti del 6,5% ed il 13%. La percentuale del 6,5% è riferita alla prima fascia di reddito di cui al n. 1 del comma primo dell'art. 6-bis aumentata del 20% e la percentuale del 13% è riferita alla terza fascia di reddito di cui al n. 3 del comma primo dell'art. 6-bis aumentata del 20%. In caso di mutuo ventennale, concesso in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, i limiti del 6,5% e del 13% si intendono sostituiti dai limiti del 5% e del 10%.

     2. La disposizione di cui al comma primo si applica esclusivamente ai beneficiari che, in sede di accertamento definitivo dell'onere a loro carico dopo i primi 4 anni di ammortamento del mutuo, hanno diritto alla riduzione dello stesso e ne facciano richiesta [1].

     3. I beneficiari di mutui edilizi provinciali, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge l'aumento dell'onere a loro carico è già stato deliberato dal comitato edilizia residenziale, possono chiedere per la restante durata del mutuo la rideterminazione dell'onere a loro carico ai sensi del comma primo [2].

     4. Per il calcolo del reddito familiare complessivo, del quale si tiene conto in sede di determinazione dell'onere a carico definitivo, si continua ad applicare il comma terzo dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, come sostituito dall'art. 3 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, previgente alla legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47 [3].

 

          Art. 14. Adeguamento limiti di reddito.

     1. I limiti di reddito e la quota di detrazione di cui all'art. 6 della presente legge si riferiscono ai redditi del 1987 e sono adeguati ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14.

 

          Art. 15. Modifiche alle leggi provinciali 6 maggio 1976, n. 10, e 10 luglio 1961, n. 6.

     1. All'art. 23 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, viene aggiunto il seguente comma:

     “Le disposizioni dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, si applicano anche alle abitazioni finanziate ai sensi della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, contenente norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli."

     2. L'art. 9 della legge provinciale 10 luglio 1961, n. 6, è abrogato.

 

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15,

E SUCCESSIVE MODIFICHE, SULLA RIFORMA DELL'EDILIZIA ABITATIVA

 

          Art. 16.

     1. All'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     1. Al primo periodo della lettera A) del comma primo, le parole "ed a case albergo per lavoratori e studenti mediante" sono sostituite dalle parole "ed a case albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap mediante".

     2. La lettera B) del comma primo è abrogata.

     3. Alla lettera C) del comma primo le parole "al primo comma dell'art. 3" sono sostituite dalle parole "al comma secondo dell'art. 3" ed è aggiunto il seguente periodo: "Del reddito da lavoro subordinato ed equiparato conseguito all'estero si tiene conto nei limiti del corrispondente reddito conseguibile per contratto collettivo in provincia."

     4. Il secondo periodo della lettera F) del comma primo è sostituito dal seguente: "Su richiesta dei proprietari il cui reddito non supera i limiti indicati ai n. 1 e 2 dell'art. 6-bis della citata legge, in sostituzione del mutuo o contributo può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 50% rispettivamente del 40% della spesa riconosciuta ammissibile; tale spesa non può essere superiore al 75% del costo di costruzione come definito dal terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, senza tener conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione."

     5. La lettera H) del comma primo è sostituita dalla seguente:

     "H) La concessione:

     a) di prestiti senza interessi e di contributi a fondo perduto ai comuni o loro consorzi per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonchè per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le opere ai pubblici servizi. L'importo dato in prestito deve essere rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di cessione del singolo lotto e comunque entro 10 anni dalla data di erogazione del prestito previsto dall'art. 32. Queste agevolazioni sono concesse in corrispondenza alle fasi di edificazione delle zone di espansione determinate nel programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 19;

     b) di contributi a fondo perduto ai comuni nella misura del 50% degli oneri per urbanizzazione secondaria a carico delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;

     c) di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie in possesso dei presupposti per essere assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, che realizzano il proprio alloggio popolare su un'area destinata all'edilizia residenziale privata o mediante trasformazione in abitazione di una costruzione già destinata ad altro uso."

     6. Alla lettera K) del comma primo sono apportate le seguenti modifiche:

     1. Il comma primo viene sostituito dal seguente:

     “1. La concessione tramite l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata di contributi mensili per l'integrazione del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, o di quello di cui all'art. 7, comma primo, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, per conduttori meno abbienti."

     2. Il comma quarto è sostituito dal seguente:

     “4. Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano titolari di un rapporto di affitto di alloggio non di lusso. Non vengono considerati rapporti di affitto fra parenti di primo grado; per una persona il contributo è commisurato ad una superficie utile di mq 50 aumentata di mq 15 per ogni ulteriore persona. Ai conduttori che usufruiscono del sussidio casa è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo."

