Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 27/07/2020 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Applicazione della disciplina delle aree non idonee |
Art. 3. Norma finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 6.1.413 - L.R. 27 luglio 2020, n. 73.
Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia.
(B.U. 29 luglio 2020, n. 73)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario dettare disposizioni normative, nelle more del completamento del processo di ricognizione e accertamento delle occupazioni del demanio idrico da parte degli impianti e delle reti per l’approvvigionamento idropotabile, gestite dai gestori del servizio idrico integrato, per individuare un percorso volto alla gestione tecnico-amministrativa delle occupazioni in essere, oltre che le modalità di pagamento degli indennizzi e delle occupazioni pregresse nelle more del rilascio del titolo concessorio;
2. Si rende necessario individuare il termine del 30 novembre 2020 per la sottoscrizione degli accordi volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni;
3. Ai fini dell’approvazione degli accordi con i gestori del servizio idrico integrato, con legge regionale è necessario determinare l’indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, oltre al contenuto degli accordi medesimi;
4. È necessario, inoltre, in seguito all’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la de
5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. In via transitoria, in attesa del completamento del processo di ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti e i corpi idrici e le relative aree del demanio idrico, i soggetti gestori del servizio idrico integrato possono sottoscrivere, entro il termine del 30 giugno 2021, specifici accordi con la competente direzione regionale volti alla semplificazione della procedura di rilascio delle relative concessioni e alla regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa [1].
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento in via forfettaria di un indennizzo suddiviso per ciascun gestore sulla base del numero degli scarichi, morfologia del territorio, minimizzazione degli impatti per i cittadini, così come definito negli accordi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell’approvazione degli accordi di cui al comma 1, con legge regionale è determinato l’importo dell’indennizzo di cui al comma 2 e il contenuto dei medesimi accordi.
4. Fino alla sottoscrizione degli accordi e comunque non oltre il termine di cui al comma 1, sono interrotti i termini degli eventuali procedimenti avviati per la regolarizzazione delle somme pregresse.
CAPO II
Disposizioni in materia di geotermia
Art. 2. Applicazione della disciplina delle aree non idonee
1. L’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana effettuata mediante la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER ai fini della definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della
Art. 3. Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così modificato dall'art. 36 della