§ 17.2.409 - Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.
Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:23/12/2020
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari
Art. 2.  Interventi di recupero e interventi di restauro sugli edifici di interesse culturale
Art. 3.  Semplificazioni in materia di interventi unitari
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018
Art. 5.  Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini
Art. 6.  Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici
Art. 7.  Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici
Art. 8.  Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione
Art. 9.  Proroga interventi sui danni gravi
Art. 10.  Proroga della convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020
Art. 11.  Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata
Art. 12.  Misure attuative delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Art. 13.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018
Art. 14.  Ulteriori modifiche ed abrogazioni
Art. 15.  Modifiche all'ordinanza n. 100 del 2020
Art. 16.  Proroga termini per adesione all'ordinanza n. 100 del 2020
Art. 17.  Incremento del fondo per le anticipazioni a favore dei professionisti
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Efficacia


§ 17.2.409 - Ordinanza 23 dicembre 2020, n. 111.

Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata.

(G.U. 12 febbraio 2021, n. 36)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

     Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2021;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;

     Ritenuta la necessità di:

     integrare e completare la disciplina degli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari, mediante la previsione di più appropriate e specifiche modalità di calcolo del contributo;

     prevedere il riordino e la razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, anche al fine diprevedere un contributo ulteriore per la riparazione e il restauro di immobili sottoposti alle norme di tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancorchè non ancora sottoposti a verifica positiva dell'interesse culturale, allo scopo di assicurare una maggiore rispondenza dell'importo del contributo alle effettive esigenze di completamento degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di tali immobili, ivi inclusi gli interventi di restauro, tenendo conto delle peculiarità tecniche, architettoniche e costruttive di tali immobili;

     completare la normativa afferente le procedure di ricostruzione degli interventi unitari;

     individuare correttivi all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 al fine di superare criticità di ordine interpretativo;

     fornire una sistematizzazione delle norme sui condomini;

     inserire norme di coordinamento tra le procedure inerenti al contributo di ricostruzione e ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato e quelle previste dalla normativa vigente inerenti agli istituti disciplinati dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetti «Sisma-bonus» ed «Eco-bonus»);

     definire le procedure amministrative necessarie ad accelerare gli interventi connessi agli edifici danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la salubrità e l'igiene pubblica ovvero impediscano o siano di ostacolo alla ricostruzione privata;

     fornire chiarimenti in ordine alla normativa vigente in ordine alle cosiddette tolleranze costruttive;

     fornire chiarimenti in ordine alla definizione degli interventi di immediata esecuzione, anche ai fini della disciplina della decadenza del contributo di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, precisando altresì gli interventi di riparazione di danni lievi che, in considerazione di impedimenti di natura giuridica, tecnica o materiale, non possono essere considerati di immediata esecuzione, individuando, conseguentemente, i rispettivi termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione;

     prevedere la proroga della convenzione in essere con Invitalia S.p.a. per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi;

     introdurre una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli interventi di ricostruzione privata;

     adeguare la scadenza per la presentazione delle domande di contributo relative ad edifici con danni gravi ai termini individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la conclusione dello stato di emergenza;

     procedere ad abrogare ovvero a modificare le disposizioni delle vigenti ordinanze che risultano non più compatibili con gli obiettivi di semplificazione, nonchè introdurre disposizioni che favoriscano la ripresa economica all'interno dei comuni del cratere;

     adeguare i parametri per accedere al regime semplificato previsto dall'ordinanza 100;

     Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari

     1. Il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonchè di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

     2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4.

     3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di seguito denominato «testo unico dell'edilizia»), ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1, del medesimo testo unico dell'edilizia.

     4. Ai fini della presente ordinanza, si intende per:

     a) «compendio immobiliare», un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico-edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

     b) «costo convenzionale potenziale», il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste delle vigenti ordinanze, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;

     c) «costo riparametrato al metro quadro», il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma;

     d) «costo convenzionale di progetto», il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dalla stato di progetto del compendio immobiliare.

     5. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario, nonchè ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche.

     6. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016». In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 2. Interventi di recupero e interventi di restauro sugli edifici di interesse culturale

     1. Con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti, le cui disposizioni incompatibili sono abrogate a decorrere dalla medesima data. Alle domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1, che non siano già state definite alla medesima data, continua ad applicarsi il regime delle ordinanze richiamate nel comma 1, salvo che il soggetto legittimato presenti un'apposita variante, anche mediante integrazione della domanda originaria, nella quale chieda l'applicazione del nuovo regime, qualora più favorevole.

