§ 19.4.173 - Direttiva 29 aprile 2024, n. 1265.
Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:29/04/2024
Numero:1265


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 19.4.173 - Direttiva 29 aprile 2024, n. 1265.

Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri

(G.U.U.E. 30 aprile 2024)

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di politica di bilancio, in particolare per quanto concerne l'obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi, la direttiva 2011/85/UE del Consiglio (3) stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri.

(2) Traendo insegnamento dalle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione economica e monetaria dall'entrata in vigore della direttiva 2011/85/UE, è necessario modificarne i requisiti per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri.

(3) Nella relazione speciale n. 22/2019, dal titolo «I requisiti UE per i quadri di bilancio nazionali devono essere ulteriormente rafforzati e la loro applicazione va monitorata meglio», la Corte dei conti europea ha esaminato i requisiti dell'Unione per i quadri di bilancio nazionali e ha raccomandato alla Commissione di rivedere tali requisiti tenendo conto dei principi e delle migliori pratiche internazionali. La Corte dei conti europea ha proposto azioni specifiche per migliorare la portata e l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali, in particolare per quanto riguarda i quadri di bilancio a medio termine e le istituzioni di bilancio indipendenti.

(4) Nella comunicazione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Riesame della governance economica — Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE» , la Commissione ha constatato progressi notevoli ma diseguali nello sviluppo dei quadri di bilancio nazionali, dal momento che il diritto dell'Unione stabilisce soltanto requisiti minimi e che l'attuazione e la conformità alle disposizioni nazionali erano state assai eterogenee. Tale comunicazione valutava inoltre la misura in cui il quadro potrebbe sostenere le esigenze di politica economica, ambientale e sociale connesse alla transizione verso un'economia europea digitale, efficiente sotto il profilo delle risorse e a impatto climatico zero, a integrazione del ruolo centrale del contesto normativo e delle riforme strutturali.

(5) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», la Commissione ha auspicato un maggior ricorso a strumenti di «bilancio verdi» al fine di riorientare gli investimenti pubblici, i consumi e la tassazione verso le priorità verdi, abbandonando le sovvenzioni dannose. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), fissa l'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di compiere progressi nel potenziamento della capacità di adattamento. La Commissione si è impegnata a collaborare con gli Stati membri per individuare ed effettuare un'analisi comparativa delle pratiche di bilancio verdi. Nella comunicazione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», la Commissione ha constatato l'importanza dei cambiamenti climatici dal punto di vista macrofiscale e ha sottolineato la necessità di aumentare la resilienza dell'Unione in relazione all'impatto dei cambiamenti climatici. Il semestre europeo offre un quadro supplementare per sostenere tali sforzi, mentre lo strumento di assistenza tecnica, istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), fornisce l'assistenza pratica per la loro attuazione.

(6) Nella comunicazione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, la Commissione ha messo in luce la necessità di rafforzare la sostenibilità del debito e di ridurre gli elevati rapporti debito pubblico/PIL, promuovendo al contempo una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri. Gli obiettivi fondamentali degli orientamenti consistono nel migliorare la titolarità nazionale, semplificare il quadro e spostarne il fulcro maggiormente sul medio termine, in combinazione con un'esecuzione più rigorosa e coerente.

(7) Al fine di migliorare l'osservanza delle disposizioni del TFUE, e in particolare di evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 126 TFUE, le legislazioni degli Stati membri dovrebbero contenere disposizioni specifiche volte a rafforzare la titolarità nazionale, conformemente alla comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2022, sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, al di là di quelle attualmente richieste dalla direttiva 2011/85/UE. Sulla base degli elementi di prova emersi dall'attuazione di tale direttiva, le modifiche dovrebbero riguardare disposizioni in materia di trasparenza, statistiche, previsioni ed elaborazione del bilancio a medio termine, per ovviare alle debolezze emerse durante la sua attuazione precedente.

(8) La presente direttiva modificativa fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento e del Consiglio (6) e il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio (7). Insieme, tali tre atti legislativi (congiuntamente denominati «riforma del quadro di governance economica») riformano il quadro di governance economica dell'Unione incorporando nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III (patto di bilancio), del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (8) del 2 marzo 2012 (TSCG), a norma dell'articolo 16 di tale trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, la riforma del quadro di governance economica conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. La riforma del quadro di governance economica prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, tra l'altro mantenendo il ruolo consultivo delle istituzioni di bilancio indipendenti, essenzialmente sulla base dei principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio del patto di bilancio proposti dalla Commissione nella comunicazione del 20 giugno 2012, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG.Il regolamento (UE) 2024/1263 definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale di conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) 2024/1263 consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Così come avviene per il patto di bilancio, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo definito. La riforma del quadro di governance economica rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel patto di bilancio.

