§ 5.5.32 - L.P. 16 giugno 1992, n. 19.
Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, concernente l'istituzione della Sopraintendenza provinciale ai beni culturali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:16/06/1992
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è così sostituito:
Art. 2.      1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 26/1975, è inserito il seguente art. 5-bis:
Art. 3.      1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale n. 26/1975, inserito dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente art. 5-ter:
Art. 4.      1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di tre unità nella settima qualifica [...]
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.
Art. 6.  Variazioni al bilancio 1992.


§ 5.5.32 - L.P. 16 giugno 1992, n. 19.

Modifiche della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, concernente l'istituzione della Sopraintendenza provinciale ai beni culturali.

(B.U. 30 giugno 1992, n. 27).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 5 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, è così sostituito:

     "Art. 5.

     1. Il soprintendente provinciale ai beni culturali autorizza la denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti. Contro i provvedimenti del soprintendente è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data della loro notifica o comunicazione. La Giunta provinciale decide, sentita la consulta per l'etnografia e la toponomastica.

     2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone decedute da meno di dieci anni.

     3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori o dedicati ai caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da meno di dieci anni.

     4. La Giunta provinciale può consentire deroghe alle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo, quando la intitolazione o la dedica viene fatta a persone particolarmente benemerite per la collettività."

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 26/1975, è inserito il seguente art. 5-bis:

     "Art. 5 bis.

     1. Il soprintendente provinciale ai beni culturali individua i beni di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico da assoggettarsi a tutela specifica. Tale provvedimento ha valore di proposta per la dichiarazione di vincolo del bene culturale.

     2. La proposta di dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene. Dalla data di notificazione, la proposta di dichiarazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di vincolo del bene culturale fino al giorno di emanazione del provvedimento definitivo da parte della Giunta provinciale.

     3. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della proposta di dichiarazione, il proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, possono presentare ricorso alla Giunta provinciale.

     4. Il provvedimento di vincolo del bene culturale deve essere adottato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla notificazione della relativa proposta, a pena di decadenza degli effetti della proposta stessa.

     5. La dichiarazione di vincolo del bene culturale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e notificata, entro trenta giorni dalla sua adozione, al proprietario, possessore o detentore del bene vincolato.

     6. Quando la notificazione individuale risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari o vi sia difficoltà nelle loro identificazione, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di procedere per mezzo di pubblica affissione per la durata di 30 giorni all'albo del Comune, nel cui territorio è ubicato il bene culturale da tutelare."

 

          Art. 3.

     1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale n. 26/1975, inserito dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente art. 5-ter:

     "Art. 5 ter.

     1. La Giunta provinciale, sentita la consulta per le antichità e le belle arti, può concedere al proprietario o amministratore di un bene assoggettato a vincolo un contributo per coprire gli oneri aggiuntivi indotti dagli interventi di restauro o di conservazione sullo stesso, riconoscendo anche prestazioni proprie."

 

          Art. 4.

     1. Per l'adempimento delle funzioni di cui alla presente legge, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di tre unità nella settima qualifica funzionale, di due unità nella sesta qualifica funzionale, di un'unità nella quarta qualifica funzionale e di un'unità nella terza qualifica funzionale.

 

          Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura della maggiore spesa per il personale derivante dall'art. 4, valutata in Lire 140 milioni a carico dell'esercizio 1992, si provvede mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 (partita n. 2 dell'allegato n. 3 al bilancio).

     2. Alla copertura della maggiore spesa a carico degli esercizi successivi valutata in Lire 280 milioni all'anno si provvede: per il biennio 1993-94 mediante utilizzo di quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2., lettera b.1), del bilancio pluriennale 1992-94, e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nei rispettivi bilanci della Provincia.

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio 1992.

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis).