§ 58.14.222 - D.L. 4 maggio 2023, n. 48.
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:04/05/2023
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Assegno di inclusione
Art. 2.  Beneficiari
Art. 3.  Beneficio economico
Art. 4.  Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio
Art. 5.  Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL
Art. 6.  Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa
Art. 7.  Controlli
Art. 8.  Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare
Art. 9.  Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione
Art. 10.  Incentivi
Art. 11.  Coordinamento, monitoraggio e valutazione
Art. 12.  Supporto per la formazione e il lavoro
Art. 12 bis.  Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Art. 13.  Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
Art. 14.  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Art. 15.  Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva
Art. 16.  Attività di vigilanza nella Regione siciliana
Art. 17.  Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
Art. 18.  Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore
Art. 18 bis.  Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
Art. 19.  Fondo nuove competenze
Art. 20.  Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
Art. 21.  Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
Art. 22.  Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale
Art. 23.  Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Art. 23 bis.  Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi
Art. 24.  Disciplina del contratto di lavoro a termine
Art. 25.  Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015
Art. 25 bis.  Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria
Art. 26.  Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro
Art. 27.  Incentivi all'occupazione giovanile
Art. 28.  Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
Art. 28 bis.  Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)
Art. 29.  Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali
Art. 30.  Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione
Art. 31.  Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia
Art. 32.  Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale
Art. 33.  Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico
Art. 34.  Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone
Art. 35.  Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti
Art. 36.  Disposizioni in materia di lavoro marittimo
Art. 36 bis.  Disposizioni per il settore del trasporto a fune
Art. 36 ter.  Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center
Art. 37.  Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Art. 38.  Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua
Art. 39.  Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Art. 39 bis.  Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Art. 40.  Misure fiscali per il welfare aziendale
Art. 41.  Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale
Art. 42.  Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile
Art. 43.  Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi
Art. 44.  Disposizioni finanziarie
Art. 45.  Entrata in vigore


§ 58.14.222 - D.L. 4 maggio 2023, n. 48. [1]

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

(G.U. 4 maggio 2023, n. 103)

 

Capo I

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

 

Art. 1. Assegno di inclusione

     1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

     2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

     Art. 2. Beneficiari

     1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione [2].

     2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

     1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

     3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

     b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

     1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

     2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito famigliare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

     3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)  non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

     4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

     c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

     1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

     2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonchè di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

     d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonchè la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis [3].

     3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonchè la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 [4].

     3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione [5].

     4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

     a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

     b) di 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

     c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

     d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

     e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

     f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo [6].

     5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

     6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

     b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione [7];

     b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sè, anche ai fini dell'ISEE [8].

     7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

     a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

     b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

     c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

     d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

     e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonchè eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

     f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

     8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

     9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

     10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute [9].

 

     Art. 3. Beneficio economico

     1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell'ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) [10].

     2. Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese [11].

     3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

     4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

     5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade [12].

     6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

     7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

     8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo [13].

     9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

     10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS [14].

     11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

     Art. 4. Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

     1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) , dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La richiesta può essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle risorse stesse [15].

     1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonchè le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» [16].

     2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

     3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

     4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso [17].

     6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

     7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonchè le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare sono definiti con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [18].

     8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

     9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonchè diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonchè per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici [19].

     10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

     Art. 5. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

     1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonchè per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

     2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonchè a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva [20].

     3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonchè modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale [21].

     4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.» [22].

     4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) è inserito il seguente: «2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione» [23].

     5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

     1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti [24].

     2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta da un'equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione [25].

     3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza [26].

     4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonchè alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

     5. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4 [27]:

     a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

     b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

     c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

     d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 [28];

     d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere [29].

     5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonchè gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonchè sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica [30].

     5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonchè dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [31].

     6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonchè nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi [32].

     7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5 [33].

     8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

     9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonchè ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico [34].

     10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione [35].

     11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonchè, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,».

     12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonchè con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

 

     Art. 7. Controlli

     1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonchè dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 [36].

     2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio e di rafforzare i controlli di prevenzione e con trasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare, nonchè su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'INL, compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dal l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali [37].

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

     4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonchè le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

     5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

     2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchè di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 è punita con la reclusione da uno a tre anni.

     3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonchè all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione [38].

     3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonchè alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni [39].