(9) L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro. La disponibilità e la qualità delle statistiche basate sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) sono fondamentali per assicurare il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza di bilancio dell'Unione. Il SEC 2010 si basa su informazioni fornite secondo il principio di competenza. È pertanto auspicabile migliorare la raccolta delle informazioni e dei dati fondati sul principio di competenza, necessari per generare statistiche basate sul principio di competenza, in maniera completa e coerente in tutti i sottosettori delle amministrazioni pubbliche.

(10) La disponibilità di dati ad alta frequenza può rivelare modalità che richiedono una più stretta sorveglianza e migliorare la qualità delle previsioni di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero pubblicare dati trimestrali sul disavanzo e sul debito applicando le definizioni di cui all'articolo 2 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE. La pubblicazione di dati di bilancio a più alta frequenza, adattati alle definizioni di bilancio nazionali, dovrebbe essere decisa sulla base dei requisiti nazionali in materia di trasparenza e delle esigenze degli utenti, per migliorare la titolarità nazionale.

(11) Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche per la legislazione di bilancio annuale e pluriennale possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio. Per migliorare le ipotesi di base, gli Stati membri dovrebbero confrontare le loro previsioni macroeconomiche e di bilancio con quelle della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti.

(12) Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale dell'amministrazione pubblica dovrebbero essere soggette a valutazioni ex post periodiche, oggettive e complete, effettuate da un organismo indipendente o da altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che elabora le previsioni, al fine di migliorarne la qualità. Tali valutazioni dovrebbero comprendere l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altri enti e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.

(13) Gli organismi indipendenti responsabili del monitoraggio delle finanze pubbliche negli Stati membri rappresentano un elemento efficace dei quadri di bilancio. Ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono tenuti a dotarsi di istituzioni di bilancio indipendenti incaricati di elaborare o approvare le previsioni macroeconomiche; il regolamento introduce inoltre garanzie specifiche concernenti l'indipendenza e la capacità tecnica di tali enti. Fatti salvi gli obblighi di cui a tale regolamento, il compito delle istituzioni di bilancio indipendenti di elaborare, valutare o approvare le previsioni macroeconomiche in conformità con la presente direttiva dovrebbe tenere conto delle procedure e prassi nazionali consolidate negli Stati membri, comprese quelle riguardanti il momento in cui è svolto il compito mansione.

(14) Per accrescere la responsabilità nella politica di bilancio, è opportuno assicurare alle istituzioni di bilancio indipendenti un elevato grado di indipendenza operativa e le risorse necessarie all’esercizio dei propri compiti, nonché un ampio e tempestivo accesso alle necessarie informazioni. Gli Stati membri possono istituire più di un’istituzione di bilancio indipendente e ciascuna di esse può assolvere uno o più compiti stabiliti dalla presente direttiva modificativa, purché vi sia una chiara ripartizione delle responsabilità e non vi sia sovrapposizione di competenze. È opportuno evitare un'eccessiva frammentazione istituzionale delle funzioni di monitoraggio. Tali organismi di monitoraggio dovrebbero essere concepiti tenendo conto dell'assetto istituzionale esistente e della struttura amministrativa dello Stato membro interessato.

(15) Per migliorare la pianificazione di bilancio, è opportuno prestare la debita attenzione, nella misura del possibile, ai rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici, nonché ai loro impatti ambientali e distributivi. Comprendere attraverso quali possibili canali gli shock climatici incidano sulle finanze pubbliche è essenziale per consentire alle strategie nazionali di limitare e gestire i rischi di bilancio provocati dai cambiamenti climatici e dalle calamità che ne derivano.

(16) Sebbene l'approvazione della legislazione di bilancio annuale sia una tappa fondamentale nel processo di bilancio per quanto riguarda la responsabilità democratica, una prospettiva limitata a un solo anno offre alla programmazione di bilancio una base esigua per elaborare politiche di bilancio sane, poiché la maggior parte delle misure comporta implicazioni che vanno ben al di là del ciclo di bilancio annuale. Di conseguenza un'efficace programmazione di bilancio a medio termine rafforza la credibilità della politica di bilancio tenendo conto, nel contempo, della sostenibilità del debito. Dovrebbe fondarsi su una definizione chiara e coerente degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine per l'amministrazione pubblica, che sono presentati nei piani nazionali a medio termine. Per rafforzare una prospettiva di bilancio pluriennale, la programmazione della legislazione di bilancio annuale dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine.

