§ 17.2.338 - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 51.
Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/03/2018
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Criteri per l'individuazione del danno prevalente
Art. 3.  Accertamento del danno prevalente
Art. 4.  Determinazione del contributo
Art. 5.  Richieste di contributo
Art. 6.  Spese tecniche
Art. 7.  Erogazione e contabilizzazione dei contributi
Art. 8.  Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi
Art. 9.  Interventi ammessi a contributo
Art. 9 bis.  (Determinazione del contributo).
Art. 10.  Concessione dei contributi
Art. 11.  Modalità di erogazione dei contributi
Art. 12.  Norma finanziaria
Art. 13.  Abrogazione e disposizioni transitorie
Art. 14.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.338 - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 51.

Attuazione dell'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Interventi di ricostruzione su edifici pubblici e privati già interessati da precedenti eventi sismici.

(G.U. 20 aprile 2018, n. 92)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

 

     Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e in particolare:

     l'art. 1, comma 1, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis;

     l'art. 1, comma 2, il quale prevede che le misure di cui al medesimo decreto-legge possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

     l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

     l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

     l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

     l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo e produttivo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

     l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

     l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

     l'art. 13, commi 3 e 4, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione dei criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sugli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, ai fini dell'individuazione della procedura da seguire per il finanziamento degli interventi destinati a riparare tali danni ulteriori, nonchè le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso e le modalità di erogazione dei contributi aggiuntivi nelle ipotesi in cui il nuovo danno sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile ovvero questo sia stato già ammesso a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, e i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore del citato art. 13;

     l'art. 13, comma 6, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009 e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'art. 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro;

     l'art. 13, comma 6-bis, il quale prevede che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3 milioni di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e che con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle dette risorse;

     l'art. 14, che disciplina le procedure per la ricostruzione pubblica;

     Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», e in particolare:

     l'art. 1, il quale definisce l'ambito di applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del medesimo decreto legge, precisando tra l'altro che esse hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, come integrato dal successivo decreto 17 luglio 2009, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 (comma 2), e che gli interventi di cui al successivo art. 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3);

     l'art. 3, recante tra l'altro la disciplina del finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili a uso non abitativo;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare:

     l'art. 67-ter, recante la disciplina della gestione ordinaria della ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 6 aprile 2009, che ha tra l'altro istituito due uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonchè sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     l'art. 67-quinquies, che individua i territori comunali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel capo X-bis del medesimo decreto-legge e di tutte le misure adottate in relazione al sisma suindicato;

     Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, e dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, con la quale sono state dettate le misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e in particolare l'art. 20, che detta la disciplina per gli interventi su edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici;

     Vista l'intesa raggiunta tra l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo e gli uffici speciali istituiti a norma dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comunicata al Commissario straordinario con nota del 5 febbraio 2018 in relazione alle misure attuative dell'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, nella versione modificata dal decreto-legge n. 148 del 2017;

     Vista altresì la nota dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo del 5 febbraio 2018 con la quale è stato trasmesso l'elenco degli edifici pubblici già danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e che hanno subito un danno ulteriore a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali i maggiori costi imposti dai detti danni ulteriori possono essere finanziati con le risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016;

     Viste altresì le note pervenute in data 21 febbraio 2018 dalle Regioni Marche e Umbria, con le quali sono stati comunicati i rispettivi fabbisogni ai fini dell'adozione di provvedimenti attuativi del comma 6 del citato art. 13 del decreto-legge n. 189/2016;

     Ritenuta la necessità, in conseguenza delle modifiche intervenute nella normativa primaria, di dettare nuovi criteri e nuove modalità per il finanziamento degli interventi sugli edifici già danneggiati da precedenti eventi sismici e che, per effetto degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abbiano riportato danni ulteriori;

     Ritenuta altresì la necessità di prevedere il finanziamento degli interventi ulteriori da eseguire su taluni edifici pubblici ubicati nei comuni della Regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016, già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 e che hanno riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Ritenuto, infine, sulla scorta di quanto rappresentato dalle regioni interessate, di dover adottare determinazioni atte a dare attuazione alle previsioni dei commi 6 (secondo periodo) e 6-bis dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, con le quali sono state stanziate ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione su edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche, già danneggiati a seguito delle crisi sismiche del 1997 e del 1998 (Umbria e Marche) e del 2009 (Umbria) e che hanno subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nelle cabine di coordinamento del 21 febbraio 2018 e del 7 marzo 2018;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Capo I

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO E GIÀ DANNEGGIATI

DALL'EVENTO SISMICO DEL 2009

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2.

     2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli immobili privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 39/2009»), ferme restando, per gli immobili siti fuori cratere, la necessità di dimostrazione del nesso causale tra gli eventi sismici e i danni riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 e le modalità di calcolo del contributo stabilite dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016.

     3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano a oggetto edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si è proceduto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017, non si applica il divieto di cui all'art. 5, comma 4, della medesima ordinanza n. 25 del 2017.

 

     Art. 2. Criteri per l'individuazione del danno prevalente

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, si considera prevalente, in caso di edifici isolati, il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma del 2009 [1].

     2. In caso di aggregati edilizi come definiti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, si considera prevalente il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato:

     a) la modifica in senso peggiorativo del più grave esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo uno degli edifici o unità strutturali ricompresi nell'aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma;

     b) ove non sussista la condizione di cui alla lettera a), la modifica in senso peggiorativo dell'esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 ovvero l'attribuzione di un esito di inagibilità, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell'intero aggregato.

     2-bis. In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione [2].

     2-ter. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo la procedura AeDES o FAST, o altra equivalente pur in assenza di istanza di sopralluogo, è quello ritenuto valido ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione [3].

     2-quater. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilità sulla base di schede AeDES con esito B o C, la modifica in senso peggiorativo dello stato di danno, ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, può essere provata con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. In tali casi l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico, o di demolizione con ricostruzione, e la contestuale determinazione del livello operativo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, costituiscono accertamento di prevalenza del danno causato dagli eventi sismici del 2016/2017 e determinano l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito di totale inagibilità dell'edificio (esito "E") [4].

     2-quinquies. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonchè dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata. In presenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009 e in caso di demolizione totale o parziale dell'edificio susseguente ai rilievi tecnici di prevenzione rischi disposti, per effetto dei nuovi e maggiori danni derivanti dal sisma del 2016, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante scheda di valutazione GTS o altra equivalente, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le procedure di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 e con le modalità indicate agli articoli 4 e 5 della presente ordinanza. In tale caso si prescinde dalle eventuali indicazioni della scheda AeDES in ordine alla preesistenza del danno purchè risulti provato il rispetto dei requisiti di effettivo utilizzo, anche parziale, dell'immobile alla data del sisma del 2009 [5].

     3. Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2 per il calcolo della superficie lorda non si tiene conto degli edifici o unità strutturali per i quali a seguito del sisma del 2016 si siano verificate le seguenti condizioni:

     conferma di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma del 2009;

     nessun esito a fronte di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma 2009;

     attribuzione di esito AeDES «A» a fronte di nessun esito accertato a seguito del sisma del 2009.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla data del 24 agosto 2016 e, per gli edifici già ricompresi in aggregati individuati ai sensi della normativa relativa al sisma del 2009 e per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma del 2009, l'attribuzione degli esiti AeDES per i danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è effettuata secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed all'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016, anche in assenza di previa scheda FAST. A tal fine, i tecnici professionisti incaricati provvedono alla compilazione e alla presentazione delle schede AeDES entro le scadenze previste dalle ordinanze commissariali [6].

     5. L'attribuzione dell'esito AeDES con le modalità di cui al precedente comma 4 è possibile per i soli aggregati per i quali a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un esito di inagibilità AeDES almeno per uno degli edifici o unità strutturali che lo compongono.

     6. Per gli edifici isolati e per gli aggregati individuati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 composti almeno da un edificio od un'unità strutturale con esito AeDES "E", accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera di regola prevalente rispetto all'eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016. Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3 [7].

     7. Per gli aggregati ricompresi nel perimetro di Piani di ricostruzione già adottati, ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39/2009, alla data del 24 agosto 2016, il danno ulteriore determinato dagli eventi sismici del 2016 è di regola indennizzato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39/2009. Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 3.

     8. Per gli aggregati per i quali non fosse stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

     8-bis. In caso di edifici danneggiati dal sisma del 2009 con esito di inagibilità attribuito mediante perizia giurata/asseverata di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009 e al decreto del Commissario delegato n. 41/2011, che alla data del sisma 2016/2017 risultavano utilizzati in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero e con esito non validato secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito del sisma 2016/2017 è da intendersi come «primo sopralluogo» e pertanto il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze del Commissario straordinario [8].

     8-ter. Per gli edifici privi di esito di agibilità che ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 anche in assenza di scheda FAST, ferma restando la loro successiva validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione [9].

 

     Art. 3. Accertamento del danno prevalente

     1. Nei casi di cui al comma 1, alla lettera a) del comma 2 ed ai commi 5, 6 e 7, primo periodo, dell'art. 2, la prevalenza si considera accertata con la sussistenza dei requisiti ivi indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni.

     2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 ed al secondo periodo dei commi 6 e 7 dell'art. 2, i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. L'istanza è presentata conformemente al modello di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza ed è corredata dalla documentazione minima di cui all'allegato 2 [10].

     3. Sulle istanze presentate a norma del comma 2 il comune provvede nel termine di sessanta giorni dal deposito, comunicando gli esiti dell'accertamento al richiedente e per conoscenza all'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 189/2016 nonchè all'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012.

     4. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al comma 2, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 dichiara l'improcedibilità della domanda di contributo eventualmente presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, dandone comunicazione all'interessato ed al comune territorialmente competente.

     5. In tutti i casi in cui, sulla base dei criteri di cui al comma 2, debba trovare applicazione la normativa del decreto-legge n. 39/2009, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012, prima di avviare l'istruttoria sulla richiesta di contributo presentata dall'interessato provvede a validare gli esiti AeDES eventualmente attribuiti con le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 e dell'ordinanza n. 10/2016, seguendo le modalità previste dalla normativa relativa al sisma del 2009, ai soli fini della corretta determinazione del contributo spettante.

     6. Ai fini della valutazione della prevalenza di cui al comma 2, non si tiene conto della presenza delle percentuali minime di superficie totale aventi le condizioni di danno previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 13 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. Resta, fermo il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo art. 13 [11].

 

     Art. 4. Determinazione del contributo

     1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 5, qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 i contributi sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

     a) per gli edifici già ammessi a contributo il contributo aggiuntivo è determinato in misura pari alla differenza tra il nuovo importo ammesso a contributo e l'importo ammesso sulla base dell'originaria richiesta di finanziamento;

     b) per gli edifici per i quali sulla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 non sia stato adottato alcun provvedimento, il contributo aggiuntivo è determinato sottraendo dal nuovo importo ammesso a contributo l'importo richiesto all'atto della presentazione dell'originaria domanda di finanziamento, e decurtando del 20% il risultato di tale differenza;

     c) per gli edifici per i quali non risulti presentata alcuna domanda di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, il contributo è determinato integralmente ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e sull'importo così computato l'ufficio speciale competente individua, ai fini della successiva imputazione alle risorse commissariali, la quota di contributo ascrivibile ai danni ulteriori causati dagli eventi sismici del 2016. I parametri tecnici sulla base dei quali calcolare la detta quota di contributo sono definiti dagli uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

     2. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, a seconda della tipologia di immobile e di intervento di che trattasi, fatta salva l'eventuale riduzione del contributo corrispondente all'importo già erogato ai sensi del decreto-legge n. 39/2009.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e quelle previste nelle ordinanze citate al comma 2 con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle ordinanze citate al comma 2.

 

     Art. 5. Richieste di contributo

     1. Nei casi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'art. 3, debbano trovare applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 189/2016 e delle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dai soggetti legittimati entro il termine di cui all'art. 9, comma 1, della ordinanza n. 19 del 2017.

     2. Nelle ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'art. 3 ovvero ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, risulti applicabile la disciplina del decreto-legge n. 39/2009, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sull'esito degli accertamenti di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente ordinanza. Per le ipotesi in cui detti accertamenti non siano stati effettuati, gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, adottano provvedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 in cui definiscono le modalità per la produzione della documentazione integrativa e le ulteriori procedure necessarie.

     3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 la domanda di contributo è corredata da apposita richiesta di variante rispetto ai lavori già finanziati, accompagnata da perizia asseverata del tecnico incaricato comprovante gli ulteriori danni subiti, il nesso causale con gli eventi sismici, le ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle già previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi necessari all'esecuzione delle stesse. L'ufficio speciale competente, col provvedimento con cui autorizza la variante, determina il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi.

     4. Restano salvi i controlli a campione che la struttura commissariale esegue, a norma dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, in relazione ai contributi erogati dal Commissario straordinario.

 

     Art. 6. Spese tecniche

     1. Per le finalità del presente capo, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES è determinato con le modalità di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017 e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017.

     2. Con separata ordinanza, sentiti i rappresentanti della Rete delle professioni tecniche, sono stabiliti i criteri di determinazione dei compensi per le attività propedeutiche alla predisposizione della documentazione di cui all'allegato 2 relativa alla istanza preliminare di accertamento del danno prevalente.

 

     Art. 7. Erogazione e contabilizzazione dei contributi

     1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali di cui all'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 comunicano trimestralmente al Commissario straordinario i provvedimenti di ammissione a contributo adottati per gli interventi di cui al presente capo, con indicazione distinta per tipologia di fattispecie ed entità dell'importo ammesso.

     2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli importi corrispondenti ai contributi da erogare. Le risorse così erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di autonoma voce in sede di rendiconto dell'attività del Commissario straordinario.

     3. Con provvedimento del Commissario straordinario, su richiesta degli uffici speciali interessati motivata con riferimento all'effettivo avvio ed allo stato di avanzamento delle istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, è disposta un'anticipazione al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi accertati prima dell'avvio della fase di rendicontazione di cui al comma 1.

 

Capo II

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI SITI NELLA REGIONE ABRUZZO GIÀ

DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2009

 

     Art. 8. Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi

     1. Per gli edifici pubblici di cui all'allegato n. 3 della presente ordinanza, già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009, gli interventi resi necessari per effetto dei danni ulteriori cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono finanziati ed eseguiti con le modalità di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016.

     2. Per i fini di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo provvede a interessare i soggetti attuatori degli interventi per la predisposizione dei nuovi progetti con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto-legge e i successi adempimenti.

     3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'allegato n. 3 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 2.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     4. Nelle ipotesi di edifici pubblici già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009 per i quali alla data degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 fossero in corso i lavori, gli ulteriori danni cagionati da detti eventi sono finanziati con le modalità di cui ai precedenti articoli 5, comma 3, e 7 [12].

 

Capo III

INTERVENTI SU IMMOBILI SITI NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE GIÀ DANNEGGIATI DALLA CRISI SISMICA DEL 1997 E 1998 E IN UMBRIA DEL 2009

 

     Art. 9. Interventi ammessi a contributo

     1. In attuazione dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse perimetrati ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 25 del 23 maggio 2017 ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

     2. In attuazione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate per l'anno 2018, gli interventi sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale dei residenti o ad attività produttive in esercizio, che siano stati dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto sisma e successivamente siano stati dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 [13].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle già finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 e del 2009.

     4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma 1997 ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito di pronuncia favorevole in sede giurisdizionale, a condizione che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9-bis, le risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 [14].

 

     Art. 9 bis. (Determinazione del contributo). [15]

     1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 3 e 4, il contributo è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unità immobiliari costituenti abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici che hanno causato il primo danneggiamento [16].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed è riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne [17].