     3. Le disposizioni delle ordinanze vigenti indicate nel comma 1 si interpretano nel senso che gli incrementi del costo parametrico in esse previsti sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia stata presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del predetto art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo intervenga prima della concessione del contributo. L'incremento di cui al periodo precedente è altresì applicabile agli edifici che siano stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 e seguenti, del suddetto decreto legislativo n. 42 del 2004, successivamente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

 

     Art. 3. Semplificazioni in materia di interventi unitari

     1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 5-bis dell'art. 15 è soppresso;

     b) l'art. 15-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 15-bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, l'intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:

     a) la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1;

     b) nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data,

     3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all'art. 15, comma 1, ridotti al 50 per cento;

     c) dopo l'art. 15-bis sono inseriti i seguenti:

     1) «Art. 15-ter (Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-bis, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o più edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalità di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 15 e 15-bis.

     3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza.

     4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 15, comma 5».

     2) «Art. 15-quater (Interventi unitari su due edifici). - 1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. L'intervento deve garantire per entrambi gli edifici il medesimo livello di sicurezza all'azione sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-bis. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio può prevedere la demolizione e ricostruzione. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di più soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volontà dei condomini.

     3) «Art. 15-quinquies (Ulteriori forme associative). - 1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, nonchè la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 15, 15-bis e 16, è sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici.

     2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad esse connessa, nonchè alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.

     3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione è convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016»;

     d) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16 (Aggregati nei centri storici). - 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i comuni possono individuare con deliberazione del consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

     a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

     b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

     3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità minime di intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.

     4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, nonchè, per i casi ivi previsti, dell'art. 15-bis.

     5. I comuni, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, ne informano gli uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1.

     6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonchè della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge.

     7. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli articoli 15 e 15-bis.

     8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.»;

     e) il comma 6 dell'art. 18 è sostituito dai seguenti:

     «6. Negli ambiti definiti dall'art. 16, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che:

     a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1;

     b) alla data del sisma non contenevano unità immobiliari utilizzabili;

     c) se a destinazione produttiva, non contengono unità immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attività economica;

     d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato;

     e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo.

     6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.».

     2. Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

     1. All'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

     a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «, ovvero l'attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma 2009» sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

     «2-ter. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo la procedura AeDES o FAST, o altra equivalente pur in assenza di istanza di sopralluogo, è quello ritenuto valido ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

     «2-quater. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilità sulla base di schede AeDES con esito B o C, la modifica in senso peggiorativo dello stato di danno, ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, può essere provata con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. In tali casi l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico, o di demolizione con ricostruzione, e la contestuale determinazione del livello operativo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, costituiscono accertamento di prevalenza del danno causato dagli eventi sismici del 2016/2017 e determinano l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito di totale inagibilità dell'edificio (esito "E").»;

     «2-quinquies. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonchè dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.»;

     c) al comma 4 dell'art. 2 le parole «entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro le scadenze previste dalle ordinanze commissariali»;

     d) al comma 6 dell'art. 2 dopo le parole «per gli aggregati» sono aggiunte le seguenti: «individuati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009»;

     e) dopo il comma 8 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti:

     1) «8-bis. In caso di edifici danneggiati dal sisma del 2009 con esito di inagibilità attribuito mediante perizia giurata/asseverata di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009 e al decreto del Commissario delegato n. 41/2011, che alla data del sisma 2016/2017 risultavano utilizzati in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero e con esito non validato secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito del sisma 2016/2017 è da intendersi come «primo sopralluogo» e pertanto il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze del Commissario straordinario.»;

     2) «8-ter. Per gli edifici privi di esito di agibilità che ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 anche in assenza di scheda FAST, ferma restando la loro successiva validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

     f) al comma 2 dell'art. 9, dopo le parole «ad abitazione principale dei residenti», sono aggiunte le seguenti: «o ad attività produttive in esercizio»;

     g) al comma 1 dell'art. 9-bis sono apportate le seguenti modifiche:

     1) le parole «degli anni 1997, 1998 e 2009» sono sostituite dalle parole «che hanno causato il primo danneggiamento»;

     2) dopo le parole «il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne»;

     h) al comma 2 dell'art. 10, dopo le parole «del 1997» sono aggiunte le seguenti: «e 1998 e del 2009»; al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comune verifica anche l'eventuale sussistenza di aggravamenti, valutabili anche tramite atti in possesso della medesima amministrazione, che attestino un ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli eventi sopra richiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilità per sismi precedenti».

