Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 09/10/2023 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 51.4.206 - L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
(G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105
All'articolo 1:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".
2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indaginì";
b) al comma 2-bis, le parole: "affinchè nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".
2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «che assicurino»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni»;
al secondo periodo, dopo la parola: «Fermi» è inserita la seguente: «restando»;
al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
al comma 6, primo periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;
al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
al comma 8, le parole: «infrastrutture digitali cui» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
"3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280"»;
al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni».
Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza). - 1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonchè a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale".
2. All'articolo 7, comma 1, del
"n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonchè gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,";
b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonchè, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";
c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis";
d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".
4. All'articolo 9 della
a) al comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";
2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
"b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis".
5. All'articolo 5, comma 3, del
6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del
All'articolo 3:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»;
al secondo periodo, le parole: «compone il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola: «"Possono» è sostituita dalle seguenti: «"5. Possono»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse».
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: «dall'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del
alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile».
Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria). - 1. Alla tabella A allegata al
2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti: «le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".
1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse»;
alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter».
Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifica all'articolo 30 della
"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)".
Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al
"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".
2. Al
a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";
b) all'articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";
2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";
b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";
c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».
La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «all'articolo 47, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge» e dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
al secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;
alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
All'articolo 8:
al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»;
alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), le parole: «10-ter, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»;
al comma 2, le parole: «del Ministero della salute.» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute» e le parole: «dall'articolo 32, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 32, primo comma,».
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «è fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «continua ad applicarsi»;
al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dopo le parole: «
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del
All'articolo 11:
al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite le seguenti: «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «, dell'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli 2» è inserita la seguente: «, 5-bis».