Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.2 edilizia |
Data: | 20/09/1985 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Elenco delle unità immobiliari non occupate. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
§ 3.2.37 - L.P. 20 settembre 1985, n. 14. [1]
Elenco delle unità immobiliari non occupate e modifiche alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa.
(B.U. 24 settembre 1985, n. 43).
Art. 1. Elenco delle unità immobiliari non occupate.
1. Ai fini della programmazione urbanistica ed edilizia, i comuni sono delegati, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto speciale di autonomia nel testo approvato con
2. I possessori di unità immobiliari soggette all'iscrizione nel catasto edilizio urbano destinate ad abitazione, escluse quelle utilizzate come residenze turistiche ai sensi del testo unico delle leggi regionali concernenti: "disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L, ovvero per oggettive e comprovate esigenze di lavoro che non siano abitate da oltre sei mesi, debbono denunziarle entro i trenta giorni successivi, con indicazioni della consistenza e vetustà, al comune nel cui territorio è ubicato il bene. Nella denuncia deve altresì essere dichiarata l'eventuale disponibilità a vendere o a locare l'unità immobiliare all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o a terzi.
3. La vigilanza sulla denuncia spetta al comune.
4. L'omissione della denuncia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 1.077 a 3.232. Le violazioni sono accertate e le relative sanzioni sono applicate dal sindaco del comune nel quale si trova l'unità immobiliare non denunziata, con le modalità di cui al testo unico delle leggi provinciali approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16, concernente le norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative. [2]
5. A domanda dell'interessato è cancellata dagli elenchi l'unità immobiliare che venga venduta o data in locazione. La cancellazione è disposta una volta accertato che l'unità è effettivamente abitata.
6. In sede di prima applicazione la denuncia di cui al precedente secondo comma deve essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 19 luglio 2006, n. 34.
[3] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 151 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 151 della