 

     Art. 5. Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini

     1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito dalle ordinanze commissariali, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune dei condomini ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.

     2. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio [1]

 

     Art. 6. Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici

     1. Gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche «superbonus»), nonchè ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

     2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonchè per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.

     3. Ai fini delle nuove domande per poter accedere, oltre che ai contributi per la ricostruzione post sisma, agli incentivi fiscali di cui al comma 1, è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento ed un unico computo metrico estimativo.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

     5. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «Ecobonus») il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «super sisma bonus»), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.

 

     Art. 7. Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici

     1. Gli edifici di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario.

     2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti nel comma 1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro.

     3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi fissando un termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumità e la salute pubblica e la sicurezza urbana.

     4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento.

     5. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei confronti dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui al precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale.

     7. In presenza di edifici che rientrino tra quelli ammissibili a contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1, causa dei medesimi rischi, pericoli, impedimenti o ostacoli, l'azione sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o messa in sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate dagli USR con le medesime modalità previste dai precedenti commi. Tali risorse trovano successiva compensazione nelle somme concesse per l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei casi di decadenza del contributo disciplinati dalle vigenti ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6.

 

     Art. 8. Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione

     1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi, ma non di immediata esecuzione, quelli individuati nella circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, ai quali sono equiparati quelli compresi nell'art. 15-ter dell'ordinanza n. 19 del 2017, con esclusione degli aggregati composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0.

     2. Per gli interventi su edifici compresi all'interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli articoli 15, 15-bis, 15-ter e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, il termine per la presentazione della domanda segue la programmazione per i danni gravi.

     3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi di cui al comma 1 è stabilito in centocinquanta giorni dalla rimozione dell'impedimento per gli interventi su edifici:

     a) situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l'immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio;

     b) ricadenti nelle cosiddette «zone rosse» istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi.

     4. Il termine di centocinquanta giorni decorre dall'entrata in vigore dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, per gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, della predetta ordinanza n. 107 del 2020, non era possibile esercitare la facoltà di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell'edificio.

     5. Per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il «Documento direttore ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi non si applica, fino all'approvazione del piano attuativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'art. 5, comma 1, della citata ordinanza n. 107 del 2020. In tali casi il termine per la presentazione della domanda è di centocinquanta giorni decorrenti dal 1° maggio 2021 [2].

     6. L'attestazione della ricorrenza delle condizioni impeditive di cui ai precedenti commi è asseverata dal professionista unitamente alla presentazione della domanda di contributo secondo la modulistica che sarà predisposta nella piattaforma informatica messa a disposizione del Commissario.

     7. Ferma restando la natura facoltativa dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, nonchè la facoltà di avviare immediatamente gli interventi di ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il sindaco comunica all'USR e al Commissario straordinario se è stato avviato il procedimento di pianificazione dei centri perimetrati o, in caso negativo, se il comune intende avviarlo, indicando, in tal caso, il termine entro il quale sarà conferito l'apposito incarico professionale, ovvero se il comune intende proporre il Programma straordinario di ricostruzione. Trascorso il suindicato termine senza che la comunicazione sia stata inoltrata, ovvero trascorso inutilmente il termine fissato dal comune per l'avvio del procedimento di pianificazione, la perimetrazione approvata ai sensi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 si intende decaduta, senza ulteriori formalità, ai soli fini urbanistici per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera e).

     8. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, per il completamento delle domande per il contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi presentate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e corredate della documentazione richiesta dallo stesso comma. Per tutte le domande che siano state inoltrate sulla base dell'ulteriore semplificazione, sotto il profilo documentale, descritta nella circolare del Commissario straordinario n. prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, i termini per provvedere all'integrazione ed al completamento delle domande medesime sono così determinati:

     a) 28 febbraio 2021, qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS);

     b) 31 marzo 2021 qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse all'utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio ove siano presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

     c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso e nelle lettere a) e b) [3].

     9. Per gli edifici classificati con esito di danno «E» dalla scheda Aedes per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi degli articoli 6-bis delle ordinanze commissariali n. 13 e n. 19 del 2017, ovvero in sede istruttoria, nonchè da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, si applicano le disposizioni e i termini di cui al successivo art. 9.

