§ 10.3.280 - D.L. 11 ottobre 2024, n. 145.
Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:11/10/2024
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 2.  Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025
Art. 3.  Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio
Art. 4.  Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari
Art. 5.  Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 6.  Misure di assistenza
Art. 7.  Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza
Art. 8.  Vigilanza, tutela e protezione
Art. 9.  Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 10.  Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Art. 11.  Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
Art. 12.  Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti
Art. 13.  Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale
Art. 14.  Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
Art. 15.  Revoca della protezione speciale
Art. 16.  Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46
Art. 17.  Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 18.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
Art. 19.  Disposizioni transitorie
Art. 20.  Disposizioni finanziarie
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 10.3.280 - D.L. 11 ottobre 2024, n. 145.

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali.

(G.U. 11 ottobre 2024, n. 239)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

     Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale»;

     Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonchè misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;

     Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri

 

Art. 1. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste.»;

     2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonchè al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso.»;

     b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le seguenti: «, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;

     c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;

     d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;

     e) all'articolo 22:

     1) al comma 2:

     1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;

     1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata»;

     1.3) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

     «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;»;

     1.4) dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

     «d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

     2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»;

     3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;

     4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

     «5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.»;

     5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;

     f) all'articolo 24:

     1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6,»;

     3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

     «6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;

     4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;

     5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il territorio nazionale»;

     6) al comma 10, le parole: «nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;

     7) al comma 11, il quarto periodo è sostituto dai seguenti: «Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;

     g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),»;

     h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;

     i) all'articolo 27-quater:

     1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e» sono soppresse;

     2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6,».

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025

     1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

     2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorchè non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

     3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

     4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonchè dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

     5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

     6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:

     a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;

     b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

     7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

     8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra "93.550" è sostituita dalla seguente: "110.000", al comma 4 la cifra "42.000" è sostituita dalla seguente: "47.000" e al comma 5 la cifra "32.000" è sostituita dalla seguente: "37.000".

 

     Art. 3. Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio

     1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.

     2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

     3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari

     1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025».

     2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

     3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;

     b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

     c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

     7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.

     8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.200 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.

     9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

Capo II

Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso

 

     Art. 5. Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18, 18-bis» sono inserite le seguenti: «18-ter,» e le parole: «22, comma 12-quater» sono soppresse;

     b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e 601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;

     c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

     «Art. 18 ter. (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

     2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

     3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

     5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

     6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.»;

     d) all'articolo 22:

     1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare sfruttamento» sono soppresse;

     2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto.

     2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, così come introdotto dal comma 1, lettera c), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

 

     Art. 6. Misure di assistenza

     1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

     2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

     4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

     a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

     b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

     c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

     5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

     Art. 7. Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza

     1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

     a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;

     b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     c) la rinuncia espressa alle misure.

     2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

 

     Art. 8. Vigilanza, tutela e protezione

     1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

     2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

 

     Art. 9. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo.»

 

     Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

     1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «nè superiore a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «nè superiore a euro 60.000».

 

Capo III

Disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

 

     Art. 11. Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173

     1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2-bis, lettera f), le parole «a bordo», sono sostituite dalle seguenti: «per l'incolumità dei migranti»;

     b) al comma 2-quater:

     1) al quinto periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

     2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.»;

     c) al comma 2-septies, primo periodo, la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

     d) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:

     «2-octies. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonchè i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

     2-novies. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.

     2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.

     2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonchè delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies.

     2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

     2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni.

     2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.

     2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.».

 

     Art. 12. Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonchè ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e».

     2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonchè ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

     2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonchè ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.»;

     b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:

     «1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonchè ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter.».

     3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

     b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

     c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonchè ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.».

 

     Art. 13. Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale

     1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

     2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «durante la sua permanenza in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale»;

     b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.»;

     3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 2:

     1) al primo periodo, le parole: «dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «attestato nominativo» sono inserite le seguenti: «recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente» e le parole: «che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale» sono soppresse;

     2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

     b) all'articolo 6-bis:

     1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 35-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-ter»;

     2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.».

 

     Art. 14. Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

     1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

     «b-bis) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 2 e 3;»;

     b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;

     c) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 23-bis (Procedura in caso di ritiro implicito della domanda). - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:

     a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

     b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-bis, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-ter del medesimo articolo.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

     3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

     4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b-bis) e c), e comma 2-bis, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-bis, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-bis.

     5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento.».

 

     Art. 15. Revoca della protezione speciale

     1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     «1-quater. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

     b) all'articolo 33, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

     «3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-quater.».

 

Capo IV

Disposizioni processuali

 

     Art. 16. Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46

     1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è ammesso reclamo alla corte d'appello.»;

     2) il comma 4-bis è abrogato.

 

     Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

     1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3:

     1) il comma 3-septies è sostituito dal seguente:

     «3-septies. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.»;

     2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;

     b) all'articolo 35-bis:

     1) al comma 2, le parole: «Il ricorso è proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto» e l'ultimo periodo è soppresso;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.

     2-ter. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale.»;

     3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;

     c) dopo l'articolo 35-bis, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 35 bis.1 (Reclamo). - 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

     2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

     3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.

     4. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

     5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.

     6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.

     7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3.»;

 

     Art. 35 bis.2 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.

     2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

     3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

     4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorità di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

 

     Art. 35 bis.3 (Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo). - 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.

     2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformità all'articolo 369 del codice di procedura civile. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.

     3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.»;

     d) all'articolo 35-ter:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.»;

     2) al comma 5, le parole: «, in composizione collegiale,» sono soppresse.

 

     Art. 18. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

     1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni;

     a) il comma 3 è abrogato;

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.»;

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale».

 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 20. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.