     4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo [40].

     5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito [41].

     6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

     a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

     b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

     c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione [42];

     d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

     e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

     f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

     g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

     7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [43].

     8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

     9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

     10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica [44].

     11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [45].

     12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonchè la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

     13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48».

     14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 [46].

     15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

     16. Nel primo atto del procedimento cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio [47].

     17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

     18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

     19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonchè agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

     20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

     1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

     a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

     b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

     c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico [48].

     1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico [49].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

 

     Art. 10. Incentivi

     1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2 [50].

     2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile [51].

     3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo di cui all'articolo 5 [52].

     4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

     5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, agli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68 [53].

     6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

     7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

     8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 11. Coordinamento, monitoraggio e valutazione

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale [54].

     2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali [55].

     3. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [56].

     4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione [57].

     5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonchè degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

     5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto [58].

 

     Art. 12. Supporto per la formazione e il lavoro

     1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure del Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto [59].

     2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purchè non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione [60].

     3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3 [61].

     4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1). Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, o la relativa esenzione [62].

     5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5-ter [63].

     6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 [64].

     7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS [65].

     8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

     9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione previsto dal comma 7 [66].

     10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente [67].

     11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e per i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027 [68].

     12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto dell'Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente [69].

     13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonchè le relative modalità di utilizzo [70].

     13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento [71].

     14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 12 bis. Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano [72]

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e della relativa potestà amministrativa, nel perseguimento delle finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinchè le stesse non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua quantificazione e del suo mantenimento.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

     1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

     2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

     3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

     4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».

     5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023» [73].

     6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».

     6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «o del reddito di cittadinanza» sono inserite le seguenti: «e dell'Assegno di inclusione» [74].

     7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [75].

     8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027, 5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

     a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno 2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028, 5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033 [76].

     9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa [77]:

     a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

     b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

     10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

     11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13 del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate [78].

     12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il giorno 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonchè delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10 [79].

     13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

     14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024, 7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

     a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno 2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029, 6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10;

     d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [80].

     15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonchè di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

 

     Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

     1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28» [81];

     a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili» [82];

     b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

     c) all'articolo 25, comma 1:

     1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento» [83];

     2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

     d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonchè il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

     e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

     f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

     g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

     h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, e dell'articolo 73, comma 4-bis»;

     h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,» [84].

 

     Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

     1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonchè di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1 [85].

     2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [86].

     3. Alle attività previste dai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana [87]

     1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana [88].

 

     Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

     1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024 [89].

     2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonchè la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [90].

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

     «784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione.

     784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

     784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonchè ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.» [91].

     5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonchè all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» [92];

     b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

     «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

 

     Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

     1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore [93].

     2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie [94]:

     a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

     b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

     c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

     d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

     e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;

     f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore  (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate [95];

     g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 44 [96].

     4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

     4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025 [97].

 

     Art. 18 bis. Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro [98]

     1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

     3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.

 

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

 

     Art. 19. Fondo nuove competenze

     1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi di politiche attive per l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo [99].

     2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonchè gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

     Art. 20. Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

     1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

 

     Art. 21. Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

     1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purchè sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

 

     Art. 22. Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

     1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».

     2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 [100].

 

     Art. 23. Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

     1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

     2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione [101].

 

     Art. 23 bis. Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi [102]

     1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

     2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 24. Disciplina del contratto di lavoro a termine

     1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

     b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

     b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

     b) il comma 1.1. è abrogato;

     b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo" [103];

     c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonchè ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, da istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.» [104].

     1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";

     b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse [105].

     1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [106].

     1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";

     b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" [107].

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 [108]

     1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     «1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.» [109].

     1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [110].

 

     Art. 25 bis. Disposizioni in materia di prepensionamento per i giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria [111]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8 milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 26. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r) , possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie» [112];

     b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

     2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

 

     Art. 27. Incentivi all'occupazione giovanile

     1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni [113]:

     a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

     b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

     c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

     2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

     3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5-bis per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico [114].

     4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale [115].

     5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 [116].

     5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa;

     b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [117].

     6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 [118].

 

     Art. 28. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

     1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato [119].

     2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonchè le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

     3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

     4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 28 bis. Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022) [120]

     1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

 

     Art. 29. Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali [121]

     1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici";

     b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

     2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.

