Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 24/02/2016 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche [...] |
Art. 2. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 3. Competenze delle province. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 |
Art. 4. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 5. Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 6. Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998 |
Art. 7. Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998 |
Art. 8. Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 25/1998 |
Art. 9. Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 10. Attività sperimentali. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 25/1998 |
Art. 11. Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998 |
Art. 12. Disposizioni relative ai siti minerari. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 13. Acque di miniera. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998 |
Art. 14. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 20 novies della l.r. 25/1998 |
Art. 15. Piani di ambito. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/1998 |
Art. 16. Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 17. Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. [...] |
Art. 18. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. [...] |
Art. 19. Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 [...] |
Art. 20. Programmazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 21. Compiti delle Province. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/1998 |
Art. 22. Catasto regionale dell’inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 23. Procedura del piano comunale di classificazione acustica. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998 |
Art. 24. Divieto di contatto di aree. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 89/1998 |
Art. 25. Procedura del piano comunale di risanamento acustico. Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 26. Piano comunale di miglioramento acustico. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998 |
Art. 27. Relazione biennale sullo stato acustico del comune. Modifiche all’articolo 9 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 28. Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 89/1998 |
Art. 29. Contributi regionali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998 |
Art. 30. Controlli. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 89/1998 |
Art. 31. Compiti dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998 |
Art. 32. Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 33. Tecnico competente. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 89/1998 |
Art. 34. Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010 |
Art. 35. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010 |
Art. 36. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2010 |
Art. 37. Competenze delle province e dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010 |
Art. 38. Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010 |
Art. 39. Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazione al pubblico. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 9/2010 |
Art. 40. Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010 |
Art. 41. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2010 |
Art. 42. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 9/2010 |
Art. 43. Funzioni dell’assemblea. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 69/2011 |
Art. 44. Funzioni del direttore generale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 69/2011 |
Art. 45. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 69/2011 |
Art. 46. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 69/2011 |
Art. 47. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 69/2011 |
Art. 48. Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 69/2011 |
Art. 49. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 69/2011 |
Art. 50. Assemblea. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 69/2011 |
Art. 51. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 69/2011 |
Art. 52. Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 69/2011 |
Art. 53. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2015 |
Art. 54. Disposizioni transitorie |
Art. 55. Abrogazioni |
Art. 56. Entrata in vigore |
§ 5.4.258 - L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.
Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015.
(B.U. 2 marzo 2016, n. 8)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell’8 gennaio 2016;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della
2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla
3. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con l’unica eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative all’individuazione, nell’ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti, fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, mentre rimane confermato, con una diversa composizione, il Comitato per la bonifica dei siti inquinati, materia in cui rimangono ferme le competenze già attribuite ai comuni dalla
4. In materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico nonché la vigilanza ed il controllo sugli ambiti territoriali sovra comunali;
5. Poiché la
6. In materia di tutela della qualità dell’aria sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con particolare riferimento a quelle autorizzative, di controllo e di coordinamento della pianificazione al livello comunale;
7. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento, organismo già istituito presso la Giunta regionale per assicurare il raccordo e coordinamento tra Regione e province;
8. Le modifiche della
9. In considerazione dell’urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 2. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“ 1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9;
b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo 5 del
c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del
d) il controllo, con il supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'articolo 262, comma 1, del
e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del
f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), del
g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all’articolo 191 del
h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal
i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:
1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del
3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30-quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla
l) la redazione di:
1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r), del
2) un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 9, nonché dei contributi di cui all'articolo 3;
n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;
o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al
p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 3. Competenze delle province. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“ Art. 6 Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze
1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. ”.
Art. 4. Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 ter della
“ 2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti. ”.
Art. 5. Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all’articolo 8 ter della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della
2. Il comma 2 dell’articolo 8 ter della
“ 2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali. ”.
Art. 6. Effetti del piano regionale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 6 dell’articolo 13 della
Art. 7. Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della
“ 2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla
2. Al comma 2 ter dell’articolo 15 della
Art. 8. Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 9. Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all’articolo 17 bis della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 bis della
“ 2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti. ”.