     10. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, ovvero siano state oggetto di ritiro da parte del richiedente, possono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

     11. Sono ammissibili le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali la comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo corredo documentale siano stati presentati in difformità dalle modalità e termini previsti dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, a condizione che la domanda e la documentazione integrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n 189 del 2016 siano state prodotte entro il termine di scadenza del 30 novembre 2020.

 

     Art. 9. Proroga interventi sui danni gravi

     1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 2017 è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     2. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo di cui al comma 1, entro i termini ivi previsti [4].

     3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, mediante l'apposito modello e con le modalità previsti da un successivo decreto commissariale da adottare entro la data del 31 marzo 2021.

     4. Al fine di corrispondere all'esigenza di procedere ad un censimento più puntuale dello stato di danno presente nel cratere e delle risorse finanziarie necessarie a completare l'opera di ricostruzione, il modello, previsto nel comma 3, deve contenere, quali dati indispensabili, la posta elettronica certificata (PEC) relativa al domicilio digitale del soggetto legittimato, i dati catastali identificativi dell'edificio o degli edifici, il livello operativo presunto, il numero di unità immobiliari, la superficie stimata dell'immobile, nonchè l'importo presunto dell'intervento edilizio.

 

     Art. 10. Proroga della convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020 [5]

     1. Il Commissario straordinario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può, senza maggiori oneri, sottoscrivere apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 al fine di prorogarne la relativa scadenza al 30 giugno 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali.

 

     Art. 11. Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata

     1. Nelle more dell'implementazione del flusso informatico dei dati di avanzamento delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i Vice-commissari trasmettono, con cadenza mensile, il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di ricostruzione dei privati secondo la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario.

 

     Art. 12. Misure attuative delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

     1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 57, comma 3-octies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, ricadenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, devono presentare entro il 20 aprile 2021 istanza presso i comuni territorialmente competenti con le modalità specificate nel successivo comma 2 [6].

     2. Le richieste di contributo devono essere corredate di perizia asseverata, redatta dai professionisti incaricati, per interventi relativi a edifici, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente, e per le sole attività economiche e produttive anche per il ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. La perizia deve descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi in argomento, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, e l'eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

     3. Nella ricognizione di cui al comma 1 non sono ricompresi gli immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonchè tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni.

     4. In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati dagli eventi in argomento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza corredata da perizia asseverata, fermo restando le specifiche tecniche richieste al comma 2.

     5. Le risultanze della ricognizione di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti all'Ufficio speciale di riferimento, attraverso le modalità definite da quest'ultimo, entro il 30 aprile 2021 [7].

     6. Il Commissario straordinario di Governo a seguito della trasmissione degli elenchi di cui al comma 5 procederà all'emanazione di apposita ordinanza finalizzata alla regolamentazione e concessione dei contributi in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

     7. Gli enti pubblici competenti sui territori ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono presentare presso l'Ufficio speciale di riferimento, entro il 20 aprile 2021, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico [8].

     8. Le attività ricognitive dei danni, di cui al presente articolo, non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

 

     Art. 13. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018

     1. All'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 1:

     1) alla lettera a) del comma 1 sono soppresse le parole: «e risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300»;

     2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) edifici in muratura, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.»;

     3) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente: «d) edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati.»;

     b) nell'art. 2:

     1) al comma 2 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

     2) al comma 3 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

     3) al comma 4 le parole «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

     4) al comma 5 la lettera: «b)» è sostituita dalla seguente: «c)»;

     c) nell'art. 4, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. Sono riconosciute maggiorazioni di cui alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.».

 

     Art. 14. Ulteriori modifiche ed abrogazioni

     1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è sostituito dal seguente: «I lavori di cui all'art. 2 devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi.».

