Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 28/11/2023 |
Numero: | 157 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 17 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di aggregati con edifici non ammissibili a contributo |
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ruderi e collabenti non ammessi a contributo |
Art. 3. Modifiche e integrazioni dell'art. 23 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ricostruzione in aree soggette a dissesti |
Art. 4. Sostituzione dell'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive |
Art. 5. Sostituzione dell'art 32 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici |
Art. 6. Modifiche ed integrazioni all'art. 36 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e [...] |
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi |
Art. 8. Modifiche ed integrazioni all'art. 80 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione |
Art. 9. Modifiche e integrazioni all'art. 122 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi per i professionisti |
Art. 10. Modifiche e integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 in tema di ambito di applicazione |
Art. 11. Modifiche ed integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di accertamento del danno prevalente su immobili già danneggiati dall'evento sismico del 2009 |
Art. 12. Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in tema di proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee |
Art. 13. Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024 |
Art. 14. Modifiche e integrazioni all'allegato 4 in tema di «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva» |
Art. 15. Modifiche e integrazioni all'allegato 5 in tema di «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente [...] |
Art. 16. Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata |
Art. 17. Dichiarazione di efficacia |
§ 17.2.538 - Ordinanza 28 novembre 2023, n. 157.
Correzioni e integrazioni alla ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022.
(G.U. 7 febbraio 2024, n. 31)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il
Vista la
Visto l'art. 1, comma 990, della
Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico;
Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;
Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del
Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;
Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al Testo unico della ricostruzione privata nonchè alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;
Vista l'ordinanza n. 139 del 10 maggio 2023, recante «Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonchè all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021»;
Vista l'ordinanza n. 144 del 28 giugno 2023, recante «Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022 recante "Testo unico della ricostruzione privata" e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonchè disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse»;
Vista l'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, intitolata testo unico della ricostruzione privata»;
Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli indicati nella parte dispositiva della presente ordinanza del Testo unico della ricostruzione privata, con riferimento all'art. 17 in tema di aggregati con edifici non ammissibili a contributo, all'art. 21 in tema di ruderi e collabenti non ammessi a contributo, all'art. 23 in tema di ricostruzione privata in aree soggette a dissesti, all'art. 27 con riguardo alla trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, all'art. 32 in tema di interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici, all'art. 36 in tema di determinazione del contributo per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo, all'art. 44 in relazione alla determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi, all'art. 80 in tema di revoca dei contributi e dei rimborsi ed altresì delle attività di riscossione, all'art. 122 in tema di anticipazioni dei compensi per professionisti, all'all. 4 e all. 5 in tema di soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva e a destinazione prevalentemente abitativa;
Ritenuto altresì di dover apporre modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 che consentano la conservazione provvisoria per un periodo massimo di sei anni delle strutture temporanee installate a norma della summenzionata ordinanza;
Ritenuto, di dover apportare modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 al fine di consentire la più celere prosecuzione dei lavori degli edifici inagibili a causa del sisma del 2009, per i quali alla data degli eventi sismici del 2016/2017 fossero in esecuzione i lavori di ripristini;
Ritenuto, infine, di dover apportare modifiche all'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 al fine di concedere una proroga in materia di sospensione dell'attività di demolizione delle strutture temporanee;
Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;
Visti l'art. 33, comma 1, del
Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 23 novembre 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
Dispone:
Art. 1. Modifiche all'art. 17 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di aggregati con edifici non ammissibili a contributo
1. Al comma 1 dell'art. 17 del Testo unico della ricostruzione, la lettera c) è soppressa e le parole «edifici di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «edifici di cui alle lettere a) e b)».
Art. 2. Modifiche e integrazioni all'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ruderi e collabenti non ammessi a contributo
1. L'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata è modificato come segue:
a) al comma 1 le parole «al successivo comma 7» sono sostituite con «ai successivi commi».
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio o degli edifici demoliti per il costo parametrico di cui alla tabella 6a dell'allegato 4: «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva» e di cui alla tabella 6a dell'allegato 5: «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa. In presenza di più unità strutturali di unica proprietà, il richiedente è obbligato a proporre una sola domanda di contributo.»;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:
8. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, che determinino un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, è concesso un contributo per eseguire opere di messa in sicurezza di strutture, vale a dire opere di carattere non provvisorio strettamente necessarie alla sicurezza sismica dell'edificio, nonchè opere di finiture atte ad evitare il degrado strutturale del manufatto; a tale scopo, per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, è concesso un contributo determinato moltiplicando il costo parametrico di cui al comma 7, per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio o degli edifici da mettere in sicurezza. Limitatamente agli ambiti di cui al precedente art. 16, comma 2, nonchè agli aggregati disciplinati dal comma 1 del precedente art. 17 ricadenti nei medesimi ambiti, in alternativa all'incremento di cui al comma 3 del predetto art. 17, il contributo per eseguire le opere di messa in sicurezza è incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo dell'intervento di messa in sicurezza e comunque fino al 100%.