     3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;

     b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".

 

     Art. 30. Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

     1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [122].

 

     Art. 31. Completamento dell'attività liquidatoria dell'Alitalia [123]

     1. L'esecuzione del programma di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 [124].

     2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonchè del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9 dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021, fatti salvi gli effetti del comma 6 del medesimo articolo 11-quater, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea [125].

 

     Art. 32. Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

     1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonchè all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, affidate ai centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 [126].

     2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento [127].

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [128].

 

     Art. 33. Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico

     1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonchè incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024 [129].

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 34. Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

     1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

     «da destinarsi:

     a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

     b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.» [130];

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

     2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

     3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

     «503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto» [131];

     b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

 

     Art. 35. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [132].

 

     Art. 36. Disposizioni in materia di lavoro marittimo

     1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale [133].

     1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonchè le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» [134].

 

     Art. 36 bis. Disposizioni per il settore del trasporto a fune [135]

     1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.

 

     Art. 36 ter. Disposizioni per l'applicazione della clausola sociale al personale impiegato in contact center [136]

     1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di contact center prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore [137].

 

     Art. 37. Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

     1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

     a-bis) al comma 10, dopo le parole: «presso gli uffici postali» sono inserite le seguenti: «e le rivendite di generi di monopolio» [138];

     b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato»;

     b-bis) al comma 19, dopo le parole: «qualsiasi sportello postale» sono aggiunte le seguenti: «e presso le rivendite di generi di monopoli» [139].

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

     1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonchè gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti» [140];

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

     2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonchè le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

     2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

 

     Art. 39. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

     1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 39 bis. Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere [141]

     1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

     3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

     4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

     a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

     c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 40. Misure fiscali per il welfare aziendale

     1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

     2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

     3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 332,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44 [142].

 

     Art. 41. Rifinanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

     1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 42. Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile [143]

     1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

     a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

     b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

     3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023 [144].

 

     Art. 43. Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

     1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonchè i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».

     2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a [145]:

     a) contenere i costi di gestione;

     b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

     c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 44. Disposizioni finanziarie

     1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

     2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";

     b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento" [146].

     3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

     4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.905,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.937,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede [147]:

     a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

     b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 [148];

     c) quanto a 290 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [149];

     d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

     e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

     g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

     6. All'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025» [150].

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, e del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 [151].

     8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 45. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Allegato 1 [152]

(articolo 44, comma 5)

 

     «Allegato 1

     (articolo 1, comma 1)

     (importi in milioni di euro)

 

»

 

 

 

 

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

     Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

     Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'articolo 1, commi 318 e 321;

     Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonchè di inserimento sociale;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l'azione di Governo in materia di rafforzamento dell'attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, per implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato;

     Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per lo sport e i giovani, del turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa

 

     Art. 1. Assegno di inclusione

     1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonchè di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

     2. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

 

     Art. 2. Beneficiari

     1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonchè dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.

     2. I nuclei familiari di cui al comma 1, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

     a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

     1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

     2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

     3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

     b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

     1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

     2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

     3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

     4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

     c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

     1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

     2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonchè di aeromobili di ogni genere come definiti dal Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

     d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonchè la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, comma 3.

     3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonchè la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

     4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

     a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

     b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

     c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

     d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

     e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

     5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10.

     6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni:

     a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;

     b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.

     7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:

     a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale;

     b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

     c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;

     d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

     e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonchè eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

     f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

     8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

     9. L'Assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

     10. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

 

     Art. 3. Beneficio economico

     1. Il beneficio economico dell'Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2).

     2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

     3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

     4. Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

     5. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, di seguito INPS, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali la prestazione decade.

     6. L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del sistema informativo di cui all'articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

     7. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

     8. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, è fatto in ogni caso obbligo al beneficiario dell'Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

     9. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale di cui ai commi 5 e 6.

     10. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte di INPS.

     11. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

     Art. 4. Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio

     1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall' articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.

     3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'articolo 5 attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.

     4. A seguito dell'invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

     6. L'avvio del componente del nucleo familiare al centro per l'impiego può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell'interessato.

     7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonchè le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 5 e le modalità di conferma della condizione del nucleo familiare, sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione». In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

     9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonchè diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

     10. La consegna della Carta di inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

 

     Art. 5. Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL

     1. Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonchè per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro che concorrono alle finalità di cui all'articolo 1.

