§ 17.2.504 - Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.
Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:22/03/2023
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Modifiche e integrazioni dell'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata in tema di strutture zootecniche.
Art. 2.  Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata in tema di conformità urbanistica e di sanatoria o condono edilizio.
Art. 3.  Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario.
Art. 4.  Modifiche e integrazioni dell'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata in tema di regime transitorio
Art. 5.  Modifiche e integrazioni dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni
Art. 6.  Modifiche e integrazioni dell'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo.
Art. 7.  Modifiche e integrazioni dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di contenuti della domanda di contributo.
Art. 8.  Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi professionali.
Art. 9.  Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata
Art. 10.  Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici.
Art. 11.  Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 in tema di incentivi agli uffici
Art. 12.  Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime.
Art. 13.  Dichiarazione di efficacia


§ 17.2.504 - Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022.

(G.U. 23 agosto 2023, n. 196)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

     Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

     Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, con la tecnica della novellazione, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

     Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

     Considerato che, a seguito di una approfondita istruttoria, è emersa la necessità di assicurare condizioni di certezza alle complesse problematiche relative alla delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche, allo scopo di garantire lo svolgimento e lo sviluppo del settore zootecnico superando le condizioni di precarietà in cui tale attività si è svolta negli anni successivi agli eventi sismici all'interno di strutture e manufatti forniti da Protezione civile o realizzati in via di urgenza sulla base di disposizioni commissariali;

     Considerato altresì che a tale scopo risulta opportuno e necessario integrare le disposizioni previste dall'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modifiche e integrazioni, disciplinando il procedimento di valutazione delle domande di delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche attraverso una conferenza di servizi con la partecipazione di Protezione civile e dei soggetti interessati e prevedendo l'obbligo di manutenzione in capo agli assegnatari in via definitiva;

     Considerato che risulta opportuno risolvere, attraverso una parziale integrazione dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata, le particolari situazioni in cui non è possibile la delocalizzazione nei territori dei comuni confinanti prevedendo, in via di eccezione, la facoltà del Vicecommissario di autorizzare la delocalizzazione in altro comune della regione;

     Considerato inoltre che occorre conformare le disposizioni previste dagli articoli 2, 58. 62, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante gli articoli 3-octies e 3-duodecies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, che hanno esteso ai comuni del cd «fuori cratere» le procedure in tema di disciplina di interventi conformi e di sanatoria e di condono edilizio, previste per i comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Considerato altresì che occorre conformare le disposizioni previste dagli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante l'art. 3-quinquies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, che ha introdotto la facoltà di redigere il computo metrico estimativo del costo degli interventi sulla base dei prezzi desunti dal prezzario regionale vigente, in alternativa al prezzario unico del cratere del Centro Italia;

     Considerato infine che occorre conformare le disposizioni previste dall'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante l'art. 3-quater del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in tema di efficientamento energetico, adeguamento igienico-sanitario, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici con danno lieve;

     Considerata l'opportunità di chiarire il regime intertemporale previsto dall'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata consentendo l'integrazione delle domande «pendenti» e non ancora decretate;

     Ritenuto doveroso risolvere le criticità emerse nella prassi relative alle situazioni dei soggetti aventi titolo al contributo commissariale di ricostruzione in forza di sentenze passate in giudicato, con riferimento a danni subiti da eventi sismici precedenti a quelli del 2016, provvedendo, in tal senso, all'integrazione delle disposizioni previste dall' ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

     Considerata l'opportunità di definire con certezza le modalità di attuazione degli interventi privi di scheda AeDES sulla base della scheda FAST;

     Considerata la necessità di equiparare il trattamento dei professionisti impegnati nella ricostruzione, riconoscendo il medesimo regime delle anticipazioni anche agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio, che abbiano i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile;

     Considerato opportuno, in materia di ricostruzione pubblica, consentire ai soggetti attuatori, nell'esecuzione degli appalti dei lavori previsti dalle ordinanze commissariali, la possibilità di costituire il Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, terzo comma, del codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri di ripartizione previsti dai rispettivi regolamenti interni, in alternativa alle percentuali previste dall'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018;

     Ritenuto inoltre opportuno prevedere una più articolata disciplina del riconoscimento degli stati di avanzamento lavori (SAL) nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata, in considerazione degli eccezionali aumenti dei prezzi e delle difficoltà operative che incontrano le imprese in particolare nella gestione degli interventi di maggior rilievo, in tal senso prevedendo la facoltà di corresponsione di due SAL straordinari rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto;

     Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 21 marzo 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche e integrazioni dell'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata in tema di strutture zootecniche.

     1. I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14:

     9. I titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono presentare all'USR competente la domanda per l'assegnazione definitiva delle strutture temporanee sopra indicate, dando adeguata dimostrazione documentale, attraverso una perizia tecnica asseverata, di aver provveduto alla messa in sicurezza o alla demolizione della stalla oggetto di delocalizzazione.

