Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 17/04/1986 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi. |
Art. 2. Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro. |
Art. 3. Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario. |
Art. 4. Attribuzione nuovo stipendio. |
Art. 5. Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali. |
Art. 6. Opzione per la posizione assicurativa in atto. |
Art. 7. Norme transitorie. |
Art. 8. Disposizioni finanziarie. |
Art. 9. Variazioni al bilancio 1986. |
Art. 10. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 2.1.82 - L.P. 17 aprile 1986, n. 15.
Norme sull'inquadramento nei ruoli dei dipendenti provinciali di personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.
(B.U. 29 aprile 1986, n. 18).
Art. 1. Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi.
1. Il personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della
2. L'inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A) della presente legge.
3. Ai fini del comma precedente e per coprire le ulteriori esigenze degli uffici della ripartizione VII dell'Amministrazione provinciale il ruolo amministrativo provinciale, di cui all'allegato A) della
Art. 2. Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro.
1. E' istituita la pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro di cui all'art. 19 della
2. Il personale sanitario di cui al precedente art. 1, assegnato all'ufficio "Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - sezione medica", viene assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.
3. Il personale sanitario già utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della
4. Lo stato giuridico ed economico del personale assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma è disciplinato dal
5. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 19 della
Art. 3. Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.
1. Il personale amministrativo e tecnico di cui all'art. 1, in servizio alla data del 1° gennaio 1985, può presentare domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, come previsto dall'art. 17, terzo comma, della
2. Il personale che in base al comma precedente ha optato per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario viene assegnato con deliberazione della Giunta provinciale alle unità sanitarie locali, con eventuale inquadramento anche in soprannumero e può, in seguito, essere comandato alla Provincia.
3. Nel caso che non venga effettuato il comando, la posizione in soprannumero di cui al secondo comma viene assorbita dal primo posto vacante dello stesso profilo professionale e posizione funzionale.
Art. 4. Attribuzione nuovo stipendio.
1. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° gennaio 1985 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale ai sensi del precedente art. 1, si considera lo stipendio in godimento alla stessa data, comprensivo dell'aumento maturato per classi e scatti; l'eventuale frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe di stipendio o aumento periodico biennale.
2. Nel caso in cui lo stipendio in godimento, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica o del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.
3. Qualora invece detto stipendio in godimento sia superiore, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica o livello per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio stesso.
4. E' comunque salvaguardato il maturato economico consistente; nel trattamento economico raggiunto alla stessa data per stipendio più indennità di bilinguismo di cui alla
Art. 5. Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali.
1. Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo della Provincia è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
2. Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla normativa provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 19 della
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale che viene inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo, e per i servizi di cui al comma precedente, vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 23, secondo e terzo comma, della
Art. 6. Opzione per la posizione assicurativa in atto.
1. Al personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della presente legge che in base all'art. 75 del
2. L'indennità di cui all'art. 45, secondo comma, della
3. La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. Norme transitorie.
1. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali e nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario al personale incaricato presso i servizi sanitari ex art. 6 della
Art. 8. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 1 della presente legge, valutata in lire 160 milioni all'anno a decorrere dal 1986, si provvede:
per l'anno 1986, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);
per gli anni 1987 e 1988, con una quota delle disponibilità finanziarie previste alla Sezione 1 - Settore 2 - voce b. 1) del bilancio pluriennale della Provincia;
per gli anni successivi, con le disponibilità dei relativi bilanci.
2. Alla copertura delle spese per il personale della pianta organica di cui all'art. 2 si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 52200 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso e con i corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci.
Art. 9. Variazioni al bilancio 1986.
1. Nello stato di previsione della spesa per variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
(Omissis)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 5 della