     2. Nell'ambito del Sistema informativo opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonchè a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l'individuazione di attività di formazione e rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo conto da una parte delle esperienze educative e formative e delle competenze professionali pregresse del beneficiario, dall'altra della disponibilità di offerte di lavoro, di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva.

     3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonchè modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

     4. Per la realizzazione delle finalità indicate ai commi 1, 2 e 3, all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter): Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.».

     5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

     1. I nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

     2. La valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.

     3. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, viene sottoscritto il patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

     4. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonchè alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura come indicati al comma 5.

     5. I componenti con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Salvo quanto previsto dal primo periodo, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4:

     a) i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;

     b) i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;

     c) i componenti affetti da patologie oncologiche;

     d) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

     6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

     7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all'articolo 5.

     8. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

     9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una quota residua del predetto Fondo, definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

     10. Per le finalità di cui al comma 9, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 e sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio delle risorse trasferite.

     11. Al fine di subordinare l'erogazione delle risorse all'effettivo utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «n. 285,» sono inserite le seguenti: «nonchè, a decorrere dall'anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ».

     12. Agli adempimenti di cui al presente articolo le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente nonchè con quelle reperibili con le risorse finanziarie di cui al comma 9.

 

     Art. 7. Controlli

     1. I controlli ispettivi sull'Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di seguito INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonchè legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell'INPS, nonchè dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

     2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonchè su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il personale ispettivo dell'INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l'INPS e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INL, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

     4. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l'INL, un piano triennale di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell'attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonchè le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

     5. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

     2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonchè di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

     3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonchè all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

     4. Nei casi di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo.

     5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

     6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:

     a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;

     b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;

     c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;

     d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;

     e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;

     f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

     g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.

     7. Gli indebiti recuperati con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

     8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.

     9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

     10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo SIISL, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

     11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonchè la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

     13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro».

     14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.

     15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo.

     16. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.

     17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.

     18. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

     19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonchè agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

     20. Per le finalità di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9. Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione

     1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

     a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;

     b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;

     c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, relativamente alla compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

 

     Art. 10. Incentivi

     1. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del comma 2.

     2. Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

     3. L'incentivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

     4. Al fine di agevolare l'occupazione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.

     5. Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e agli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono tra le attività di interesse generale quelle di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle imprese sociali che, per statuto, svolgono tra le attività di impresa di interesse generale quelle previste all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al sessanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'ottanta per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2. Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti di cui al primo periodo assicurano, per il periodo di fruizione dell'incentivo riconosciuto al datore di lavoro ai sensi dei commi 1 e 2, la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell'inserimento lavorativo. Il contributo di cui al primo periodo non esclude il riconoscimento al datore di lavoro dell'eventuale rimborso di cui all'articolo 14, comma 4, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

     6. Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

     7. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario dell'Assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

     8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dall'articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 11. Coordinamento, monitoraggio e valutazione

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

     2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

     3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi ove necessario di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Assegno di inclusione, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 10-bis del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si intende riferita all'Assegno di inclusione.

     5. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell'Assegno di inclusione, nonchè degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico di cui al comma 3, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per la partecipazione all'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 12. Supporto per la formazione e il lavoro

     1. Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

     2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

     3. L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche di cui all'articolo 4 e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di cui all'articolo 5, attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l'interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

     4. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione della lettera b), numero 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.

     5. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

     6. A seguito della stipulazione del patto di servizio, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, l'interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.

     7. In caso di partecipazione ai programmi formativi di cui al comma 6, e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l'interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS.

     8. L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio di cui al comma 7 è sospeso.

     9. Ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     10. Al Supporto per la formazione e il lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 4, commi 1 e 7, all'articolo 5, all'articolo 6, comma 7, e agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. Le cause di decadenza indicate all'articolo 8, comma 6, sono riferite a ciascun richiedente.

     11. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, sono individuate le misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione, la loro remunerazione e le modalità di monitoraggio della misura, anche con il coinvolgimento di ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A., nell'ambito di programmi operativi nazionali finanziati con il Fondo Sociale Europeo Plus nella programmazione 2021-2027.

