§ 17.2.382 - Ordinanza 2 agosto 2019, n. 80.
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:02/08/2019
Numero:80


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016
Art. 2.  Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016
Art. 3.  Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016
Art. 4.  Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016
Art. 5.  Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 6.  Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017
Art. 7.  Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
Art. 8.  Modifiche all'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017
Art. 9.  Modifiche all'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017
Art. 10.  Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
Art. 11.  Modifiche all'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018
Art. 12.  Modifiche all'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018
Art. 13.  Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018
Art. 14.  Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali
Art. 15.  Priorità istruttoria
Art. 16.  Disciplina in materia di concorso di risorse
Art. 17.  Norme transitorie
Art. 18.  Entrata in vigore ed efficacia


§ 17.2.382 - Ordinanza 2 agosto 2019, n. 80.

Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 63 del 6 settembre 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.

(G.U. 26 novembre 2019, n. 277)

 

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

 

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare l'art. 39, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 2);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini è stato confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare:

     l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Preso atto delle valutazioni emerse e sentite le regioni intervenute durante la cabina di coordinamento del 6 giugno 2019;

     Viste le riunioni dei Tavoli tecnici del 15 maggio 2019, del 28 maggio 2019 e del 4 giugno 2019 con gli USR ed con i rappresentanti delle professioni nominate dalla RPT con nota del 26 febbraio 2019 ns. prot. CGRTS 3980 del 27 febbraio 2019;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimità, ai sensi delle disposizioni suindicate, al fine di consentire l'avvio delle procedure da parte degli uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016

     All'art. 5 dell'ordinanza Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis - Per lavori di importo superiore a 200.000 euro il termine per l'ultimazione degli stessi, previsto dal comma 1, è incrementato progressivamente, secondo scaglioni di importi massimi aggiuntivi, di un mese per ogni 100.000 euro di lavori e comunque fino ad un massimo di ulteriori sei mesi. Restano ferme le cause di decadenza dal contributo e la disciplina della proroga del termine di non più di due mesi previste dal comma 1.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori il periodo di sospensione, certificato dal direttore dei lavori e disposto dall'ufficio speciale competente previa acquisizione, ove necessario, del parere del comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.»

     c) Al comma 3, le parole «del comma 1» sono sostituite dalle parole «dei commi 1 e 1-bis».

 

     Art. 2. Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

     1. All'art. 2 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

     «6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.

     7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.»

     2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è inserito infine il seguente:

     «8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario 1º agosto 2018, n. 61».

     3. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, ultimo periodo, dopo le parole «mediante produzione di fatture» sono aggiunte le parole «per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e».

     4. All'allegato 1, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, punto 3, è aggiunto «i costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.»

 

     Art. 3. Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

     1. Dopo il comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). In tale caso la domanda va presentata entro sei mesi dall'avvenuta consegna, certificata dal comune, della struttura realizzata ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

 

     Art. 4. Modifiche all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 è inserito il seguente:

     «2-bis. Il professionista che presenta la scheda Aedes e la perizia giurata di cui al comma 2 cura in particolare l'esatta identificazione del perimetro dell'unità strutturale.»

 

     Art. 5. Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

     1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «nonchè le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè le misure di compensazione dei danni ad impianti, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche»;

     2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 è inserito il seguente:

     «2-quinquies. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19.».

     3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) al comma 2 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;»

     b) al comma 4 dopo le parole «Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili,» sono aggiunte le seguenti: «dagli impianti,»;

     c) al comma 7 sono soppresse le parole «o se le unità produttive sono localizzate nella loro totalità in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali,».

     d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19».

     e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Gli interventi di cui alla lettera a-bis) del secondo comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 5. Per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo si applicano le disposizioni del successivo art. 17.».

     4. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b)».

     5. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;».

     6. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo il primo alinea è inserito il seguente:

     «- domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma 2;».

     7. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-bis)»;

     8. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «le attrezzature ed infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di impianti».

     9. Al comma 1 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;».

     Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «nei casi di cui alle lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-bis)».

