Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 14/03/2025 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani |
Art. 2. Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 4. Misure urgenti in materia di reclutamento |
Art. 5. Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero |
Art. 6. Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 7. Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità |
Art. 8. Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali |
Art. 10. Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana [...] |
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali |
Art. 12. Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione |
Art. 13. Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi |
Art. 14. Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie |
Art. 15. Misure urgenti per il Giubileo |
Art. 16. Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni |
Art. 17. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze |
Art. 18. Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa |
Art. 19. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonchè in materia di [...] |
Art. 20. Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici |
Art. 21. Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 80.5.1035 - D.L. 14 marzo 2025, n. 25.
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
(G.U. 14 marzo 2025, n. 61)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonchè per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 19 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I Disposizioni per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione e per il superamento del precariato
Art. 1. Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani
1. All'articolo 3-ter, comma 1, del
Art. 2. Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione
1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del
3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonchè di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento
Art. 3. Modifiche al
1. Al
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
d) all'articolo 35:
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonchè le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo è soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».
f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4. Misure urgenti in materia di reclutamento
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del
2. All'articolo 1, comma 3, del
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del
4. All'articolo 18, comma 4, del
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del
Capo III
Misure urgenti in materia di reclutamento di particolari categorie di personale
Art. 5. Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 6. Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Titolo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali
Art. 7. Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità
1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA - Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della
3. All'articolo 1, comma 613, della
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonchè di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 ed euro 767.239 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di enti locali
Art. 8. Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
1. All'articolo 1, comma 557, della
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della
3. All'articolo 3, comma 1, del
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del
6. All'articolo 16 del
a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
9. All'articolo 19 del
a) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.»;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del
10. All'articolo 1, comma 365, della
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali
1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonchè della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del
Art. 10. Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonchè per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi
1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonchè delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonchè stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonchè la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonchè un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".
8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonchè a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonchè ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Titolo III
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali
1. All'articolo 1 del
«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al
2. All'articolo 67, comma 3, del
3. È ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della
Art. 12. Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del
4. All'art. 8 comma 2, del
5. All'articolo 6, comma 2, del
«c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica;»;
6. All'articolo 8 del
«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.».
7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano strategico Mattei di cui al
11. All'articolo 1 della
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del
14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 - 2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15. All'articolo 1 della
a) al comma 524, dell'articolo 1, della
b) ai commi 898 e 899, le parole "da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "da ripartire";
c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 900, le parole "sulla base delle" sono sostituite dalle seguenti: "tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle".
16. All'articolo 13-bis, comma 6, del
a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».
Art. 13. Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi
1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del
b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».
Art. 14. Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie
1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri , a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della
2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della
5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del
6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della
Art. 15. Misure urgenti per il Giubileo
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, si autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della
Art. 16. Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 17. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 18. Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa
1. All'articolo 1 della
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b), è accantonata e resa indisponibile per la gestione;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonchè a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della
3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del
5. All'articolo 8, comma 1, del
Art. 19. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonchè in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta
1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonchè alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
3. All'articolo 12, del
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del
b) al comma 12, terzo periodo, le parole "è prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di due anni".
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "3 giugno 2025".
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 20. Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. All'allegato I.11, articolo 8, del
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
2. L'articolo 1, comma 5, del
Art. 21. Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 3, comma 7, del
a) dopo le parole: "del sistema nazionale di protezione civile" sono inserite le seguenti ", con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,";
b) le parole "è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015," sono sostituite dalle seguenti: "è consentito il riconoscimento";
c) le parole "delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nonchè per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesime codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO I - (art. 18, comma 5)
Tabella - Ambiti territoriali