     2. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 12 dell'art. 5 le parole: «con esclusione dei costi di demolizione» sono soppresse;

     b) al comma 1 dell'art. 11 le parole: «prima di due anni dalla data di» sono sostituite con le parole «fino al»;

     c) il comma 7 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

     «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.»;

     d) il comma 9 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

     «In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.»;

     e) all'art. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

     i) «12-bis. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 9, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 9 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.»;

     ii) «12-ter. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 11.»;

     iii) «12 quater. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.»;

     f) il comma 13 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

     «13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonchè per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.

     g) al comma 3 dell'art. 23 le parole: «del 30%» sono sostituite dalle parole «del 40%»;

     h) all'allegato 1, tabella 7 alla lettera g) le parole: «con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti» sono sostituite dalle parole: «con gravi disabilità motorie o invalidità permanenti pari o superiore al 75%»;

     3. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8 dell'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle attività zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea del territorio di altro comune del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni.»;

     b) al comma 9-ter dell'art. 3 le parole: «Nel caso di livello operativo dell'edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e la bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo»;

     c) al comma 1 dell'art. 6 le parole: «ubicato nello stesso comune» sono soppresse;

     d) il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.»;

     e) all'art. 23, comma 3, lettera a), il numero «18» è sostituito dal numero «19».

     4. Il punto 4 dell'allegato C dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 è sostituito dal seguente: «Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.».

     a. Nell'allegato 2 all'ordinanza n. 19 del 2017 intitolato «Schema di contratto d'appalto», nelle premesse, le parole «nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «nel caso di importo dei lavori superiore a 258.000 euro».

     b. All'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Il comma 3 dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

     «3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.».

     6. Le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 3 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 4 del 2016, nel comma 4-bis dell'art. 13 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e nel comma 4-bis dell'art. 12 dell'ordinanza n. 19 del 2017, sono identicamente sostituite dalla seguente: «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

     Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:

     1) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

     2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 189 del 2016;

     3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

     4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonchè l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonchè con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, nè di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».

     7. All'ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dell'art. 4 la parola: «fedele» è soppressa;

     b) al comma 2 dell'art. 4 la parola: «fedele» è soppressa;

     c) la lettera c) del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     «c) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero di demolizione e ricostruzione dell'edificio.».

     8. Al punto 1 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «258.000 euro».

 

     Art. 15. Modifiche all'ordinanza n. 100 del 2020

     1. All'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     «a) euro 600.000,00 per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; il limite di importo è elevato a euro 1.500.000,00 per gli edifici con oltre quattro unità immobiliari e fino a 10 unità immobiliari e ad euro 2.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unità immobiliari;»;

     b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

     «b) euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi; il limite di importo è elevato a euro 3.000.000,00 per gli edifici con oltre quattro unità immobiliari e fino a 10 unità immobiliari e ad euro 5.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unità immobiliari;»;

     c) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 6, dopo il punto e virgola, è aggiunta la seguente frase: «resta salva la facoltà di effettuare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. Qualora, concluso il procedimento, il professionista non abbia provveduto alla comunicazione di cui al precedente periodo, l'USR gli assegna un ulteriore termine perentorio di trenta giorni, con l'avvertenza che l'inutile decorso di questo nuovo termine determinerà l'automatica improcedibilità della domanda di contributo. Fermi restando i termini per la presentazione delle domande previsti dalle ordinanze commissariali, nelle ipotesi di cui al precedente periodo il soggetto legittimato ha la facoltà di riproporre la domanda, che sarà tuttavia esaminata e trattata dall'USR come una domanda nuova secondo l'ordine cronologico di esame delle pratiche in base alla data di presentazione.».

 

     Art. 16. Proroga termini per adesione all'ordinanza n. 100 del 2020

     1. Il termine per la presentazione della domanda di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, previsto dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 in sessanta giorni dal ricevimento della proposta di adesione, è prorogato fino al 31 gennaio 2021.

 

     Art. 17. Incremento del fondo per le anticipazioni a favore dei professionisti

     1. L'importo per le anticipazioni, a favore dei professionisti, concernenti le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonchè per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, individuato dal comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 94 del 20 marzo 2020, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, e 14 della presente ordinanza hanno efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

     2. Le disposizioni di cui all'allegato 1, tabella 7, lettere 1h), 2h) e 3h), dell'ordinanza n. 19 del 2017, così come introdotte dall'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato.

 

     Art. 19. Efficacia

     1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

     2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

 

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2021  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 35


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126.

[2] Per la modifica del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121.

[3] Per la modifica dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della Ordinanza 9 aprile 2021, n. 114.

[4] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 30 settembre 2021 dall'art. 7 della Ordinanza 29 luglio 2021, n. 117, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021 dall'art. 2 della Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 121.

[5] Per la proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 2 della Ordinanza 29 luglio 2021, n. 117 e l'art. 6 della Ordinanza 31 dicembre 2021, n. 123.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 9 aprile 2021, n. 114.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 9 aprile 2021, n. 114.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della Ordinanza 9 aprile 2021, n. 114.