     10. La superficie massima concedibile è determinata nella misura delle superfici effettivamente realizzate sulla base delle ordinanze di protezione civile n. 393/2016 e n. 415/2016 nonchè dell'ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 2016, comprensive dei manufatti annessi all'attività già realizzati (es. fienili, silos, silos a trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei alimentari, ecc.). A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di assegnazione attesta il calcolo della superficie assentibile.

     11. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee, è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali.

     12. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di assegnazione, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'esito della convocazione e dei lavori di una conferenza di servizi, cui partecipano di diritto un rappresentante della protezione civile, della regione, del comune e della Sovrintendenza competenti per territorio, nonchè un rappresentante delle principali associazioni di categoria e dei soggetti pubblici eventualmente coinvolti al fine di esprimere le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di loro competenza. Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tiene luogo di essi e nel caso di dissenso manifestato si decide a maggioranza, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la struttura delocalizzata risultasse essere su proprietà diversa da quella dell'assegnatario in via provvisoria, la disponibilità del terreno dovrà essere previamente acquisita nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 241 del 1990. All'assegnatario in via definitiva della struttura competono gli obblighi di manutenzione e le spese di rimozione della struttura in caso di necessità.

     13. Il provvedimento di assegnazione definitiva è rilasciato dal Presidente della Regione - Vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.

     14. Per quanto non previsto, agli interventi relativi alle strutture di cui al precedente comma 7 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, 44 e 45 del presente testo unico in tema di attività produttive. Il commissario straordinario, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.

 

     Art. 2. Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata in tema di conformità urbanistica e di sanatoria o condono edilizio.

     1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 2, comma 5, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

     b) all'art. 58, comma 3, secondo periodo, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis alla legge speciale Sisma» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma»;

     c) all'art. 62, comma 2, primo periodo, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

     d) all'art. 64, comma 5, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

     e) all'art. 65, comma 1, primo periodo, le parole «nei limiti stabiliti dall'art. 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» sono soppresse;

     f) all'art. 111, comma 2, le parole «nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis,» sono sostituite dalle seguenti: nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,».

 

     Art. 3. Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario.

     1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 3, comma 1, lettera i), dopo le parole «desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

     b) all'art. 44, comma 4, dopo le parole «prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

     c) all'art. 55, comma 7, lettera b), punto vii), dopo le parole «desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente»;

     d) all'art. 78, comma 6, lettera b), dopo le parole «prezzario cratere» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero prezzario regionale,».

 

     Art. 4. Modifiche e integrazioni dell'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata in tema di regime transitorio

     1. Al comma 5 dell'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo le parole «di ripresentare» sono aggiunte le seguenti: «o di integrare».

 

     Art. 5. Modifiche e integrazioni dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni

     1. Al comma 8 dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente capoverso:

     «In casi straordinari, previo parere favorevole espresso dall'USR competente, su richiesta del soggetto legittimato, il Vicecommissario può autorizzare l'istanza di delocalizzazione in altro comune del cratere, all'interno della stessa Regione, ferma restando la conclusione dell'accordo di programma di cui al precedente periodo.».

 

     Art. 6. Modifiche e integrazioni dell'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo.

     1. All'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole «mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio» sono aggiunte le seguenti: «nonchè il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche,»;

     b) al comma 5 le parole «Solo in presenza di una quota residua di contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili a finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge» sono soppresse.

 

     Art. 7. Modifiche e integrazioni dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di contenuti della domanda di contributo.

     1. All'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «8. Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST, il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo.».

 

     Art. 8. Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi professionali.

     1. Il comma 9 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

     «9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonchè agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.».

 

     Art. 9. Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

     1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

 

     Art. 10. Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici.

     1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il seguente comma:

     «4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma 1997 ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito di pronuncia favorevole in sede giurisdizionale, a condizione che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9-bis, le risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998.».

     2. Al comma 1 dell'art. 9-bis, dopo l'espressione «comma 3» sono aggiunte le parole «e 4».

     3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 è aggiunto il seguente:

     «4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 9, la quota di contributo coperta dalle risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 è erogata con le modalità previste dalla legge n. 61 del 1998».

 

     Art. 11. Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 in tema di incentivi agli uffici

     1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

     «4. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla «Tabella A» di cui al comma 2 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento, di cui al comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell'art. 1.»

     2. All'art. 5 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

     «4. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla «Tabella B» di cui al comma 2 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

     Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell'art. 1.».

     3. All'art. 7 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

     «2. Le modalità di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento.».

 

     Art. 12. Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime.

     1. All'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) all'art. 1, comma 6, le parole «, anche rispetto alle singole voci,» sono soppresse;

     b) all'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole «e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento» sono soppresse;

     c) all'art. 4, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ai medesimi fini» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,»;

     d) all'art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

     «Negli interventi della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la stazione appaltante e l'USR competente sono autorizzati, sulla base della richiesta dell'impresa nonchè della relazione favorevole da parte del direttore dei lavori, a disporre la liquidazione di un numero di SAL straordinari non superiore a 2 rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, a condizione che sia stato già realizzato almeno il 10% della quantità di lavori corrispondente al SAL e che sia confermato in forma scritta l'impegno dell'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite.».

 

     Art. 13. Dichiarazione di efficacia

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1014