     12. Se emergono, in sede di monitoraggio e di analisi dei dati di avanzamento, criticità nell'attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le regioni e le province Autonome che presentano particolari ritardi nell'attuazione della misura e, d'intesa con le medesime e con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., attiva specifici interventi di tutoraggio, fermi restando i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

     13. Con uno dei decreti di cui all'articolo 4, comma 7, sono definite le modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari dell'Assegno di inclusione, del Supporto per la formazione e il lavoro, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nonchè le relative modalità di utilizzo.

     14. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

     1. I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.

     2. All'articolo 1, comma 315, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1 gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuate dai servizi competenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

     3. Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

     4. All'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter».

     5. L'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i servizi sociali comunicano all'INPS, entro il 30 giugno 2023, l'avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023».

     6. L'articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: «314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023».

     7. In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del Reddito di cittadinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

     8. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 5.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 5.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 5.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 5.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 6.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 6.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 6.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

     a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 5.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 5.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 5.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 5.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 5.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 5.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 5.957 milioni di euro per l'anno 2031, 6.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     c) per il relativo contributo di cui all'articolo 10, commi 4 e 5: 8,7 milioni di euro per l'anno 2024, 9,1 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,1 milioni di euro per l'anno 2027, 9,3 milioni di euro per l'anno 2028, 9,3 milioni di euro per l'anno 2029, 9,4 milioni di euro per l'anno 2030, 9,7 milioni di euro per l'anno 2031, 9,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

     9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 e dei relativi incentivi di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

     a) per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;

     b) per i relativi incentivi di cui all'articolo 10, con esclusione dei commi 4 e 5: 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

     c) per il relativo contributo di cui all'articolo 12, comma 10: 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 e 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

     10. Ai fini della prosecuzione della prestazione del Reddito di cittadinanza di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l'anno 2023 cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

     11. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui ai commi 8, 9 e 10, l'INPS accantona, a valere sulle relative disponibilità, all'atto della concessione di ogni beneficio economico ovvero incentivo o contributo, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui i medesimi sono erogati. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi dei commi 8, 9 e 10, accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dal comma 13, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, incentivi o contributi. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare dei benefici economici, degli incentivi o dei contributi opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

     12. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni dei benefici economici, degli incentivi e dei contributi, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonchè delle risorse accantonate ai sensi del comma 11, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 11 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi dei commi da 8 a 10.

     13. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai benefici, agli incentivi e ai contributi concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate per una o più tipologie delle misure previste, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di misure di cui ai predetti articoli, ferma restando la disciplina di cui ai medesimi articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

     14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 6.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 6.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 6.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 6.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

     a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 6.632,0 milioni di euro per l'anno 2026, 6.454,0 milioni di euro per l'anno 2027, 6.495,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.557,2 milioni di euro per l'anno 2029, 6.611,9 milioni di euro per l'anno 2030, 6.678,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.748,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 6.819,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

     c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5 milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno 2027, 43,0 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032, e a 45,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

     15. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente capo, salvo quanto espressamente indicato ai commi da 8 a 13, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Capo II

Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonchè di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi

 

     Art. 14. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

     1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;

     b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

     c) all'articolo 25, comma 1:

     1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;

     2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

     d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonchè il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

     e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

     «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

     f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

     g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

     h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».

 

     Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva

     1. Al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonchè di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività ispettive inerenti al lavoro irregolare ovvero all'evasione od omissione contributiva.

     2. Le informazioni, i dati oggetto di condivisione e gli enti pubblici e privati, di cui al comma 1, sono individuati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso gli atti amministrativi generali ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     3. Alle attività previste dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

     1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall'INPS e dall'INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana nonchè delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

     1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

     2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonchè la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:

     «784-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.

     784-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

     784-quater. Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.».

     5. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 41, lettera b), dopo le parole: «percorsi di alternanza» sono aggiunte le seguenti: «, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonchè all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e l'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»»;

     b) dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

     «41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.»

 

     Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore

     1. Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

     2. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, le seguenti categorie:

     a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

     b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

     c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

     d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

     e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;

     f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

     g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

     3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 44.

     4. Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

 

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

 

     Art. 19. Fondo nuove competenze

     1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, dalle risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, le risorse del Programma operativo complementare Sistemi per le politiche attive e l'occupazione (POC SPAO), nei limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e controllo.

