§ 5.4.190 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 87.
Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:29/12/2009
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge
Art. 2.  Partecipazione alla società
Art. 3.  Controllo analogo sulla società
Art. 4.  Collegio di direzione
Art. 5.  Oggetto sociale
Art. 6.  Atto costitutivo e statuto
Art. 7.  Indirizzi alla società
Art. 8.  Controlli
Art. 9.  Relazione al Consiglio regionale
Art. 10.  Organi amministrativi
Art. 11.  Collegio sindacale
Art. 11 bis.  Autorizzazione all’assunzione di personale
Art. 12.  Norma transitoria
Art. 13.  Norma finanziaria
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998
Art. 16.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998
Art. 17.  Efficacia differita


§ 5.4.190 - L.R. 29 dicembre 2009, n. 87.

Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(B.U. 4 gennaio 2010, n. 1)

 

PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 123 della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera o) dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), al fine di evitare alterazioni del mercato e delle condizioni di concorrenza, prevede tra l’altro:

a) che le società a capitale interamente pubblico o misto operino esclusivamente con gli enti partecipanti alla società medesima;

b) che le attività non consentite cessino entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa norma;

2. la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) all’articolo 3, comma 27, prevede che gli enti pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non possano costituire società, né mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

3. la Regione Toscana con l’articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti) ha promosso l’istituzione di una agenzia regionale, costituita in forma di società per azioni a capitale misto pubblico privato, che ha assunto la denominazione “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”;

4. la società di cui al punto 3, qualora non trasformata in società a capitale interamente pubblico avente caratteristiche in house, dovrebbe cessare la propria attività in applicazione delle normative sopra citate;

5. l’ “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” ha rivestito negli anni un ruolo strategico di supporto alle politiche regionali di gestione dei rifiuti, tanto da renderne indispensabile il mantenimento, così come riconosciuto nel rapporto concernente il governo delle partecipazioni regionali approvato con decisione della Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 11;

6. sussiste l’interesse attuale della Regione Toscana a sostenere la trasformazione della società di cui al punto 3 che riveste un valore strategico in considerazione del ruolo di assistenza e di supporto all’attività regionale che la società è chiamata a svolgere nell’ambito della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

7. si è posta la necessità di supportare, oltre alla Regione, anche l’attività degli altri enti aventi funzioni di pianificazione e programmazione in ambito regionale in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, segnatamente province e Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), tenuto conto delle funzioni poste a carico degli stessi per attuare il processo di riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti come derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti) [1];

8. è opportuno non disperdere l’esperienza e le professionalità presenti nell’ambito della “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, trasformandola in una società avente caratteristiche in house con funzioni di assistenza e supporto tecnico esclusivamente a favore della Regione, delle province e degli ambiti territoriali ottimali;

9. ai fini della praticabilità dell’intervento di trasformazione societaria, è stata verificata la disponibilità dei soci diversi dalla Regione a recedere dalla società, in conformità agli indirizzi espressi nella deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2008, n. 877, e fatti propri dal Consiglio di amministrazione della società nella seduta del 19 dicembre 2008 ;

10. data la particolare rilevanza delle funzioni svolte dalla Regione in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati ed in considerazione delle valutazioni riportate al punto 5 ed al punto 6, è opportuno riservare alla Regione una partecipazione maggioritaria nella nuova società;

11. è inoltre necessario ottimizzare l’organizzazione ed il funzionamento della società in ragione dei mutati compiti di cui al punto 7, garantendo il più elevato livello delle prestazioni ed altresì la piena rispondenza dell’attività della società alle esigenze dei soci attraverso la puntuale definizione dell’oggetto sociale e l’individuazione di meccanismi che assicurino il controllo degli stessi sugli obiettivi strategici e sulle più importanti decisioni della società;

12. la dismissione delle partecipazioni azionarie della società in essere, diverse da quelle della Regione, sarà attuata tramite riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”, da attuarsi mediante acquisto e successivo annullamento di azioni proprie ai sensi dell’articolo 2357 bis, comma 1, n. 1) del codice civile, in misura non proporzionale tra i soci e quindi senza oneri di spesa per la Regione Toscana;

13. si è reso necessario prevedere l’adeguamento di alcune disposizioni della l.r. 25/1998 nella parte in cui fanno riferimento alla “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”; tali modifiche acquistano efficacia al compimento del processo di trasformazione della società;