     3. Il comma quinto è sostituito dal seguente:

     “5. I contratti di affitto o prova di rapporti di affitto conformi alle disposizioni dei commi precedenti e le loro variazioni vengono denunciati all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, allegando alla domanda di sussidio il certificato del Comune sulla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico cui appartiene l'interessato."

     4. Il comma sesto è sostituito dal seguente:

     “6. Una commissione composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma primo dell'art. 45 concede il contributo per la durata dell'anno in base al reddito del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda; i contributi vengono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi e mensilmente in via anticipata per il resto dell'anno, nel presupposto che il rapporto di affitto sia già esistito ed esista. Il comitato provinciale per l'edilizia residenziale versa, su richiesta dell'Istituto, allo stesso mensilmente l'importo occorrente per l'erogazione dei sussidi del mese successivo. L'istituto sottopone annualmente al C.E.R. per l'approvazione il rendiconto delle concessioni ed erogazioni fatte."

 

          Art. 17.

     1. Il comma primo dell'art. 14 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, e modificato dall'art. 8 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

     “1. Ai sensi del comma primo dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 9 i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla stima dell'ufficio estimo provinciale davanti alla Corte d'Appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'ente espropriante."

 

          Art. 18.

     1. L'ultimo comma dell'art. 19, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituito dal seguente:

     “Decorsi i tempi indicati dai programmi pluriennali di attuazione si applicano le disposizioni del successivo art. 24."

 

          Art. 19.

     1. Il comma primo dell'art. 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, è sostituito dal seguente:

     “1. Il piano di attuazione comprendente l'intera zona di espansione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano urbanistico comunale. Esso può derogare, salvo prescrizioni particolari per singole zone, dalle altre prescrizioni per la zona contenute nel piano urbanistico comunale. Le distanze degli edifici dai confini della zona non devono essere inferiori alla metà dell'altezza delle costruzioni periferiche, salvo che il proprietario dell'attigua area consenta la costruzione sul confine della zona stessa. Le distanze dagli edifici esistenti al di fuori della zona non possono essere inferiori all'altezza dell'edificio più alto, salvo costruzioni in aderenza. Per costruzioni in fregio a strade o piazze pubbliche, le distanze dal confine di zona e dagli edifici prospicienti o l'allineamento sono stabiliti nel piano di attuazione."

 

          Art. 20.

     1. L'art. 22 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     “Convenzione con i proprietari - 1. Dopo gli adempimenti di cui all'art. 21 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente a quella quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, che è a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale deve essere ceduta gratuitamente al Comune.

     2. Prima del rilascio di concessioni edilizie singole per le aree destinate all'edilizia residenziale privata il Comune stipula una convenzione con i proprietari delle relative aree che preveda:

     a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi all'elaborazione del piano di attuazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della zona, nonchè del contributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri sono determinati in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione;

     b) i termini entro i quali le costruzioni devono essere realizzate in osservanza dei periodi di tempo previsti dal programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 19.

     3. L'onere per le opere che siano necessarie ad allacciare la zona alle opere esistenti al di fuori della stessa è pari al costo approvato delle opere stesse e comunque non inferiore all'1% e non superiore al 3% del costo di costruzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riferito alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

     4. La convenzione può essere sostituita da un atto d'obbligo unilaterale."

 

          Art. 21.

     1. L'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 30 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

     “Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune - 1. Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione, il comune, accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata, procede all'esproprio delle aree non edificate. L'indennità di esproprio è determinata ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

     2. Le aree espropriate ai sensi del comma precedente devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.

     3. Su richiesta dei proprietari l'esproprio di aree destinate all'edilizia privata può essere effettuato anche prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione."

 

          Art. 22.

     1. Il comma ottavo dell'art. 26, sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

     “8. La costruzione di abitazioni fruenti delle agevolazioni di cui alla presente legge è pure ammessa nelle aree riservate all'edilizia residenziale privata, purchè l'incidenza del costo delle aree non sia superiore al limite massimo indicato nell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, come sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14."

 

          Art. 23.

     1. All'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     1. Al secondo periodo del comma sesto sono aggiunte le seguenti parole: "purchè il rendiconto finale venga presentato al C.E.R. entro tre anni dalla data di concessione del contributo."

     2. Il comma settimo è sostituito dal seguente:

     “7. Contestualmente alla concessione del contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 50% del contributo che in base al regolamento edilizio comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata."

     3. Il comma ottavo è sostituito dal seguente:

     “8. Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione, già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 13 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, viene concesso a carico del fondo di cui al comma primo un contributo a fondo perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione, e comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'abitazione."