(17) Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, i quadri di bilancio dovrebbero riguardare le finanze pubbliche nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno riservare particolare attenzione alle operazioni di organismi e fondi dell'amministrazione pubblica che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori, e che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare inoltre i valori corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi. Dovrebbero essere pubblicate informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali.

(18) Gli strumenti di bilancio verdi possono contribuire a riorientare le entrate e le spese pubbliche verso priorità verdi. A questo riguardo, la comunicazione periodica di informazioni pertinenti migliora il processo decisionale relativo al bilancio. Gli Stati membri potrebbero pubblicare le informazioni sul modo in cui gli elementi pertinenti dei loro bilanci contribuiscono al rispetto degli impegni in materia di clima e ambiente a livello nazionale e internazionale, nonché sulla metodologia utilizzata. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare dati e informazioni descrittive separatamente per voci di spesa, spese fiscali ed entrate. Gli Stati membri potrebbero pubblicare informazioni sull'impatto distributivo delle politiche di bilancio e tener conto, nell'elaborazione delle pratiche di bilancio verde, degli aspetti occupazionali, sociali e distributivi di cui al regolamento (UE) n. 473/2013 e alla comunicazione della Commissione del 28 settembre 2022 dal titolo «Valutare meglio l'impatto distributivo delle politiche degli Stati membri».

(19) È opportuno riservare la debita attenzione all'esistenza di passività potenziali. Le passività potenziali comprendono eventuali obbligazioni che dipendono dal verificarsi o meno di eventi futuri incerti o da obbligazioni effettive il cui pagamento è improbabile o il cui ammontare non può essere determinato in modo attendibile. Comprendono ad esempio garanzie pubbliche, crediti deteriorati, passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche e, nella misura del possibile, passività potenziali legate alle calamità e al clima.

(20) Calamità naturali ed eventi meteorologici estremi hanno colpito la maggior parte degli Stati membri e si prevede che i cambiamenti climatici amplificheranno la frequenza e l'intensità di tali eventi. Le amministrazioni pubbliche investono in misure di adattamento ai cambiamenti climatici e intervengono per coprire i costi delle calamità in termini di aiuti d'emergenza, ripresa e ricostruzione e in alcuni casi per fungere da assicuratore di ultima istanza. In considerazione delle sfide attuali e future per la sostenibilità delle finanze pubbliche, è opportuno prestare particolare attenzione agli obblighi della pubblica amministrazione e ai rischi per le finanze pubbliche derivanti da calamità naturali e shock climatici, a partire dalla raccolta e dalla pubblicazione di informazioni sui costi di bilancio degli eventi passati, nella misura del possibile.

(21) La comunicazione in merito ai rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici, alle passività potenziali legate al clima e ai costi di bilancio legati alle calamità sta migliorando, ma rimane in una fase iniziale, e le metodologie e gli indicatori per tale comunicazione sono tuttora in corso di elaborazione. L'attuazione di tale comunicazione richiederà notevoli sforzi da parte delle amministrazioni pubbliche. Tenendo conto di tali sfide, e nella misura del possibile, la comunicazione relativa a questi settori dovrebbe essere svolta e svilupparsi di pari passo con detti progressi metodologici.

(22) La Commissione dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'attuazione della direttiva 2011/85/UE. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori pratiche concernenti l'attuazione di tale direttiva.

(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/85/UE.

(24) Tenuto conto del termine corrente previsto nel patto di stabilità e crescita, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La Direttiva 8 novembre 2011, n. 85 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Si applica la definizione di sottosettori dell'amministrazione pubblica di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1) Regolamento (UE) n. 549/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;"

b) il secondo comma è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sistemi di contabilità pubblica e segnalazione statistica da parte dell'amministrazione pubblica;»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) regole di bilancio numeriche specifiche per paese, che contribuiscono a far sì che la conduzione della politica di bilancio degli Stati membri sia coerente con i loro rispettivi obblighi ai sensi del TFUE e che sono espresse sotto forma di un indicatore dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;»

iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i quadri di bilancio a medio termine, vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine;»;

iv) è aggiunta la lettera seguente:

«h) istituzioni di bilancio indipendenti quali organismi strutturalmente indipendenti oppure organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri, istituiti da disposizioni giuridiche nazionali ai sensi dell'articolo 8.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali. I sistemi di contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente.