14. si è posta, infine, l’esigenza di introdurre una disciplina transitoria per garantire la continuità delle attività della società nelle more della sua trasformazione, stabilendone tempi e modalità.

si approva la seguente legge

Capo I Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico

 

Art. 1. Oggetto della legge [2]

1. La presente legge disciplina la riorganizzazione della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” per lo svolgimento dei servizi di interesse generale e dei servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione e degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati nonché di energia ed, in particolare, di controllo degli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

 

     Art. 2. Partecipazione alla società

1. Alla società partecipa la Regione, per una quota comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

2. Oltre alla Regione, alla società possono partecipare le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale n. 25/1998 , alla legge regionale n. 61/2007, alla legge regionale n. 20/2006, alla legge regionale n. 30/2005, alla legge regionale n. 91/1998, alla legge regionale n. 35/2011 e alla legge regionale n. 14/2007) [3].

3. La partecipazione azionaria dei soggetti di cui al comma 2 può avvenire tramite:

a) sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale;

b) acquisto di quote azionarie del capitale esistente.

4. [Ciascuno degli enti di cui al comma 2, lettera a) può sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 4 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita] [4].

5. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani possono sottoscrivere nuove azioni o acquistare le azioni esistenti per una quota non superiore al 3 per cento rispettivamente, del capitale sociale di nuova sottoscrizione o del capitale sociale offerto in vendita [5].

6. Le partecipazioni azionarie non sono cedibili a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2.

 

     Art. 3. Controllo analogo sulla società

1. La Regione, ove sia unico socio della società, esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società.

2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il controllo di cui al comma 1 è esercitato dai soci mediante apposito collegio, costituito ai sensi dell’articolo 4.

3. Il controllo analogo è esercitato con le modalità previste all’articolo 7 e all’articolo 8.

 

     Art. 4. Collegio di direzione

1. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, i poteri di direzione, coordinamento e supervisione delle attività della società sono esercitati da un collegio di direzione, al quale partecipano gli enti soci con responsabilità e diritto di voto pari alla quota posseduta nella società.

2. Il collegio è costituito a seguito di apposita convenzione che ne disciplina anche il funzionamento.

3. La convenzione di cui al comma 2, predisposta d’intesa tra gli enti soci, è soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dall’assegnazione dell’atto; decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale può comunque procedere all’approvazione.

4. Il collegio di direzione si esprime con voto pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

 

     Art. 5. Oggetto sociale [6]

1. La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi caratteristiche in house, ed ha il seguente oggetto sociale:

a) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti nonché di bonifica dei siti inquinati ed in particolare:

1) definizione dei quadri conoscitivi a supporto delle pianificazioni;

2) elaborazione di progetti in materia di smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche attraverso lo studio e l’utilizzo di nuove tecnologie;

3) attività di verifica e valutazione dell’efficacia dei risultati raggiunti dalla pianificazione e da interventi finalizzati allo sviluppo ottimale della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati;

b) assistenza e supporto tecnico nella elaborazione delle politiche in materia di energia ed in particolare:

1) definizione di quadri conoscitivi a supporto della programmazione energetica regionale e locale;

2) elaborazione di piani di azione per l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

3) attività di raccordo tra le politiche regionali in materia di energia e la programmazione locale, in particolare i piani di azione per l’energia sostenibile;

4) attività di verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti in relazione alla programmazione di cui al punto 1, e ai singoli piani di azione di cui al punto 2;

c) supporto tecnico alle attività di concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi regionali, nazionali o comunitari in materia di gestione rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia, e relative attività di monitoraggio e valutazione;

d) attività di accertamento propedeutica alla certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e di accertamento dell'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti;

e) attività di osservatorio concernente il monitoraggio e la valutazione della produzione dei rifiuti e dell'andamento delle raccolte differenziate, nonché il monitoraggio, l'analisi e la comparazione delle tariffe applicate dai gestori;

f) raccolta, elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni a favore degli operatori dei settori in cui opera la società attraverso lo “Sportello Informambiente”;

g) attività di raccolta, selezione e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca in materia di rifiuti ed energia;

