Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 29/09/2023 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione |
Art. 1 bis. Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative |
Art. 2. Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività |
Art. 3. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi |
Art. 3 bis. Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale |
Art. 4. Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva |
Art. 5. Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori |
Art. 5 bis. Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità |
Art. 6. Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali |
Art. 6 bis. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022 |
Art. 6 ter. Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali |
Art. 6 quater. Differimento di termini in materia di investimenti |
Art. 6 quinquies. Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali |
Art. 7. Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas [...] |
Art. 7 bis. Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili |
Art. 7 ter. Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale |
Art. 7 quater. Disposizioni in materia di continuità territoriale |
Art. 8. Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili |
Art. 8 bis. Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo |
Art. 9. Proroga di termini in materia sanitaria |
Art. 9 bis. Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale |
Art. 10. Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e [...] |
Art. 10 bis. Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali |
Art. 10 ter. Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti |
Art. 10 quater. Proroga di termini in materia sportiva |
Art. 11. Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare |
Art. 11 bis. Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo |
Art. 12. Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari |
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina |
Art. 13 bis. Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione |
Art. 14. Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato |
Art. 14 bis. Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio |
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza |
Art. 15 bis. Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi |
Art. 15 ter. Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte |
Art. 15 quater. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
Art. 15 quinquies. Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile |
Art. 15 sexies. Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa |
Art. 16. Disposizioni finanziarie |
Art. 16 bis. Disposizioni per aree terremotate |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 80.3.101 - D.L. 29 settembre 2023, n. 132. [1]
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
(G.U. 29 settembre 2023, n. 228)
Art. 1. Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione [2]
1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del
Art. 1 bis. Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative [3]
1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del
2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.
Art. 2. Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività [4]
1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».
2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
Art. 3. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi
1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento [5].
2-bis. All'articolo 3, comma 10, del
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del
Art. 3 bis. Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale [9]
1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della
Art. 4. Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva [10]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 5. Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori [11]
1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
Art. 5 bis. Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità [12]
1. All'articolo 8, comma 11-ter, del
Art. 6. Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali [13]
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della
1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del
Art. 6 bis. Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022 [16]
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del
Art. 6 ter. Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali [17]
1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della
2. All'articolo 1 della
«850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della
4. All'articolo 1 della
«853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglià degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della
Art. 6 quater. Differimento di termini in materia di investimenti [18]
1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Art. 6 quinquies. Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali [19]
1. All'articolo 7, comma 2, del
Art. 7. Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale [20]
1. All'articolo 1 della
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
2. All'articolo 4 del
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della
3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del
Art. 7 bis. Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del
1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del
Art. 7 ter. Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale [24]
1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.
Art. 7 quater. Disposizioni in materia di continuità territoriale [25]
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della
2. All'articolo 82, comma 1, della
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della
Art. 8. Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili
1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della
Art. 8 bis. Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo [27]
1. All'articolo 103-bis del
Art. 9. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 38, comma 1, del
1-bis. All'articolo 9, comma 2, del
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
Art. 9 bis. Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale [35]
1. All'articolo 4, comma 3-bis, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del
2. Fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del
2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024 [36].
2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del
2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del
2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del
Art. 10 bis. Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali [40]
1. All'articolo 7-bis del
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 10 ter. Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti [41]
1. All'articolo 1, comma 594, della
a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
Art. 10 quater. Proroga di termini in materia sportiva [42]
1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del
Art. 11. Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare
1. Il termine previsto dall'articolo 14 del
Art. 11 bis. Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo [43]
1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del
Art. 12. Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è prorogato al 31 gennaio 2024 [44].
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina
1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità [45].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 13 bis. Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione [47]
1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purchè detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14. Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
1. All'articolo 3, comma 1, del
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al
«1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [50].
Art. 14 bis. Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio [51]
1. All'articolo 10 del
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza
1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del
1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del
Art. 15 bis. Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi [53]
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 15 ter. Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte [54]
1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del
Art. 15 quater. Modifiche al codice di cui al
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «concreta ed effettiva» sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
Art. 15 quinquies. Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile [56]
1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», all'articolo 1, comma 732, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
Art. 15 sexies. Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa [57]
1. All'articolo 42-bis del
a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «è di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata fino al 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 16 bis. Disposizioni per aree terremotate [58]
1. All'articolo 18, comma 2, del
«b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario».
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 31, comma 1, lettera a), del
Vista la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili», nonchè al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina, nonchè di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione
1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del
Art. 2. Rideterminazione del valore delle cripto-attività
1. All'articolo 4, comma 3-quinquies, del
Art. 3. Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi
1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
Art. 4. Assegnazione agevolata ai soci
1. All'articolo 1 della
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 5. Fondo indennizzi risparmiatori
1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
Art. 6. Proroga termini finanziari
1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della
Art. 7. Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
1. All'articolo 1 della
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
2. All'articolo 4 del
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della
Art. 8. Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili
1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della
Art. 9. Proroga di termini in materia sanitaria
1. All'articolo 38, comma 1, del
Art. 10. Proroga di termini in materia di università e di istruzione
1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del
2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del
Art. 11. Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare
1. Il termine previsto dall'articolo 14 del
Art. 12. Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.
Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina
1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del
Art. 14. Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato
1. All'articolo 3, comma 1, del
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
Art. 15. Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza
1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del
Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo così modificato dalla L. di conversione.
[11] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[13] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 quater del
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[55] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.