9. Il contributo di cui al comma 8, può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale, che preveda, altresì, l'obbligo per il privato di eseguire le opere di messa in sicurezza di cui al medesimo comma 8. In tal caso, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonchè l'effettivo recupero dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali, il comune si sostituisce ai fini dell'esecuzione degli interventi ai proprietari che risultino inerti o dissenzienti, previa reiterata diffida, ovvero agli irreperibili.
10. Il comune, per le medesime finalità di cui al comma precedente, può, altresì, procedere all'intervento sostitutivo, in luogo dei proprietari che risultino inerti, dissenzienti, ovvero irreperibili, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti.
11. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell'80% del costo dell'intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell'intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori.
12. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del
Art. 3. Modifiche e integrazioni dell'art. 23 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di ricostruzione in aree soggette a dissesti
1. Al comma 7, le parole «calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero su quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Gli oneri relativi alla demolizione e alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II del presente Testo unico.».
Art. 4. Sostituzione dell'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive
1. L'art. 27 del Testo unico della ricostruzione privata, è sostituito integralmente con il seguente:
Art. 27 (Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee). - 1. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonchè dell'area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione o cessione al comune dell'immobile originario danneggiato dagli eventi sismici. La proprietà dell'area su cui è situata la struttura temporanea può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario ai sensi dei successivi commi.
2. La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 5.
3. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato o prima dell'emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'ufficio speciale e, comunque, non oltre l'erogazione del saldo finale.
4. L'USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione senza ricostruzione dell'edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, l'USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V- Parte II del presente Testo unico.
5. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l'istanza con:
a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
b) autorizzazione del comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell'area;
2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario;
3) sottoscrizione di una convenzione tra il comune e il proprietario istante relativa:
agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie;
ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della
c) atto d'obbligo notarile alla demolizione dell'immobile originario, se non ceduto al comune, nel caso in cui non si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario;
6. Nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione dell'edificio originario o alla cessione dello stesso al comune, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra:
a) il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e la demolizione dell'immobile originario;
e
b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.
7. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:
a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
e
b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.
8. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività agricole e zootecniche in esercizio alla data del sisma, come definite all'art. 1 dell'allegato I al
9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;
b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
a. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;
b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024.
11. Ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, alla domanda di cui al comma 10, presentata mediante apposito modello, da inoltrare, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, devono essere allegati:
provvedimento autorizzatorio del comune in deroga agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, contenente, altresì, la durata massima consentita e, ove necessario, nulla osta, autorizzazioni e pareri di altri enti interessati, da rendersi anche in sede di apposita conferenza di servizi, convocata da parte del comune;
titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea;
atto di impegno da parte dei soggetti legittimati al rispetto degli obblighi di mantenimento della struttura e alla presa in carico delle spese di rimozione della stessa al termine del periodo di autorizzazione concesso.
12. Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, previa istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee per il periodo stabilito dalle autorità competenti. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio immobile o dell'unità immobiliare preesistente, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma.
13. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della struttura temporanea sono poste a carico del richiedente, salvo diversa regolamentazione delle stesse prevista dalla normativa vigente.
14. Decorso il termine concesso ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il comune territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.
15. Per le strutture temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono applicate previo accordo con le regioni e il Dipartimento della protezione civile.
16. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività agricole e zootecniche in esercizio alla data del sisma, come definite all'art. 1 dell'allegato I al
17. Per le strutture temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, le disposizioni di cui ai commi successivi, sono applicate previo accordo con le regioni e il Dipartimento della protezione civile.
18. La richiesta di cui al comma 16 deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 21.
19. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato o prima dell'emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'Ufficio speciale e, comunque, non oltre l'erogazione del saldo finale.
20. L'USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione dell'edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, l'USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V - Parte II del presente Testo unico.
21. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l'istanza con:
a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
b) autorizzazione del comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:
1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell'area;
2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario;
3) sottoscrizione di una convenzione tra il comune e il proprietario istante relativa:
agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie;
ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della
c) atto d'obbligo notarile alla demolizione dell'immobile originario, se non ceduto al comune, con intervento a cura e spese del proprietario nel caso in cui non si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario.
22. Nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione o messa in sicurezza dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra:
a) il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e la demolizione o messa in sicurezza dell'immobile originario;
e
b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del
23. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:
a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;
e
b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del
24. Il provvedimento di trasformazione definitiva della struttura temporanea è rilasciato dal presidente della regione - vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.
25. Qualora si proceda al solo recupero dell'edificio originario e rimozione della struttura temporanea realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, il costo ammissibile a contributo nel solo caso di intervento di ricostruzione è pari al minore tra:
a) il costo dell'intervento necessario per la demolizione e ricostruzione dell'edificio ante-sisma cui va aggiunto il costo per la rimozione della struttura temporanea;
e
b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica.
26. Per quanto non previsto, agli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente testo unico in tema di attività produttive. Il Commissario straordinario, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.
Art. 5. Sostituzione dell'art 32 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici
1. L'art. 32 del Testo unico della ricostruzione privata, è sostituito integralmente con il seguente:
1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario con le modalità di cui ai successivi commi da 10 a 15, ovvero, qualora i proprietari risultino inerti, dissenzienti oppure irreperibili, sono demoliti o messi in sicurezza dal comune, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori.
2. I comuni, ai sensi dell'art. 21-ter della
3. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell'80% del costo dell'intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell'intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori.
4. Gli USR provvedono a richiedere al Commissario l'assegnazione dell'importo di cui al comma 1, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, della legge speciale Sisma.
5. L'importo delle spese di demolizione o messa in sicurezza erogate al comune deve essere compensato nella somma totale del contributo da concedere per l'intervento di ricostruzione dell'edificio con le modalità di cui al presente testo unico. La somma dell'anticipazione erogata al comune in sostituzione del beneficiario del contributo, deve essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da parte del medesimo beneficiario, sulla contabilità speciale del presidente della regione-vicecommissario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL 0.
6. Nel caso di intervento sostitutivo del comune, resta esclusa dal calcolo del contributo, da concedersi per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione, la maggiorazione di cui alla lettera d) della tabella 7 dell'allegato 5 e di cui alla lettera d) della tabella 7 dell'allegato 4.
7. In relazione agli immobili privati ricompresi nei programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonchè di demolizione volontaria, ove ammissibili, definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del
8. Per la ricostruzione degli immobili privati di cui al comma 7, il contributo da concedersi è calcolato sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 degli allegati 4 e 5 per il livello operativo L4. Per detti immobili, in considerazione del riconoscimento «d'ufficio» del costo parametrico per il livello operativo L4, non si applicano le disposizioni relative alla determinazione preventiva del livello operativo di cui all'art. 7 del presente Testo unico, nonchè le disposizioni ivi contenute relative alla autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, con contestuale valutazione del livello operativo, per gli edifici classificati con esiti B o C della scheda AeDES/GL-AeDES, di cui al precedente art. 5.
9. I proprietari degli edifici classificati L3 e L4, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) e purchè sia stato approvato dall'Ufficio speciale il livello operativo di cui all'art. 7 del presente Testo unico, possono chiedere l'anticipo per le spese di demolizione prima della presentazione della domanda di contributo. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione deve essere presentata successivamente all'autorizzazione della richiesta preventiva del livello operativo.
10. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione o di messa in sicurezza, di cui ai commi 1, 7 e 9 è presentata, per conto del proprietario, dal professionista incaricato all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario. La richiesta deve contenere i dati di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55 del presente Testo unico, ad essa devono essere inoltre allegati:
a) le dichiarazioni rese dai proprietari delle unità immobiliari o dell'edificio con cui attestano il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 6, del presente Testo unico per beneficiare del contributo per gli interventi di ricostruzione;
b) l'attestazione da parte del professionista dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 60 del presente Testo unico;
c) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del
d) il progetto di demolizione o messa in sicurezza corredato delle necessarie autorizzazioni;
e) verbale di assemblea contenente volontà unanime di tutti i soggetti legittimati alla demolizione dell'edificio, nel caso di edifici con livello operativo L3, ovvero volontà di tutti i soggetti legittimati, espressa con le maggioranze derogate di cui all'art. 6, comma, 11, della legge speciale Sisma, alla messa in sicurezza dell'edificio o alla demolizione dello stesso nel caso di livello operativo L4;
f) atto di impegno da parte dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma;
11. Le spese per la completa demolizione degli edifici di cui ai commi 1, 7 e 9 e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 150 euro per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio. Le spese per la messa in sicurezza degli edifici di cui al comma 1 e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 250 euro per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio.
12. Per gli edifici di cui al comma 7, la somma erogata, anticipatamente rispetto alla domanda di contributo per l'intervento di ricostruzione dell'edificio, non sarà compensata nella somma totale del contributo da concedere e, pertanto, non sarà compresa nel costo dell'intervento di ricostruzione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 e di cui al comma 4 dell'art. 44 del presente testo unico.