h) attività di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla prevenzione, riduzione, nonché al recupero e riciclo dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

i) assistenza tecnica all'elaborazione di specifici progetti finalizzati alla messa in sicurezza d'emergenza e bonifica dei siti inquinati;

l) assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 36 bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché assistenza e supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998;

m) sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

n) gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori e tenuta dei relativi elenchi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis della l.r. 39/2005;

o) attività di controllo degli attestati di prestazione energetica, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera h ter della l.r. 39/2005, anche tramite ispezioni alle opere e agli edifici;

p) attività di accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici e di ispezione, anche a campione, degli stessi impianti, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera h bis della l.r. 39/2005;

q) attività di promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione per il risparmio energetico, ivi compresa la predisposizione di percorsi formativi per la cittadinanza e per le scuole sui temi dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili;

r) supporto alla Regione nella promozione e nella realizzazione di piani, progetti complessi, studi, analisi e ricerche finalizzate all’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili per il patrimonio edilizio pubblico e privato ed, in particolare, per il patrimonio regionale e del sistema sanitario regionale;

s) promozione dell’incontro fra organismi attivi nel settore energetico e privati, favorendo il monitoraggio dei sistemi energetici, la loro ottimizzazione anche tramite l'utilizzo delle fonti rinnovabili, per le imprese e i cittadini;

t) promozione di buone pratiche e protocolli di efficienza energetica e diffusione dell’edilizia sostenibile ad alto risparmio energetico;

u) sostegno alle politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile anche tramite analisi e caratterizzazione delle realtà produttive del territorio;

v) partecipazione a programmi comunitari a gestione diretta, o in collaborazione con la regione in materia di rifiuti, bonifica dei siti inquinati ed energia;

z) realizzazione e gestione di applicativi software e banche dati connesse alle attività oggetto della società.

2. La società può attivare, ai sensi della normativa vigente, iniziative di formazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale, su materie inerenti al proprio oggetto sociale, rivolte, in particolare, ai soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici.

3. La società può inoltre svolgere ogni attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

 

     Art. 6. Atto costitutivo e statuto

1. L’amministrazione ed il controllo sulla società sono disciplinate dallo statuto, che si conforma alle indicazioni contenute nella presente legge.

2. L’atto costitutivo e lo statuto sono soggetti a preventiva approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con le modalità di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

3. Le eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono approvate con la stessa procedura di cui al comma 2. Qualora, oltre alla Regione, partecipino alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, tali modifiche sono proposte dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 e approvate dalla Giunta regionale con le procedure di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Indirizzi alla società [7]

1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale individua con apposito atto:

a) le attività per le quali intende avvalersi della società;

b) le risorse da corrispondere alla stessa per lo svolgimento delle attività previste;

c) le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati, in conformità alle disposizioni regionali in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di sistema informativo.

2. Quando la Regione è unico socio, entro il 30 novembre di ogni anno, la società elabora il piano delle attività, unitamente al bilancio previsionale economico, sulla base di quanto disposto al comma 1 e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 dicembre. Contestualmente all’approvazione del piano delle attività, la Giunta regionale impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.

3. Quando partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, il piano delle attività e il bilancio previsionale economico di cui al comma 2, sono elaborati dalla società entro il 30 novembre di ogni anno sulla base degli indirizzi dei partecipanti, resi noti alla stessa entro il 31 ottobre. Il piano delle attività e il bilancio previsionale economico sono approvati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4 entro il 31 dicembre; contestualmente all’approvazione il collegio di direzione impartisce al consiglio di amministrazione gli indirizzi per la gestione della società.

 

     Art. 8. Controlli

1. Quando la società è partecipata solo dalla Regione, il controllo sui più importanti atti di gestione della società è esercitato dalla Giunta regionale. Detto controllo è esercitato:

a) sul bilancio previsionale economico e sul bilancio di esercizio;

b) sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio;

c) sulle operazioni di indebitamento e di finanza strutturata;

d) sugli atti relativi alla dotazione organica e sui contratti di consulenza;

e) su ulteriori atti di gestione di particolare rilevanza, eventualmente individuati dalla Giunta regionale.

2. Il controllo ha per oggetto la verifica della rispondenza degli atti di gestione di cui al comma 1 alle prescrizioni del piano delle attività e agli indirizzi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3.

3. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto soggetto a controllo, decorsi i quali il parere s’intende comunque espresso.

4. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell’atto al consiglio di amministrazione ai fini del suo adeguamento alle prescrizioni ed agli indirizzi di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale in qualsiasi momento può disporre ispezioni e controlli presso la sede della società.

6. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4.

 

     Art. 9. Relazione al Consiglio regionale

1. La Giunta regionale, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 15, comma 1, della l.r. 20/2008 riferisce annualmente al Consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società, sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli indirizzi che la stessa Giunta intende impartire.

 

     Art. 10. Organi amministrativi [8]

1. L'organo amministrativo della società:

a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del d.lgs. 175/2016;

b) è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione) .

 

     Art. 11. Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili).

2. Il collegio sindacale è nominato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente. Nel collegio è assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 51, comma 2, dello Statuto.

3. Quando, oltre alla Regione, partecipano alla società altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, la nomina e l’individuazione di cui al comma 2 è effettuata dal Consiglio regionale nell’ambito di una rosa di nomi individuati dal collegio di direzione di cui all’articolo 4.

4. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante al presidente del collegio sindacale ed ai membri del collegio è determinato dalla statuto ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2008.

 

     Art. 11 bis. Autorizzazione all’assunzione di personale [9]

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h bis), la società è autorizzata a incrementare la dotazione organica e a procedere all’assunzione di un’unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non superiore al primo livello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dalla società.

 

     Art. 12. Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari a consentire la dismissione delle partecipazioni azionarie detenute dai soggetti diversi dalla Regione tramite la riduzione del capitale sociale della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.”.

2. Entro novanta giorni dal compimento delle procedure di cui al comma 1, l’assemblea adegua l’atto costitutivo e lo statuto della società alle prescrizioni della presente legge, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

3. [Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano le loro funzioni sino all’insediamento dei nuovi organi, da nominare nei termini e con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1, della l.r. 5/2008] [10].

4. [Entro novanta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, si provvede alla costituzione del collegio di direzione di cui all’articolo 4] [11].

5. [Entro sessanta giorni dalla avvenuta espressione delle designazioni del collegio di direzione di cui all’articolo 4, il Consiglio regionale provvede alle nomine di cui all’articolo 10, comma 3 e all’articolo 11, comma 3] [12].

6. [Gli organi sociali in carica alla data di acquisizione della partecipazione societaria da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, continuano le loro funzioni sino alla loro naturale scadenza] [13].

7. [La società è autorizzata a portare a compimento le attività previste dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sino alla scadenza degli stessi] [14].

 

     Art. 13. Norma finanziaria [15]

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione del piano delle attività di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, sono determinate con legge di bilancio.

 

     Art. 14. Abrogazioni

1. Dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 (Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti);

b) articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 settembre 1989 n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 “ Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti”);

c) articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 64 (Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 “Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti”);

d) articolo 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 35 (Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95).

2. Per effetto del comma 1, dalla stessa data indicata nel medesimo cessa definitivamente la vigenza della l.r. 60/1988, della l.r. 61/1989, della l.r. 64/1993 e della l.r. 35/1995.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 4 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata direttamente dall’amministrazione regionale oppure dalla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” di cui alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25).”.

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998

1. La rubrica dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:

“Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.”

2. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dall’amministrazione regionale ovvero dalla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” ai sensi dell’articolo 5 comma 1 , lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25).”.

3. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è abrogato.

4. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, alla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” ed all’ARPAT la quale, al fine di garantire l’acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previste dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).”.

5. Il comma 2 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis medesimo ed agli ambiti territoriali ottimali, a cura della “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.”, che provvede altresì a redigere d’intesa con l’ARPAT apposito rapporto annuale. La disponibilità dei dati è assicurata con le modalità tecnologiche ed informative previste al comma 2 bis.”.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Efficacia differita

1. Gli articoli 15 e 16 acquistano efficacia dalla data di iscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto di cui all’articolo 12, comma 2, nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile.


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[3] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[5] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[6] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 marzo 2017, n. 8.

[7] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 22 febbraio 2017, n. 5.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[9] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2014, n. 50 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[10] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[11] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[13] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[14] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 16 dicembre 2016, n. 85.