Art. 10. Attività sperimentali. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 11. Interventi di bonifica. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 10 dell’articolo 20 della
2. Al comma 11 dell’articolo 20 della
Art. 12. Disposizioni relative ai siti minerari. Modifiche all’articolo 20 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della
Art. 13. Acque di miniera. Modifiche all’articolo 20 ter della
1. Al comma 4 dell’articolo 20 ter della
Art. 14. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 20 novies della
1. Dopo l’articolo 20 octies della
“ Art. 20 novies Oneri istruttori
1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all’articolo 5, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall’autorizzazione regionale di cui all’articolo 242, comma 7, del
a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, titolo V, del
b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all'articolo 242, comma 7, del
3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.
4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.
5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.
Art. 15. Piani di ambito. Modifiche all’articolo 27 della
1. Il comma 3 dell’articolo 27 della
“ 3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute. ”.
Art. 16. Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all’articolo 28 bis della
1. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della
Art. 17. Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della
Art. 18. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 bis della
1. Il comma 11 dell’articolo 30 bis della
“ 11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
Art. 19. Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all’articolo 30 quinquies della
1. Il comma 12 dell’articolo 30 quinquies della
“12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla
CAPO II
Modifiche alla
Art. 20. Programmazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 1 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della
Art. 21. Compiti delle Province. Modifiche all’articolo 3 della
1. La rubrica dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della
4. Al comma 2 bis dell’articolo 3 della
Art. 22. Catasto regionale dell’inquinamento acustico. Modifiche all’articolo 3 bis della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 bis della
Art. 23. Procedura del piano comunale di classificazione acustica. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della
3. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della
4. Al comma 8 dell’articolo 5 della
Art. 24. Divieto di contatto di aree. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“ 2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. ”.
Art. 25. Procedura del piano comunale di risanamento acustico. Modifiche all’articolo 8 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 8 bis della
Art. 26. Piano comunale di miglioramento acustico. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 27. Relazione biennale sullo stato acustico del comune. Modifiche all’articolo 9 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della
Art. 28. Poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 29. Contributi regionali. Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
“ 2 bis. I contributi di cui al comma 2, possono essere altresì assegnati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
Art. 30. Controlli. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 31. Compiti dell’ARPAT. Modifiche all’articolo 15 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 32. Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 15 bis della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 15 bis della
Art. 33. Tecnico competente. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
CAPO III
Modifiche alla
Art. 34. Modifiche al preambolo della
1. I punti 15 e 16 del preambolo della
2. Il punto 17 del preambolo della
“ 17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l’individuazione, nell’ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del
Art. 35. Competenze della Regione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 2 della
“ 01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. ”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“ 4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:
a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del
b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con
c) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 279 del
d) al coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC). ”.
4. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della
“ 4 ter. La Regione si avvale dell’ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla
Art. 36. Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della
1. Dopo l’articolo 2 della
“ Art. 2 bis Oneri istruttori
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’articolo 272 del
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale. ”.
Art. 37. Competenze delle province e dei comuni. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla rubrica dell’articolo 3 della
Art. 38. Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della
“ 6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
Art. 39. Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazione al pubblico. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 40. Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 41. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della
“ 1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis. ”.
Art. 42. Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 4 dell’articolo 17 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 43. Funzioni dell’assemblea. Modifiche all’articolo 8 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della
“ f) alla determinazione, ai fini dell’approvazione da parte della competente autorità nazionale:
1) della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del
2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all’articolo 155 del
Art. 44. Funzioni del direttore generale. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della
2. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 45. Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
Art. 46. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della
Art. 47. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 48. Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 49. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Modifiche all’articolo 30 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 della
2. Al comma 5 dell’articolo 30 della
Art. 50. Assemblea. Modifiche all’articolo 35 della
1. Il comma 4 dell’articolo 35 della
“ 4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente. ”.
Art. 51. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 46 della
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
Art. 52. Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche all’articolo 49 della
1. Al comma 6 dell’articolo 49 della
CAPO V
Modifiche alla
Art. 53. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 54. Disposizioni transitorie
1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all’articolo 8 ter della
2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell’aria di cui all’articolo 5 della
Art. 55. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) comma 3 dell’articolo 1;
b) articolo 8 bis;
c) lettera b) del comma 1 dell’articolo 16;
d) commi 7, 7 bis, 8 e 9 dell’articolo 20;
e) articolo 25 bis.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) comma 2 dell’articolo 3;
b) commi 2 e 3 dell’articolo 10;
c) lettera d) del comma 2 dell’articolo 11;
d) comma 2 dell’articolo 16 bis.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell’articolo 2;
b) commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) articolo 4;
d) comma 5 dell’articolo 5;
e) comma 6 dell’articolo 12.
Art. 56. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.