     2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finanziate le intese sottoscritte a decorrere dal 2023, ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonchè gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

     Art. 20. Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

     1. Le risorse del fondo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, nei limiti dell'importo di euro 2.730.660,28, possono essere utilizzate per il riconoscimento della spesa per i servizi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in deroga ai limiti previsti relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.

 

     Art. 21. Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

     1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente :«Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purchè sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

 

     Art. 22. Maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale

     1. Con effetto dal 1° giugno 2023, all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.».

     2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 6,6 milioni di euro per l'anno 2023, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 11,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 12,6 milioni di euro per l'anno 2027, 13,0 milioni di euro per l'anno 2028 e in 13,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

     Art. 23. Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

     1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

     2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.

 

     Art. 24. Disciplina del contratto di lavoro a termine

     1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:

     «a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

     b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

     b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.»;

     b) il comma 1.1. è abrogato;

     c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonchè ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

 

     Art. 25. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015

     1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     «1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.».

 

     Art. 26. Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.».

     b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro».

     2. All'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale».

 

     Art. 27. Incentivi all'occupazione giovanile

     1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

     b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

     c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

     2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

     3. L'incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

     4. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione di cui al secondo periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

     5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per 80 milioni di euro per l'anno 2023 e per 51,8 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa.

     6. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020, l'ANPAL è autorizzata a riprogrammare, in coerenza con le spese effettivamente sostenute e comunque nel limite di 700 milioni di euro, le misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 19 e da 162 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando l'importo complessivo di euro 4.466 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, di cui ai commi 15, 19 e 167, ultimo periodo, dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020.

 

     Art. 28. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

     1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

     2. Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonchè le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

     3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

     4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 29. Estensione della clausola di salvezza

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h)».

 

     Art. 30. Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

     1. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti. Alle fattispecie di cui al presente comma non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

     2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa di cui al primo periodo, non potranno essere più accolte ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 31. Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia

     1. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

     2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria, i cui proventi, al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonchè del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, fatti salvi gli effetti del comma 6 del presente articolo, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea.

 

     Art. 32. Rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale

     1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, nonchè all'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie previste nella legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'anno 2023 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 30 milioni di euro limitatamente alle attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

     2. In ottica di razionalizzazione dei finanziamenti a favore dei centri di assistenza fiscale previsti per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE, a decorrere dal 1° ottobre 2023, le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non possono essere utilizzate per remunerare gli oneri connessi al rimborso delle DSU successive alla prima presentate per lo stesso nucleo familiare nel medesimo anno di riferimento.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

     Art. 33. Disposizioni per l'Agenzia Industrie Difesa in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico

     1. Allo scopo di potenziare la capacità produttiva, nonchè incrementare le competenze del personale presso le unità produttive dell'Agenzia Industrie Difesa, di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, in settori ad alta intensità tecnologica e di interesse strategico, per l'apertura di nuove filiere produttive attraverso la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 34. Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone

     1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: «da destinare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

     «da destinarsi:

     a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1) del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

     b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.»;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.».

     2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

     3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

     «503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

     «503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     b) al comma 504, dopo le parole: «al comma 503» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli».

 

     Art. 35. Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

     Art. 36. Disposizioni in materia di lavoro marittimo

     1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

 

     Art. 37. Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

     1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento»;

     b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato».

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua

     1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti la procedura e i criteri di ripartizione dell'importo di cui al comma l a titolo di cofinanziamento, nonchè gli obblighi a carico degli Atenei statali partecipanti.».

     b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ciascun Ateneo statale partecipa alla procedura secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2. La mancata partecipazione alla procedura determina, a carico dell'Ateneo statale inadempiente, l'assegnazione, per l'anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all'1 per cento di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 24 giugno 2022, recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2022, Tabella 1, Quadro assegnazione iniziale, colonna 1, registrato dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022, al numero 1968.

     2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua altresì i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonchè le modalità di recupero dei fondi già erogati.».