     4. Viene aggiunto il seguente comma nono:

     “9. Qualora i comuni acquistano ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 20 agosto 1985, n. 12, o del precedente art. 24, aree residenziali da destinare all'edilizia abitativa agevolata a carico del fondo di rotazione di cui al comma uno, viene concesso un prestito senza interessi nella misura del 50% dell'indennità di esproprio dovuta per aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ed un contributo a fondo perduto per la restante parte del costo di acquisto. Le aree così acquisite dai comuni, dopo la loro destinazione all'edilizia abitativa agevolata, devono essere assegnate alle condizioni di cui al precedente comma quattro a richiedenti in possesso dei presupposti di cui all'art. 26."

 

          Art. 24.

     1. L'art. 44-bis inserito dall'art. 35 della legge provinciale 25 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal seguente:

     “Ammissione alle case-albergo - 1. I criteri di ammissione alle case-albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap sono stabiliti dal C.E.R. il quale può autorizzare l'Istituto ad affidare mediante convenzione, la gestione delle case-albergo alle amministrazioni interessate."

 

          Art. 25.

     1. La lettera c) dell'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

     "c) dal direttore dell'ufficio per la concessione di agevolazioni per i piccoli risparmiatori e per il recupero o da un suo delegato."

 

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 25 NOVEMBRE 1978, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICHE

 

          Art. 26.

     1. Al comma primo dell'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14, le parole "purchè i richiedenti raggiungano almeno 25 punti a norma del regolamento succitato in caso di costruzione" sono sostituite dalle parole "purchè i richiedenti raggiungano almeno 23 punti a norma del regolamento succitato in caso di costruzione".

     2. All'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma sesto:

     “6. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Comitato edilizia residenziale, può fissare limiti massimi unitari di importo di mutui concedibili per la costruzione e recupero rispettivamente per l'acquisto."

 

          Art. 27.

     1. L'art. 8-bis della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, inserito dall'art. 58 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, viene soppresso.

 

          Art. 28.

     1. L'ultimo periodo del comma secondo dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, modificato dall'art. 61 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e dall'art. 16 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è sostituito dal seguente: "Tale diritto spetta solo alle famiglie, i cui componenti non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro."

 

          Art. 29.

     1. L'art. 23 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sostituito dall'art. 64 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

     “Contributi ai comuni - 1. Per la redazione dei piani di recupero, nonchè per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie ai sensi del comma primo dell'art. 18 vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura del 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Per le spese riguardanti il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie i contributi sono liquidati in base al preventivo di spesa regolarmente approvato.

     3. Per il recupero del proprio patrimonio edilizio vengono concessi i contributi a fondo perduto o i contributi costanti negli interessi previsti per il recupero convenzionato di abitazioni dal successivo art. 24.

     4. Per interventi ordinatori, necessari per l'attuazione del piano di recupero e consistenti nella rimozione di manufatti vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura del 70% delle spese riconosciute ammissibili dall'ufficio estimo provinciale. Il contributo a fondo perduto viene commisurato a quella quota parte della volumetria della singola unità d'intervento, in cui è compresa la costruzione da demolire, delimitata nel piano di recupero, che è destinata ad abitazioni."

 

          Art. 30. Modifiche all'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, sostituito dall'art. 64 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, e modificato dall'art. 14 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14.

     1. Il secondo periodo del comma primo è sostituito dal seguente: "Il contributo viene concesso per 10 anni ed erogato in rate semestrali ad avvenuta liquidazione finale del mutuo con decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre successivo all'erogazione della prima rata del mutuo."

     2. Il comma secondo è sostituito dal seguente:

     “2. L'importo del singolo mutuo agevolato per gli interventi di recupero di cui all'art. 13, con esclusione degli interventi di cui alla lettera a) dello stesso articolo, non può superare il 75% della spesa riconosciuta ammissibile e non può comunque superare il 60% del costo di costruzione di ogni abitazione recuperata come definito dal comma terzo dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, riferito alla superficie lorda dell'abitazione, determinata nel regolamento di esecuzione di cui al comma primo dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, senza tener conto del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione. Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonchè di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è aumentato del 25%. In alternativa al mutuo agevolato può essere concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 30% del mutuo agevolato per ogni abitazione recuperata."

     3. Al comma quinto viene aggiunto il seguente periodo: "Qualora il locatario è in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le agevolazioni vengono concesse nella misura prevista dall'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, per il recupero della propria abitazione."

 

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

 

          Art. 31. Modifiche all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 settembre 1985, n. 14.

     1. Nel primo periodo del comma primo le parole "a costruire abitazione standard popolare" sono sostituite dalle parole "a costruire abitazioni standard popolare od economico".