2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (UE) n. 549/2013. In particolare, gli Stati membri pubblicano, per l'amministrazione centrale, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale, i dati trimestrali relativi al debito e, a meno che non dispongano di sistemi di contabilità finanziaria fondati sul principio di competenza, integrati, completi e armonizzati a livello nazionale, i dati relativi al disavanzo separatamente, prima della fine del trimestre successivo oppure dopo la pubblicazione dei dati pertinenti da parte della Commissione (Eurostat).

3. La Commissione (Eurostat) pubblica i dati statistici trimestrali sulle finanze delle amministrazioni pubbliche conformemente alle tavole 25, 27 e 28 dell'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, ogni tre mesi.»,

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio annuale e pluriennale si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofiscale più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono confrontate con le previsioni della Commissione più aggiornate e, se del caso, con quelle di altri organismi indipendenti. Le differenze significative tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio degli Stati membri e le previsioni della Commissione sono spiegate, anche qualora il livello o l'aumento delle variabili nelle ipotesi esterne si discostino in modo significativo dai valori indicati nelle previsioni della Commissione.»;

b) il paragrafo 4 è soppresso;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio. Gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio.

6. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio annuale e pluriennale sono soggette a una valutazione ex post periodica, oggettiva e completa, da parte di un organismo indipendente o di altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri diversi da quello che elabora le previsioni. I risultati di tale valutazione sono pubblicati e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Qualora la valutazione rilevi un errore significativo che si ripercuote sulle previsioni macroeconomiche su un periodo di almeno quattro anni consecutivi, lo Stato membro interessato intraprende le azioni necessarie e le rende pubbliche.»;

d) il paragrafo 7 è soppresso;

4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Ciascuno Stato membro introduce proprie specifiche regole di bilancio numeriche che promuovano efficacemente l'osservanza dei suoi obblighi derivanti dal TFUE nel settore della politica di bilancio, nell'arco di un periodo pluriennale per l'intera amministrazione pubblica. Tali regole promuovono in particolare:

a) il rispetto di disposizioni e valori di riferimento relativi al disavanzo e al debito fissati all'articolo 1 del protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al TUE e al TFUE;

b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio a medio termine, coerente con il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

(*2) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).»;"

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, basato su un'analisi affidabile e indipendente, eseguita da istituzioni di bilancio indipendenti istituite ai sensi dell'articolo 8bis o da altri organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri;»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se le regole di bilancio numeriche contengono clausole di salvaguardia, queste ultime prevedono un numero limitato di circostanze specifiche coerente con gli obblighi dello Stato membro ai sensi del TFUE e del regolamento (UE) 2024/1263.»;

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri è coerente con le regole di bilancio numeriche specifiche per paese in vigore.»;

7) l'articolo 8 è soppresso;

8) il titolo del capo V è sostituito da «ISTITUZIONI DI BILANCIO INDIPENDENTI»;

9) al capo V, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1. Gli Stati membri provvedono a istituire istituzioni di bilancio indipendenti mediante leggi, regolamenti o disposizioni amministrative vincolanti nazionali.

2. Gli Stati membri possono istituire più di un’istituzione di bilancio indipendente.

3. Le istituzioni di bilancio indipendenti sono composte da membri designati e nominati sulla base della loro esperienza e competenza in materia di finanza pubblica, macroeconomia o gestione di bilancio, e tramite procedure trasparenti.

4. Le istituzioni di bilancio indipendenti:

a) non seguono le istruzioni delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o di qualsiasi altro organismo pubblico o privato;

b) hanno la capacità di comunicare pubblicamente le proprie valutazioni e i propri pareri in maniera tempestiva;

c) sono dotati di risorse stabili e adeguate per svolgere i propri compiti in maniera efficace, ivi compreso qualsiasi tipo di analisi che rientri tra le loro mansioni;

d) hanno ampio e tempestivo accesso alle informazioni necessarie per adempiere i propri compiti;

e) sono soggette a periodiche valutazioni esterne da parte di valutatori indipendenti.

5. Fatti salvi i compiti e le funzioni attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 agli Stati membri la cui moneta è l'euro, tutti gli Stati membri assicurano che una delle istituzioni di bilancio indipendenti di cui al paragrafo 1 svolga i compiti seguenti:

a) elaborare, valutare o approvare previsioni macroeconomiche annuali e pluriennali;

b) controllare l’osservanza delle regole di bilancio numeriche specifiche per paese, a meno che ciò non venga effettuato da altri organismi conformemente all’articolo 6;

c) assumere i compiti di cui agli articoli 11, 15, paragrafo 3, e 23 del regolamento (UE) 2024/1263 e all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 (*3);

d) valutare l'omogeneità, la coerenza e l'efficacia del quadro di bilancio nazionale;

e) su invito, partecipare a discussioni e audizioni periodiche in seno al parlamento nazionale.