     2. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, come modificato ai sensi del comma 1, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo IV

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

 

     Art. 39. Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

     1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 40. Misure fiscali per il welfare aziendale

     1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

     2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

     3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 41. Rifinanziamento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

     1. La dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementata di 4.064 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 42. Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

     1. Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti:

     a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente;

     b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

 

     Art. 43. Disposizioni in materia di diritti dell'azionista e contenimento dei costi

     1. All'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonchè i gettoni di presenza erogati dalle amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al personale dipendente di cui al comma 471».

     2. Nell'esercizio dei diritti dell'azionista inerenti all'approvazione della politica di remunerazione di cui all'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il diritto di voto al fine di assicurare che, per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano adottate strategie dirette a:

     a) contenere i costi di gestione;

     b) privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali rispetto a quelle fisse;

     c) escludere o comunque limitare i casi e l'entità delle indennità e degli emolumenti in qualunque modo denominati corrisposti a causa o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile alla volontà del lavoratore e nei casi di fine mandato.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 44. Disposizioni finanziarie

     1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera g), sono valutati in 43 milioni di euro per l'anno 2023, 184 milioni di euro per l'anno 2024, 312 milioni di euro per l'anno 2025, 325 milioni di euro per l'anno 2026, 342 milioni di euro per l'anno 2027, 358 milioni di euro per l'anno 2028, 385 milioni di euro per l'anno 2029, 406 milioni di euro per l'anno 2030, 426 milioni di euro per l'anno 2031, 445 milioni di euro per l'anno 2032 e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 210 milioni di euro per l'anno 2024, 314 milioni di euro per l'anno 2025, 335 milioni di euro per l'anno 2026, 361 milioni di euro per l'anno 2027, 381 milioni di euro per l'anno 2028, 405 milioni di euro per l'anno 2029, 430 milioni di euro per l'anno 2030, 452 milioni di euro per l'anno 2031, 475 milioni di euro per l'anno 2032 e 516 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

     2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

     «b-bis) per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento;»;

     b) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, allo 0,50 per cento.».

     3. Il fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 è incrementato di 545 milioni di euro per l'anno 2023.

     4. Agli oneri derivanti dagli articoli 18, 39, 40, 41, 42 e dai commi 1 e 3 del presente articolo, determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024, 317 milioni di euro per l'anno 2025, 330 milioni di euro per l'anno 2026, 347 milioni di euro per l'anno 2027, 363 milioni di euro per l'anno 2028, 390 milioni di euro per l'anno 2029, 411 milioni di euro per l'anno 2030, 431 milioni di euro per l'anno 2031, 450 milioni di euro per l'anno 2032 e 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 3.747,5 milioni di euro per l'anno 2023, 319 milioni di euro per l'anno 2025, 340 milioni di euro per l'anno 2026, 366 milioni di euro per l'anno 2027, 386 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 435 milioni di euro per l'anno 2030, 457 milioni di euro per l'anno 2031, 480 milioni di euro per l'anno 2032 e 521 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

     a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

     b) quanto a 551,4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

     c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

     d) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

     e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     f) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dall'articolo 40;

     g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 28 aprile 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     5. L'allegato 1 alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

     6. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «105.000 milioni di euro per l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.000 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «108.400 milioni di euro per l'anno 2023, in 104.500 milioni di euro per l'anno 2024 e in 95.314 milioni di euro per l'anno 2025».

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, del decreto-legge 11/01/2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.

     8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 45. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1

     (articolo 1, comma 1)

     (importi in milioni di euro)

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 luglio 2023, n. 85.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma inserito dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[28] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[29] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[30] Comma inserito dalla L. di conversione.

[31] Comma inserito dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[35] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 ter del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla L. 12 luglio 2024, n. 101.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma inserito dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[40] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[41] Comma così modificato dall'art. 12 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[42] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[49] Comma inserito dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[65] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[71] Comma inserito dalla L. di conversione.

[72] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma inserito dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[77] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[81] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[82] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[83] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[84] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[87] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[92] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[94] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[95] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[97] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.

[98] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[102] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[103] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[104] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[106] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[107] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[108] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[111] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[112] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[113] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[114] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[115] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[116] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[117] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[118] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[119] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[120] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[121] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[123] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[124] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[125] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[128] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[130] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[131] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[132] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[134] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[135] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[136] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[137] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[138] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[139] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[140] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[141] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[142] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[143] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[145] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[146] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[147] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[148] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[149] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[150] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[151] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[152] Allegato così modificato dalla L. di conversione.