     10. Al comma 2 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),» sono aggiunte le seguenti: «nonchè per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a-bis),».

     11. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «beni mobili strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed impianti».

     12. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 2 della tabella 7 è così modificato:

     «2. Per gli interventi in edifici per i quali è previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici o particolari finiture e impianti, il costo convenzionale può essere aumentato del 30% previa verifica dell'ufficio speciale.»

     13. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 5 della tabella 7 è soppresso.

     14. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, al punto 4, il secondo capoverso è sostituito dal seguente «Il costo parametrico è incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004».

 

     Art. 6. Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017

     1. All'art. 3 comma 9, la lettera d) è sostituita con la seguente: «d) le spese sostenute dai comuni e dalle province per attività di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, spese per l'accatastamento, spese per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativa all'area destinata alla localizzazione dei nuovi edifici la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione del prezzario unico del cratere del Centro Italia in vigore, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonchè le modalità di erogazione dello stesso»;

     2. L'allegato 1 dell'ordinanza 14 del 16 gennaio 2017 è sostituito dall'allegato 1 della presente ordinanza.

 

     Art. 7. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017

     1. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è infine aggiunto: «tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;».

     2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

     «9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.

     10. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso».

     3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonchè eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma l, della presente ordinanza.»

     4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) è sostituita come segue: «d) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonchè l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonchè con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, nè di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».

     5. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 5 ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.»

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il vice commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.»

     6. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono:

     a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza» sono inserite le parole: «, nonchè all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che hanno presentato la domanda di contributo,».

     b) al comma 2, lettera c) il secondo capoverso è soppresso.

     7. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari.».

     8. Dopo l'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Disciplina di ulteriori interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, e ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, è possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi con l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo previsti dallo stesso art. 15 ridotte al 50 per cento. Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 9 del decreto-legge.

     2. L'unitarietà dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a).

     3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento.

     4. Per gli interventi unitari ricadenti nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali è in ogni caso applicabile la maggiorazione di cui alla tabella 7 lettera d).».

     9. All'art. 16, comma 3, ultimo periodo dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 dopo la parola «commi» è aggiunto il numero «1».

     10. Al comma 5 dell'art. 21 il primo periodo è soppresso.

     11. Alla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 2º cpv è infine aggiunto: «Resta fermo quanto previsto per gli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 direttiva "Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4.».

     12. Alla tabella 7 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 1º cpv sono soppresse le parole: «con strutture in muratura, in cemento armato in opera,», e la lettera a) è sostituita come segue:

     «a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione.»

 

     Art. 8. Modifiche all'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017

     1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 43 del 15 dicembre 2017 è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Modalità di riconoscimento contributi relativi alla spesa per l'accatastamento ed alla spesa per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche, relativa agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni). - 1. Entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attività per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14/2017.

     2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in:

     a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

     b) bando di gara/lettera di invito;

     c) disciplinare di gara;

     d) contratto;

     e) provvedimento di aggiudicazione;

     f) atti inerenti l'esecuzione dell'attività;

     g) certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di verifica di conformità;

     h) copia in formato digitale dell'accatastamento e dell'Attestato di prestazioni energetiche.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica:

     a) la riferibilità delle attività agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, dell'utilizzo del prezzario unico del cratere del centro Italia in vigore, o la valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo;

     c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni, e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189/2016.

     4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     5. Nessun contributo verrà riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3.

     6. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilità dei comuni e delle province.

     7. Relativamente alle attività per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione.

     8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro quindici giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.

 

     Art. 9. Modifiche all'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 2 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016.»

 

     Art. 10. Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

     1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 51 del 28 marzo 2018 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Determinazione del contributo). - 1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 3, il contributo è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unità immobiliari costituenti abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici degli anni 1997, 1998 e 2009.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed è riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale.

     3. Sono fatti salvi i progetti già presentati, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016»

 

     Art. 11. Modifiche all'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018

     1. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, dopo le parole «In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata è applicata a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo diversa disposizione assunta dal presidente di regione - vice commissario, su motivata richiesta del soggetto attuatore».