13. Per gli edifici di cui ai commi 1 e 9 la somma erogata, anticipatamente rispetto alla domanda di contributo per l'intervento di ricostruzione dell'edificio, sarà compensata nella somma totale del contributo da concedere e, pertanto, sarà compresa nel costo dell'intervento di ricostruzione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 e di cui al comma 4 dell'art. 44 del presente Testo unico. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel successivo provvedimento di concessione del contributo, indicherà l'importo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al presidente della regione - vicecommissario.
14. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui ai commi 1, 7 e 9, procede alla verifica della ammissibilità della richiesta e con proprio provvedimento, concede l'anticipazione delle spese per la demolizione a valere, come prestito finanziario, sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. Gli importi richiesti sono erogati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in un'unica soluzione, previa rendicontazione da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile.
15. La mancata presentazione della successiva domanda di contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti dai provvedimenti del Commissario straordinario determina la revoca dell'anticipazione di cui al comma 11 e 14. Il Commissario alla ricostruzione adotta i provvedimenti per l'immediato recupero di quanto erogato in anticipazione.
Art. 6. Modifiche ed integrazioni all'art. 36 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo
1. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«9. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo art. 42 e il predetto indennizzo assicurativo.».
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'art. 44 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi
1. Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«16. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo art. 42 e il predetto indennizzo assicurativo.».
Art. 8. Modifiche ed integrazioni all'art. 80 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione
1. All'art. 80 del Testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «interventi difformi», sono aggiunte le seguenti: «o non interamente realizzati»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di risoluzione contrattuale in cui l'impresa esecutrice, a fronte dell'anticipazione concessa coperta da garanzia fideiussoria, non abbia eseguito lavori o li abbia realizzati per un importo inferiore a quello percepito, si procede all'adozione del provvedimento di revoca, totale o parziale, del decreto di liquidazione dell'anticipazione stessa sulla base dello stato di consistenza del cantiere asseverato dal direttore dei lavori. L'affidamento dei lavori non realizzati alla nuova impresa individuata dal beneficiario del contributo, per un importo pari al valore dell'intervento al netto delle lavorazioni eventualmente eseguite, così come asseverate dal direttore dei lavori, è comunicato dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato, all'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine delle verifiche di cui al Capo III della Parte V del presente Testo unico.».
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto beneficiario del contributo e all'impresa esecutrice dei lavori destinataria del pagamento da recuperare anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni. Nel caso in cui il provvedimento venga adottato dal Commissario straordinario, la comunicazione può avvenire per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all'esito delle verifiche.».
2. al comma 3, secondo periodo, le parole «un numero di rate non superiore a 48 e di importo non inferiore ad euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di rate trimestrali non superiore a 16 e di importo non inferiore ad euro 300,00».
3. al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «il debito» è aggiunta la seguente: «residuo».
4. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis Nel caso in cui il debito non venga estinto immediatamente e si faccia ricorso alla rateizzazione di cui al comma che precede, il ripristino delle somme occorrenti all'esecuzione dei lavori avviene mediante anticipazione delle stesse in favore dei soggetti legittimati ad opera dell'Ufficio speciale per la ricostruzione ed a valere sulle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario dal fondo di cui all'art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. A tal fine con decreto del Commissario straordinario sono disciplinate la costituzione di uno specifico fondo di rotazione e le modalità per l'erogazione della suddetta anticipazione. Gli importi oggetto di ripetizione sono riversati sulle contabilità speciali intestate ai vice commissari o al Commissario straordinario al fine della ricostituzione del medesimo fondo di rotazione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a rendicontare con cadenza trimestrale al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini del presente articolo.».
5. al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in un'unica soluzione».
6. dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis Nel caso in cui si debba procedere all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'anticipazione dell'importo lavori, i presidenti di regione - vice commissari o il Commissario straordinario, sulla base dell'asseverazione del direttore lavori dello stato di consistenza del cantiere, in esecuzione del decreto di revoca totale o parziale dell'importo anticipato, rispettivamente per lavori non realizzati o realizzati in parte, e procedono all'invio della richiesta di escussione della polizza fideiussoria alla compagnia assicuratrice o all'istituto di credito che ha emesso la garanzia, a mezzo PEC o raccomandata A/R, comunicando al fideiussore le modalità e i termini per il rimborso delle somme garantite così come indicato nel decreto del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis che precede.».