     2-bis. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 9 della presente ordinanza, la data da prendere a riferimento è quella dell'evento sismico che ha causato il primo danneggiamento [18].

     3. Sono fatti salvi i progetti già presentati, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016.

 

     Art. 10. Concessione dei contributi

     1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale.

     2. Con riferimento agli edifici di cui al comma 3 dell'art. 9, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e del 2009 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale. Il comune verifica anche l'eventuale sussistenza di aggravamenti, valutabili anche tramite atti in possesso della medesima amministrazione, che attestino un ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli eventi sopra richiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilità per sismi precedenti [19].

     3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente art. 9, nel caso in cui il richiedente abbia provveduto in proprio alla realizzazione di opere provvisionali, il contributo comprende anche i costi sostenuti per le opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione delle cause di pericolo per la pubblica incolumità.

     4. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

     5. Fermo restando quanto stabilito dalla presente ordinanza, i presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari con proprio atto stabiliscono ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 9.

 

     Art. 11. Modalità di erogazione dei contributi

     1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 9 i contributi sono erogati in via diretta, previo trasferimento delle relative risorse dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alla contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari.

     2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9 i contributi sono erogati con le modalità di cui al precedente comma 1 limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione relativi alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile a seguito del sisma del 2009. Per gli interventi relativi alla porzione danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, che ha determinato l'inagibilità totale dell'immobile, il contributo è erogato con le modalità di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 189/2016.

     3. Al fine di consentire l'avvio delle procedure di finanziamento di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, può essere disposta un'anticipazione di quota percentuale delle risorse necessarie, fermo restando il rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'art. 12.

     4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 9, la quota di contributo coperta dalle risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 è erogata con le modalità previste dalla legge n. 61 del 1998 [20].

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

 

     Art. 12. Norma finanziaria

     1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, fermi restando, per gli interventi di cui al capo I ed ai commi 1 e 2 dell'art. 9, i limiti di spesa stabiliti rispettivamente dai commi 4, 6 e 6-bis dell'art. 13 del medesimo decreto-legge. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 9, il predetto limite di spesa opera per la sola parte di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 11.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 9, le risorse della contabilità speciale sono ripartite tra le Regioni Umbria e Marche nelle proporzioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999.

 

     Art. 13. Abrogazione e disposizioni transitorie

     1. L'art. 20 della Ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 del Commissario straordinario è abrogato [21].

     2. Le disposizioni del capo I della presente ordinanza non si applicano agli immobili, fra quelli individuati a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 1, che siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica siano stati ultimati alla data del 5 dicembre 2017. Per tali ultimi interventi, resta in ogni caso integralmente applicabile la disciplina di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.

     3. Per le altre domande di contributo già presentate in relazione alle fattispecie disciplinate dall'art. 21 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza gli interessati possono presentare nuova istanza con le modalità di cui alla presente ordinanza. Qualora essi non si avvalgano di tale facoltà, le istanze già presentate sono istruite e definite con le modalità di cui al predetto art. 21.

 

     Art. 14. Entrata in vigore ed efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

     2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

 

 

Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 2018  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 663

 

ALLEGATI


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[2] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[3] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[4] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111 e così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 27 giugno 2024, n. 195.

[6] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 della Ordinanza 13 agosto 2021, n. 120.

[8] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[9] Comma inserito dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[10] Comma così sostituito dall'art. 13 della Ordinanza 13 agosto 2021, n. 120.

[11] Comma aggiunto dall'art. 11 della Ordinanza 28 novembre 2023, n. 157.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della Ordinanza 14 novembre 2023, n. 155.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[14] Comma aggiunto dall'art. 10 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

[15] Articolo inserito dall'art. 10 della Ordinanza 2 agosto 2019, n. 80.

[16] Comma già modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[18] Comma inserito dall'art. 6 della Ordinanza 20 marzo 2020, n. 95.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

[21] Comma così modificato dall'art. 7 della Ordinanza 24 aprile 2018, n. 55.