 

     Art. 12. Modifiche all'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018

     1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni - vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10 maggio 2018.»

     2. il comma 2 è così modificato:

     «2. I provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni - vice commissari a norma del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte.

     I presidenti delle regioni - vice commissari, con cadenza semestrale trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi di cui al comma 1.

     Le economie derivanti dai ribassi d'asta, previa autorizzazione del Commissario straordinario, possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico dello stesso, ed in mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.»

 

     Art. 13. Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole: «e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quali non si possa intervenire con interventi di rafforzamento locale ai fini del ripristino dell'agibilità».

     2. Al comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

     a) al secondo periodo sono infine aggiunte le parole che seguono: «ovvero, laddove l'impresa era ubicata in un immobile con più unità immobiliari, alla rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta»;

     b) dopo il secondo periodo è infine aggiunto il periodo che segue: «Qualora il manufatto originario sia di proprietà di soggetto diverso rispetto a quello beneficiario del contributo di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'ipotesi di cui al comma 4, l'alienazione da parte dello stesso proprietario a favore dell'impresa e la conseguente rinuncia ai diritti edificatori da parte della stessa impresa costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda di cui all'art. 3.»

     3. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

     a) al comma 2, le parole «aree ad essa contigue» sono sostituite dalle parole «altra area di proprietà»;

     b) al comma 5, le parole «ricavabile dai costi parametrici della tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1» sono sostituite dalle parole «pari a 300 euro al mq». Sono infine soppresse le parole «, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima»;

     4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario del contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente già presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017;»

     b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario del contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, nonchè dichiarazione di rinuncia ai diritti edificatori da parte del soggetto avente titolo ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva la propria attività in edificio con più unità immobiliari, rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta da parte dell'impresa beneficiaria o del proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria».

 

     Art. 14. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali

     1. Nel caso in cui durante l'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES, il professionista può presentare all'USR, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, una proposta che individui, il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo.

     2. Il professionista, può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 1 contestualmente:

     alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, secondo quanto indicato rispettivamente dall'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19 e dall'art. 6-bis dell'ordinanza del commissario straordinario del 9 gennaio 2017, n. 13;

     alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo con le modalità di cui al comma 4, dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19;

     alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'art. 6 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 con le modalità stabilite dalle ordinanze del Commissario straordinario del 14 dicembre 2016, n. 8, del 9 gennaio 2017, n. 13 e del 7 aprile 2017, n. 19.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio speciale previa validazione della proposta, procede all'esame istruttorio di competenza per ciascun edificio, fatta salva la riconducibilità dell'intervento alle fattispecie di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

 

     Art. 15. Priorità istruttoria

     1. Nell'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, gli uffici speciali assicurano priorità agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione a favore dei soggetti assegnatari dei Mapre - moduli abitativi provvisori rurali ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), alle istanze relative alle abitazioni principali ed alle attività produttive [1].

     2. Fermo restando la priorità di cui al comma precedente, l'esame istruttorio delle istanze di contributo è effettuato in relazione all'ordine cronologico di presentazione attestato dal protocollo di ciascun ufficio speciale.

 

     Art. 16. Disciplina in materia di concorso di risorse

     1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.

     2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all' art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 19 del 2017, può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 19/2017.

     3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione post sisma. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

     4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purchè conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.

     5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19.

     6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 15 e 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, nonchè dall'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

 

     Art. 17. Norme transitorie

     Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a tutti gli interventi di ricostruzione privata per i quali, alla data della sua approvazione, non sia stato presentato lo stato finale dei lavori e con riferimento alle varianti di cui agli articoli 2 e 7 della presente ordinanza, fatte salve quelle già presentate.

 

     Art. 18. Entrata in vigore ed efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Commissario straordinario.

     2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Commissario straordinario.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1798

 

     Allegato 1 all'Ordinanza 80/2019

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85.