§ 2.1.82 - L.P. 17 aprile 1986, n. 15.
Norme sull'inquadramento nei ruoli dei dipendenti provinciali di personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/04/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi.
Art. 2.  Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro.
Art. 3.  Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.
Art. 4.  Attribuzione nuovo stipendio.
Art. 5.  Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali.
Art. 6.  Opzione per la posizione assicurativa in atto.
Art. 7.  Norme transitorie.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Variazioni al bilancio 1986.
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.1.82 - L.P. 17 aprile 1986, n. 15.

Norme sull'inquadramento nei ruoli dei dipendenti provinciali di personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

(B.U. 29 aprile 1986, n. 18).

 

     Art. 1. Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi.

     1. Il personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato, in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, agli uffici della Provincia di cui all'art. 15 di quest'ultima legge provinciale, escluso quello del ruolo sanitario, è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1985 nei corrispondenti ruoli provinciali.

     2. L'inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A) della presente legge.

     3. Ai fini del comma precedente e per coprire le ulteriori esigenze degli uffici della ripartizione VII dell'Amministrazione provinciale il ruolo amministrativo provinciale, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, nonché i ruoli speciali dei servizi tecnici e dei servizi sociali, sono aumentati delle unità indicate nella tabella B) allegata alla presente legge.

 

          Art. 2. Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro.

     1. E' istituita la pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro di cui all'art. 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, come previsto nella tabella C) allegata alla presente legge.

     2. Il personale sanitario di cui al precedente art. 1, assegnato all'ufficio "Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica", viene assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.

     3. Il personale sanitario già utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e comandato all'ufficio provinciale medicina del lavoro, viene trasferito alla Provincia ed assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.

     4. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche e integrazioni. Questo personale viene inquadrato nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11.

     5. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

 

          Art. 3. Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

     1. Il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 1, in servizio alla data del 1° gennaio 1985, può presentare domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, come previsto dall'art. 17, terzo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, conservando in tal caso lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del servizio sanitario.

     2. Il personale che in base al comma precedente ha optato per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario viene assegnato con deliberazione della Giunta provinciale alle unità sanitarie locali, con eventuale inquadramento anche in soprannumero e può, in seguito, essere comandato alla Provincia.

     3. Nel caso che non venga effettuato il comando, la posizione in soprannumero di cui al secondo comma viene assorbita dal primo posto vacante dello stesso profilo professionale e posizione funzionale.

 

          Art. 4. Attribuzione nuovo stipendio.

     1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° gennaio 1985 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale ai sensi del precedente art. 1, si considera lo stipendio in godimento alla stessa data, comprensivo dell'aumento maturato per classi e scatti; l'eventuale frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe di stipendio o aumento periodico biennale.

     2. Nel caso in cui lo stipendio in godimento, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica o del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

     3. Qualora invece detto stipendio in godimento sia superiore, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica o livello per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio stesso.

     4. E' comunque salvaguardato il maturato economico consistente; nel trattamento economico raggiunto alla stessa data per stipendio più indennità di bilinguismo di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e indennità fisse e continuative, comprensive del premio annuo lordo fisso di avvio riforma sanitaria di cui all'art. 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, percepite ai sensi dell'accordo unico nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, escluse l'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione e l'indennità di coordinamento.

 

          Art. 5. Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali.

     1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo della Provincia è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

     2. Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla normativa provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7 sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi agli enti di provenienza, utilmente computato presso i relativi enti previdenziali ed assistenziali, ed eventuali fondi integrativi, presso i servizi sanitari direttamente gestiti dalla Provincia di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed alla Provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

     3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale che viene inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo, e per i servizi di cui al comma precedente, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, dedotto quanto dovuto dall'INADEL ai sensi dell'art. 76, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

          Art. 6. Opzione per la posizione assicurativa in atto.

     1. Al personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della presente legge che in base all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, risulta ancora iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e/o presso eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, l'Amministrazione provinciale mantiene, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione nella predetta assicurazione generale e presso il predetto eventuale fondo integrativo di previdenza.

     2. L'indennità di cui all'art. 45, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è utilmente computata anche ai fini del fondo integrativo di previdenza di cui al primo comma.

     3. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7. Norme transitorie.

     1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali e nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario al personale incaricato presso i servizi sanitari ex art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato agli uffici della Provincia ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207 [1] .

 

          Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 1 della presente legge, valutata in lire 160 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede:

     per l'anno 1986, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

     per gli anni 1987 e 1988, con una quota delle disponibilità finanziarie previste alla Sezione 1 - Settore 2 - voce b. 1) del bilancio pluriennale della Provincia;

     per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci.

     2. Alla copertura delle spese per il personale della pianta organica di cui all'art. 2 si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 52200 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso e con i corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci.

 

          Art. 9. Variazioni al bilancio 1986.

     1. Nello stato di previsione della spesa per variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

     (Omissis)

 

          Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.P. 12 maggio 1988, n. 19.