§ 3.2.36 - L.P. 31 agosto 1984, n. 11.
Introduzione di un tipo complementare di intervento di edilizia abitativa agevolata.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.2 edilizia
Data:31/08/1984
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Alle lett. E1) ed E2) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 2.      1. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole "di cui uno funge da vicepresidente" e dopo il secondo comma [...]
Art. 3.      1. L'ultimo comma della lett. b), del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato" vengono sostituite dalle [...]
Art. 5.      1. La lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:
Art. 6.      1. Al comma aggiunto all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, con l'art. 44, secondo comma, della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, viene aggiunto il seguente comma:
Art. 7.      1. Al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:
Art. 8.      1. Nel primo comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunto il seguente n. 4):
Art. 9.      1. La garanzia sussidiaria di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, si applica anche in caso di mutuo ipotecario acceso ai sensi [...]
Art. 10.      1. Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge [...]
Art. 11.      1. Qualora i mezzi disponibili sul fondo di rotazione di cui alla lett. a) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, non siano sufficienti per ammettere [...]
Art. 12.      1. Al terzo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "Il reddito dei figli dell'assegnatario viene [...]
Art. 13.      1. In sede di prima applicazione può essere ammesso al contributo di cui all'art. 7 anche chi abbia già presentato domanda di piccolo risparmiatore nell'anno 1983 e presenti una relativa domanda [...]
Art. 14.      1. L'annotazione di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successive modifiche, viene cancellata, su semplice richiesta, contestualmente o ad avvenuta iscrizione del [...]
Art. 15.      1. L'art. 71 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, aggiunto con l'art. 61 della legge 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente: "Tale [...]
Art. 17.      1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 65 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, le parole "devono [...]
Art. 18.      1. Il n. 2 dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per l'edilizia abitativa agevolata di cui ai nn. 73, 74 e 75 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono [...]
Art. 20.  Disposizioni finanziarie.
Art. 21.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.2.36 - L.P. 31 agosto 1984, n. 11.

Introduzione di un tipo complementare di intervento di edilizia abitativa agevolata.

(B.U. 11 settembre 1984, n. 44).

 

     Art. 1.

     1. Alle lett. E1) ed E2) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunta la seguente lettera:

     "E3) La concessione, in alternativa alle agevolazioni di cui alle precedenti lett. E1) ed E2) e prescindendo dal punteggio richiesto dall'art. 56 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, direttamente al beneficiario di contributi decennali costanti."

 

          Art. 2.

     1. Nel secondo comma dell'art. 5 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono soppresse le parole "di cui uno funge da vicepresidente" e dopo il secondo comma viene inserito il seguente nuovo comma:

     "Il vicepresidente è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente fra i membri del C.E.R.".

 

          Art. 3.

     1. L'ultimo comma della lett. b), del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

     "Ai richiedenti che siano proprietari o usufruttuari di uno o più alloggi in qualsiasi località fuori della provincia l'importo del mutuo è commisurato alla differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio da costruire o da acquistare e il costo di costruzione degli alloggi posseduti. Lo stesso vale per il coniuge non legalmente separato."

 

          Art. 4.

     1. Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "salvo in garanzia dell'ammortamento del mutuo agevolato" vengono sostituite dalle seguenti: "salvo in garanzia dell'ammortamento dell'alloggio stesso".

 

          Art. 5.

     1. La lett. a) del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche, viene sostituita dalla seguente:

     "a) qualsiasi sfratto non dovuto ad inadempienza contrattuale o ad immoralità, eccettuato la revoca di alloggio di servizio per cessazione del rapporto di lavoro per dimissione o per pensionamento."

 

          Art. 6.

     1. Al comma aggiunto all'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, con l'art. 44, secondo comma, della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, viene aggiunto il seguente comma:

     "Con regolamento di esecuzione devono essere stabiliti criteri unitari per la valutazione del patrimonio al fine dell'ammissione alle agevolazioni provinciali. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente rimane sospesa fino al 31 dicembre 1984."

 

          Art. 7.

     1. Al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene aggiunta la seguente lettera:

     "c) corrisponde direttamente al beneficiario un contributo decennale costante fino all'8% limitatamente ad un importo non superiore al 50% del costo di costruzione di un alloggio di 110 mq utili, come definito al primo comma dell'art. 7. A tale forma di agevolazione edilizia abitativa non si applica l'accertamento definitivo dopo 4 anni del reddito complessivo familiare di cui al terzo comma dell'art. 6-bis."

 

          Art. 8.

     1. Nel primo comma dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, viene aggiunto il seguente n. 4):

     "4) per la concessione del contributo costante di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 6 il limite di reddito di cui al precedente n. 3) viene aumentato del 20% per i richiedenti coniugati."

     2. Il contributo viene erogato a favore del beneficiario ad avvenuto collaudo con decorrenza dal 30 giugno o 31 dicembre successivo alla concessione del contributo stesso.

 

          Art. 9.

     1. La garanzia sussidiaria di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, si applica anche in caso di mutuo ipotecario acceso ai sensi dell'art. 7-ter di tale legge presso un istituto bancario, partecipante del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 13 luglio 1971, n. 9, diverso da quello del Credito Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige, qualora il beneficiario del contributo lo ceda o rilasci delega di incasso dello stesso a favore dell'istituto bancario.

 

          Art. 10.

     1. Nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, le parole "valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui all'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15" vengono sostituite dalle seguenti: "valendosi delle giacenze del fondo di rotazione di cui alla lett. a) dell'art. 6 della presente legge".

     2. La presente disposizione di applica anche alle anticipazioni concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la parte non ancora erogata.

 

          Art. 11.

     1. Qualora i mezzi disponibili sul fondo di rotazione di cui alla lett. a) dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, non siano sufficienti per ammettere correntemente tutti i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito che raggiungono il punteggio minimo, agli stessi viene concesso un contributo ai sensi della lett. b) dell'art. 6 citato, pari alla differenza tra il costo del denaro e l'onere a carico del mutuatario del 6,5%.

 

          Art. 12.

     1. Al terzo comma dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente periodo: "Il reddito dei figli dell'assegnatario viene considerato solo per la metà."

 

          Art. 13.

     1. In sede di prima applicazione può essere ammesso al contributo di cui all'art. 7 anche chi abbia già presentato domanda di piccolo risparmiatore nell'anno 1983 e presenti una relativa domanda entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate nell'anno 1983 possono essere completate all'atto della presentazione di detta domanda.

     2. La disposizione del precedente comma si applica anche alle domande presentate nel 1983 e già ammesse, qualora non sia stato stipulato il contratto di mutuo o non sia stata erogata un'anticipazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche.

 

          Art. 14.

     1. L'annotazione di cui all'art. 69 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successive modifiche, viene cancellata, su semplice richiesta, contestualmente o ad avvenuta iscrizione del diritto di ipoteca in garanzia del mutuo edilizio anticipato.

 

          Art. 15.

     1. L'art. 71 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, viene sostituito dal seguente:

     "I contributi provinciali previsti dalle lett. F) e G) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, possono essere concessi per il recupero di fabbricati esistenti da almeno 25 anni, e limitatamente ai lavori, risultanti da progetto regolarmente approvato, eseguiti dopo la presentazione della domanda e il relativo sopralluogo. L'esclusione di cui alla lett. c) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, non si applica per il recupero, qualora dall'erogazione del precedente contributo siano passati almeno 25 anni ed in caso di mutuo questo sia interamente rimborsato."

 

          Art. 16.

     1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, aggiunto con l'art. 61 della legge 21 novembre 1983, n. 45, è sostituito dal seguente: "Tale diritto spetta solo alle famiglie il cui reddito non supera del 20% quello di cui al n. 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che non sono proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro."

 

          Art. 17.

     1. Nel primo periodo del terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, come modificato dall'art. 65 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, le parole "devono essere occupate da famiglie il cui reddito non è superiore a quello di cui al n. 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche" vengono sostituite dalle parole "devono essere occupate da famiglie il cui reddito non supera del 20% quello di cui al n. 3 dell'art. 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche".

 

          Art. 18.

     1. Il n. 2 dell'art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "2) da un esperto del settore dell'edilizia sovvenzionata proposto dall'Assessore provinciale competente."

     2. Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione, il suo presidente e vicepresidente, scelti fra gli undici componenti, sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura."

 

          Art. 19.

     1. Per sopperire alle maggiori esigenze di personale degli uffici per l'edilizia abitativa agevolata di cui ai nn. 73, 74 e 75 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono aumentate le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati A e B della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, come in seguito indicato:

     Ruolo amministrativo:

     sei posti nella sesta qualifica funzionale;

     tre posti nella quarta qualifica funzionale.

     Ruolo speciale dei servizi tecnici:

     due posti nella sesta qualifica funzionale.

     2. Nell'art. 41 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, vengono stralciate le seguenti parole: "Ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale:

     due posti di urbanista di III classe."

 

          Art. 20. Disposizioni finanziarie.

     1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge è valutata in lire 250 milioni all'anno.

     2. Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni a carico dell'esercizio 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, modificato dalla legge sull'"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1984" (partita n. 4 dell'allegato al bilancio n. 3).

     3. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1985-1986 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per gli stessi esercizi nel bilancio pluriennale 1984-1986 della Provincia.

     4. La Giunta provinciale è autorizzata ai sensi dell'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1984, con deliberazione soggetta alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 21.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.