     2. Il secondo periodo del comma primo è sostituito dal seguente: "Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo dell'abitazione determinato ai sensi del comma terzo dell'art. 2 e commisurato alla superficie convenzionale di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392."

     3. Vengono aggiunti i seguenti commi settimo e ottavo:

     “7. Il vincolo di cui al comma quarto non impedisce che l'abitazione possa essere venduta all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, al comune o a cooperative edilizie.

     8. Decorso il periodo di dieci anni di cui al comma secondo il sindaco rilascia il nullaosta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Se si tratta di abitazioni per le quali siano state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario viene rilasciato dal direttore dell'ufficio affari generali e ragioneria per l'edilizia abitativa agevolata dopo il decorso di 20 anni di cui al comma secondo, rispettivamente dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia."

 

          Art. 32.

     1. Il numero 3 del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, è sostituito dal seguente:

     “3) da un rappresentante degli imprenditori edili scelto da una terna proposta dalle rispettive organizzazioni."

 

          Art. 33. Norma transitoria.

     1. I conguagli delle indennità di esproprio per le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, cedute in proprietà prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1984, per le quali in base alla citata sentenza le indennità di esproprio sono state rideterminate secondo i criteri previsti dalla legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, modificata dalla legge regionale 17 febbraio 1966, n. 45, sono depositate con le modalità di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. Gli assegnatari devono rimborsare al fondo di rotazione il 10% dell'importo depositato entro un anno dell'avvenuto deposito, rispettivamente per gli importi già depositati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34.

     1. Il punto 5) del comma primo dell'art. 2 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

     ”5) da un rappresentante dell'ufficio provinciale per l'amministrazione dell'igiene e sanità pubblica, della medicina preventiva, sociale e dello sport."

 

          Art. 35.

     1. Al comma secondo dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo: "Nelle zone di verde privato la trasformazione di fabbricati rurali può essere effettuata nei limiti della cubatura esistente".

 

          Art. 36.

     1. Al comma tredicesimo dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente periodo: "Le costruzioni esistenti su aree sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio o su terreni di cui al comma undicesimo dell'art. 24 possono essere demolite e ricostruite in altra sede del territorio comunale previo parere della commissione urbanistica provinciale, integrata ai sensi del comma secondo dell'art. 6 della legge provinciale 25 giugno 1970, n. 16, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35".

 

          Art. 37.

     1. All'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente nuovo comma:

     “I fabbricati rurali esistenti nel verde agricolo alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, non più utilizzati per la conduzione di aziende agricole, possono essere trasformati in abitazioni convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, a condizione che siano allacciati alla rete idrica ed alla fognatura comunale e che conservino i limiti della cubatura esistente. La relativa concessione viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato agrario e della commissione urbanistica provinciale da esprimere entro il termine perentorio di 60 giorni."

 

          Art. 38.

     1. Il primo periodo del comma secondo dell'art. 46 dell'ordinamento urbanistico provinciale, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: "Quando la particolare conformazione del terreno non consente altra soluzione, l'assessore provinciale all'urbanistica può autorizzare l'ampliamento e la ricostruzione di edifici esistenti con distanze minori di quelle previste dal comma primo, a condizione che non venga pregiudicato un eventuale allargamento o rettifica della strada e non vengano ostacolate la visibilità e la viabilità in generale; inoltre, quando motivi di tutela di paesaggio lo richiedano, lungo le strade provinciali e comunali può essere autorizzata anche la nuova costruzione di edifici con distanze minori da quelle previste dal comma primo".

 

          Art. 39.

     1. Nell'art. 40 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificato con l'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, le parole "entro il termine 31 dicembre 1986" sono sostituite alle parole "entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

     2. Il termine per la denuncia al catasto del 30 giugno 1988, di cui al secondo comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificato dall'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, è prorogato al 30 giugno 1989.

     3. Nel quarto comma dell'art. 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, modificato dall'art. 16 della legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 35, le parole "successivamente al 30 giugno 1988" sono sostituite dalle parole "successivamente al 30 giugno 1989".

 

          Art. 40.

     1. Il quarto comma dell'art. 50 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, è sostituito dal seguente:

     “4. Al procedimento di approvazione delle proposte di modifica, di cui al precedente secondo comma, riferite in quanto occorra ai diversi elementi del piano urbanistico comunale, si applicano i primi tre commi dell'art. 8 riferiti, per quanto concerne l'esposizione al pubblico, all'amministrazione provinciale, nonchè ai comuni ed alle comunità comprensoriali interessate".


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1990, n. 18.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1990, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.P. 9 agosto 1990, n. 18.