6. Le istituzioni di bilancio indipendenti emettono valutazioni nell’ambito dei compiti di cui alla lettera a), b), c) o d) del paragrafo 5 del presente articolo, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai sensi del regolamento (UE) n. 473/2013. Gli Stati membri si conformano a tali valutazioni o spiegano perché non le seguono. Tale spiegazione è pubblica e presentata entro due mesi dalla data di emissione di tali valutazioni.

(*3) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).»;"

10) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio nazionale a medio termine credibile ed efficace che preveda l’adozione di un orizzonte di programmazione di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. I quadri di bilancio nazionali a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) obiettivi di bilancio nazionali trasparenti nel medio termine, di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e), della presente direttiva, in termini di disavanzo e debito pubblico, nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio quale la spesa, assicurando che essi siano conformi alle eventuali regole di bilancio numeriche specifiche per paese di cui al capo IV della presente direttiva e alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/1263.»;

iii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) una descrizione delle politiche previste a medio termine, compresi le riforme e gli investimenti, che hanno impatto sulle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva, suddivise per nelle principali voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso gli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera e), rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.

d) una valutazione dell'impatto che le politiche previste, alla luce della loro incidenza diretta a medio e lungo termine sulle finanze pubbliche, potrebbero avere sulla sostenibilità a medio e lungo termine delle finanze pubbliche e sulla crescita sostenibile e inclusiva. Nella misura del possibile, la valutazione tiene conto dei rischi macrofiscali derivanti dai cambiamenti climatici nonché dei loro impatti ambientali e distributivi.»;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

11) gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

La legislazione di bilancio annuale è conforme agli obiettivi di bilancio nazionali a medio termine di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera e). Qualsiasi scostamento è debitamente spiegato.

Articolo 11

La presente direttiva non impedisce a uno Stato membro, in caso di insediamento di nuovo governo, di aggiornare il proprio programma di bilancio a medio termine per riflettere le nuove priorità politiche. In tal caso lo Stato membro indica le differenze tra il nuovo programma di bilancio a medio termine e quello precedente.»;

12) il titolo del capo VI, il titolo è sostituito da: «TRASPARENZA DELLE FINANZE PUBBLICHE»;

13) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si applichino in modo coerente e completo a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. A tal fine gli Stati membri devono, in particolare, avere introdotto l'uniformità delle norme e procedure contabili per l'amministrazione pubblica, nonché garantire l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.»;

14) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. Nel quadro delle procedure di bilancio annuali e pluriennali gli Stati membri pubblicano informazioni sugli organismi e i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari ma fanno parte dell'amministrazione pubblica, compresi i sottosettori di quest'ultima. Gli Stati membri pubblicano inoltre gli importi corrispondenti all'incidenza combinata sui saldi e sul debito dell'amministrazione pubblica di tali organismi e fondi.

2. Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle spese fiscali.

3. Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni pertinenti sulle passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità. Gli Stati membri pubblicano anche, ove possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima. Le informazioni pubblicate tengono conto, nella misura del possibile, delle informazioni sui costi di bilancio sostenuti a causa di calamità e shock climatici. Gli Stati membri pubblicano informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica al capitale di imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi.»;

15) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16 bis

1. Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione in merito alla situazione:

a) della contabilità pubblica dell'amministrazione pubblica nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dopo la sua valutazione nel 2013 dell'adeguatezza per gli Stati membri dei principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico;

b) delle capacità e dei compiti delle istituzioni di bilancio indipendenti nell'Unione, tenendo conto dei progressi compiuti dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dei risultati della banca dati sulla governance di bilancio della Commissione e delle consultazioni con i pertinenti portatori di interessi, al fine di esaminare norme minime;

2. Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica un riesame dell'efficacia della presente direttiva.».

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2025.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri sono incoraggiati a redigere nell'interesse proprio e dell'Unione, tavole di concordanza proprie indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

5 La Commissione elabora una relazione provvisoria sui progressi compiuti nell'attuazione delle disposizioni principali della presente direttiva sulla base delle informazioni pertinenti degli Stati membri e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2025.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) Parere del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale),

(2) GU C 290 del 18.8.2023, pag. 17.

(3) Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41).

(4) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

(7) Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

(8) https://www.consilium.europa.eu/media/20399/st00tscg26_en12.pdf.

(9) Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).