«4-ter In caso di inadempimento del fideiussore, decorso il termine di quindici giorni dalla richiesta di rimborso, i presidenti di regione - vicecommissari o il Commissario straordinario, provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del
Art. 9. Modifiche e integrazioni all'art. 122 del Testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi per i professionisti
1. All'art. 122 del Testo unico della ricostruzione privata, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
«14. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Commissario straordinario sono disciplinate la costituzione di uno specifico fondo di rotazione e le modalità per l'erogazione delle anticipazioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a rendicontare con cadenza trimestrale al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini del presente articolo.».
Art. 10. Modifiche e integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 in tema di ambito di applicazione
1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
a) 7. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 che precede e fermo restando la ripresa dell'attività economica nell'edificio preesistente a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità dello stesso, le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettera b), installate a norma della presente ordinanza, possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:
a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 8, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 31 marzo 2024;
c. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.
b) 8. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:
c. entro il 30 aprile 2024 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 31 marzo 2024;
d. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 31 marzo 2024;
c) 9. Ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, alla domanda di cui al comma 8, presentata mediante apposito modello, da inoltrare, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, devono essere allegati:
provvedimento autorizzatorio del comune anche in deroga agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, contenente, altresì, la durata massima consentita e, ove necessario, nulla osta, autorizzazioni e pareri di altri enti interessati, da rendersi anche in sede di apposita conferenza di servizi, convocata da parte del comune;
titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea;
atto di impegno da parte dei soggetti legittimati al rispetto degli obblighi di mantenimento della struttura e alla presa in carico delle spese di rimozione della stessa al termine del periodo di autorizzazione concesso.
d) 10. Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, previa istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee per il periodo stabilito dalle autorità competenti. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'immobile preesistente, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma.
e) 11. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della struttura temporanea sono poste a carico del richiedente, salvo diversa regolamentazione delle stesse prevista dalla normativa vigente.
f) 12. Decorso il termine concesso ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il comune territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.
g) 13. Per le strutture temporanee di cui al precedente comma 2, lettere c) e d), le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono applicate previo accordo con le regioni e il Dipartimento della protezione civile.
Art. 11. Modifiche ed integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di accertamento del danno prevalente su immobili già danneggiati dall'evento sismico del 2009
1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6. Ai fini della valutazione della prevalenza di cui al comma 2, non si tiene conto della presenza delle percentuali minime di superficie totale aventi le condizioni di danno previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 13 del testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. Resta, fermo il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 4 del medesimo art. 13.».
Art. 12. Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in tema di proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee
1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
Art. 13. Trasformazione in definitiva delle strutture temporanee nel caso di interventi sull'edificio originario già conclusi alla data del 31 marzo 2024
1. I soggetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, o loro delegati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla delocalizzazione temporanea realizzata con le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza, nonchè i titolari, o loro delegati, di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al
2. Ai fini dell'assegnazione definitiva della struttura temporanea, il soggetto beneficiario deve riversare sulla contabilità speciale del presidente della regione - vice commissario il 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea, ovvero il 70% del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico, da rendicontarsi a cura dello stesso. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del
3. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 14. Modifiche e integrazioni all'allegato 4 in tema di «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva»
1. All'allegato 4 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la tabella 6 è aggiunta la seguente tabella:
Tabella 6a - Costi parametrici demolizione e messa in sicurezza
Costi parametrici riferiti agli interventi di demolizione e messa in sicurezza di cui all'art. 21, comma 7
Costo parametrico |
Demolizione |
Messa in sicurezza |
fino a 1.000 mq |
100 |
200 |
da 1.000 a 2.000 mq |
90 |
180 |
da 2.000 a 5.000 mq |
80 |
160 |
oltre i 5.000 mq |
70 |
140 |
Ai costi parametrici di cui alla presente tabella non si applicano incrementi o maggiorazioni, ad eccezione dell'incremento previsto al comma 8 dell'art. 21
Art. 15. Modifiche e integrazioni all'allegato 5 in tema di «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa»
1. All'allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la tabella 6 è aggiunta la seguente tabella:
Tabella 6a - Costi parametrici demolizione e messa in sicurezza
Costi parametrici riferiti agli interventi di demolizione e messa in sicurezza di cui all'art. 21, comma 7
Costo parametrico |
Demolizione |
Messa in sicurezza |
fino a 130 mq |
150 |
250 |
da 130 a 220 mq |
130 |
215 |
oltre i 220 mq |
100 |
190 |
Ai costi parametrici di cui alla presente tabella non si applicano incrementi o maggiorazioni, ad eccezione dell'incremento previsto al comma 8 dell'art. 21
Art. 16. Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico, allegato all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.
Art. 17. Dichiarazione di efficacia
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3283
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della