Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 27/06/2024 |
Numero: | 195 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 |
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia |
§ 17.2.586 - Ordinanza 27 giugno 2024, n. 195.
Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018.
(G.U. 31 agosto 2024, n. 204)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Vista l'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, recante «Attuazione dell'art. 13 del
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2-quinquies, dell'ordinanza n. 51 del 2018 che dispone:
«2-quinquies. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonchè dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al
Visto l'art. 13, comma 3, del secreto-
Considerato che la disciplina contenuta nella richiamata disposizione dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 non contempla il caso di edifici aventi esiti «E» riferiti al sisma 2009 che abbiano subito un peggioramento del danno certificato da schede di valutazione redatte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che per effetto dei rilievi tecnici di prevenzione rischi siano stati totalmente o parzialmente demoliti;
Rilevata, pertanto, l'esigenza di dover integrare la suddetta disciplina riconoscendo l'ammissibilità a contributo, con le modalità e le procedure di cui al
Ritenuto, altresì, di dover limitare tale disciplina ai soli casi di effettivo utilizzo dell'immobile in data anteriore agli eventi sismici del 2009, da documentare mediante la produzione di idonea certificazione al competente Ufficio speciale;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, anche in relazione a situazioni di collegamento tra i due eventi sismici del 2009 e del 2016;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 giugno 2024;
Dispone:
Art. 1. Integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
Al comma 2-quinquies dell'art. 2 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il seguente periodo:
«In presenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009 e in caso di demolizione totale o parziale dell'edificio susseguente ai rilievi tecnici di prevenzione rischi disposti, per effetto dei nuovi e maggiori danni derivanti dal sisma del 2016, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante scheda di valutazione GTS o altra equivalente, il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le procedure di cui al
Art. 2. Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2086